Delibera 1276 del 2016

Articolo 102 bis legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007. Disciplina per l''equipollenza per gli attestati rilasciati dalla Commissione provinciale per l''artigianato.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2016-D334-00065

Reg.delib.n. 1276
Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Articolo 102 bis legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007. Disciplina per l'equipollenza per gli attestati rilasciati dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

Il giorno 29 Luglio 2016 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

ASSESSORI
Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Luca Zeni

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il relatore comunica
L'articolo 102 bis della L.p. 11/2007 (legge provinciale sulle foreste) disciplina il patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali, che è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste previo superamento della prova tecnico pratica organizzata con le modalità previste dalla Giunta provinciale.
L'articolo 61, comma 2 della medesima legge prevede inoltre che "per l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali le imprese garantiscono la presenza, per ogni squadra di lavoro, di un operatore dotato del patentino previsto dall'articolo 102 bis oppure di altro titolo abilitativo riconosciuto equipollente al patentino forestale dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, sulla base di criteri fissati con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 102 bis, comma 1.".
Con deliberazione n. 361 del 9 marzo 2015 la Giunta provinciale ha quindi dato attuazione alle previsioni della L.P. 11/07, approvando la nuova disciplina concernente il rilascio ed il rinnovo del patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali, con particolare riguardo a coloro che svolgono utilizzazioni ad uso commerciale nei boschi di proprietà degli enti pubblici e delle loro associazioni, come appunto disciplinato dall'articolo 61, comma 2 della L.P. 11/2007.
L'allegato A alla citata deliberazione dispone, all'articolo 4, i criteri in base ai quali la struttura provinciale competente in materia di foreste dichiara l'equipollenza di attestati analoghi al patentino forestale per boscaioli rilasciati da altre Regioni o Stati sulla base della partecipazione ad un corso riguardante le tecniche di utilizzazione forestale e la sicurezza del lavoro forestale, comprensivo di una verifica finale consistente in una prova tecnico-pratica.
L'articolo 8 del medesimo allegato dispone circa il rinnovo del patentino, che ha durata decennale ed è rinnovato a seguito di domanda dell'interessato e subordinatamente alla partecipazione, nei due anni precedenti la domanda di rinnovo, ad almeno un'iniziativa di aggiornamento tecnico organizzata della struttura provinciale competente in materia di foreste demaniali o da altre strutture di formazione nel settore della sicurezza e delle utilizzazioni forestali.
Posta l'illustrata nuova disciplina di attuazione della L.P. 11/07, si rileva che ai sensi della vecchia legge provinciale sull'artigianato (L.P. 34 del 1977) la Commissione provinciale per l'artigianato rilasciava, ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, un attestato a coloro che avessero frequentato un corso di formazione e superato un esame teorico-pratico che comprovava l'adeguata capacità professionale per l'esercizio dell'attività artigiana di boscaiolo. Tale attestazione, per altro, a seguito anche della modifica normativa di settore (ora L.P. 11/2002), non è più necessaria ai fini dell'iscrizione.
In considerazione del fatto che l'Attestato rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato era rilasciato a seguito delle medesime condizioni in base alle quali viene riconosciuta l'equipollenza per gli attestati rilasciati da altre Regioni o Stati (frequenza di un corso e superamento di una prova tecnico pratica), si ritiene di modificare l'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 361/2015 prevedendo che anche per tale attestato la struttura provinciale competente in materia di foreste dichiari l'equipollenza.
Rilevando, per altro, che tali attestati risultano ormai rilasciati da ben più di dieci anni, si ritiene, in analogia alla disciplina del rinnovo dei patentini forestali, che l'equipollenza possa essere riconosciuta previa partecipazione da parte del titolare dell'attestato ad un'iniziativa di aggiornamento tecnico organizzata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste demaniali o da altre strutture di formazione nel settore della sicurezza e delle utilizzazioni forestali nei due anni precedenti la presentazione della domanda di riconoscimento dell'equipollenza.

Tutto ciò premesso
la Giunta provinciale

vista la L.P. n. 11 del 23 maggio 2007 (Legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura);
vista la deliberazione n. 361 del 9 marzo 2015;
visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

1) di modificare l'allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 361 del 9 marzo 2015, aggiungendo all'articolo 4 "Equipollenza" il seguente comma:
"2 bis. La struttura competente in materia di foreste dichiara l'equipollenza dell'attestato comprovante il possesso di adeguate capacità professionali per l'esercizio dell'attività artigiana di boscaiolo, rilasciato a seguito del superamento di un esame teorico-pratico dalla Commissione provinciale per l'artigianato, ai sensi dell'articolo 1 della L.P. 12 dicembre 1977, n. 34, a seguito della partecipazione da parte del titolare, nei due anni precedenti la domanda di riconoscimento dell'equipollenza, ad un'iniziativa di aggiornamento tecnico organizzata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste demaniali o da altre strutture di formazione nel settore della sicurezza e delle utilizzazioni forestali.";
2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Provincia.

RM