Delibera 1370 del 2020

Modifiche e precisazioni alla deliberazione n. 1200 del 7 agosto 2020 avente per oggetto: "Approvazione delle modalità, del livello di contribuzione e dei criteri per la concessione di un premio per le utilizzazioni boschive di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche e abiotiche in relazione alla pandemia da COVID19."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1370 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifiche e precisazioni alla deliberazione n. 1200 del 7 agosto 2020 avente per oggetto:
"Approvazione delle modalità, del livello di contribuzione e dei criteri per la concessione di un premio per le utilizzazioni boschive di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche e abiotiche in relazione alla pandemia da COVID19."
Il giorno 11 Settembre 2020 ad ore 10:11 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2020-D334-00047
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Con propria deliberazione n. 1200 del 7 agosto 2020 sono stati stabiliti le modalità, il livello di contribuzione ed i criteri per la concessione di un premio alle imprese che effettuano utilizzazioni forestali di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche e abiotiche in relazione alla pandemia da COVID19.
Si ritiene peraltro di fornire, con il presente provvedimento, alcune precisazioni in merito alla citata deliberazione n. 1200/2020, in modo da specificarne ulteriormente il collegamento con la normativa unionale, nazionale e provinciale in materia di sostegno all'economia connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Come già evidenziato nella deliberazione n. 1200/2020, le imprese forestali di prima lavorazione,
già in una situazione delicata a seguito della tempesta Vaia per il forte abbassamento dei prezzi del legname a causa di un surplus nell'offerta, si sono ritrovate, successivamente al blocco delle attività
a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, in forte crisi finanziaria: tali ditte, infatti,
avevano in parte già acquistato i lotti di legname, che non hanno però potuto prelevare fino alla riapertura dell'attività boschiva disposta in data 10 aprile 2020, ad un prezzo non più attuale, in parte si erano esposte con le banche per l'acquisto di ulteriori lotti da esboscare in una situazione di prezzo ulteriormente in calo e con l'incertezza di non poter più riuscire a commercializzare successivamente tale legname, deteriorato anche dal bostrico.
La crisi di liquidità generata dalla chiusura delle attività a seguito della pandemia ha quindi giustificato l'applicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID 19" adottato dalla Commissione europea in data 19 marzo 2020 con Decisione n. C(2020)1863 e successivamente oggetto di modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli "Aiuti di importo limitato" di cui al Paragrafo 3.1.
Come indicato nella deliberazione n. 1200/2020, il regime di aiuto istituito dalla Provincia di Trento si colloca nell'ambito del regime di aiuto notificato dallo Stato italiano - identificato con il numero SA.57021 e approvato dalla Commissione con decisione n. C(2020)3482 final - costituente il cd.
"Regime ombrello". Tale regime nazionale ha come base giuridica il decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, avente per oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00052)", convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77. Si precisa a questo proposito che il regime provinciale si inserisce, nello specifico, nell'ambito degli aiuti di cui all'articolo 54, comma 2, di detto decreto legge, ai sensi del quale "L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.".
Si precisa inoltre che l'aiuto istituito con la delibera n. 1200/2020 rientra nell'ambito dell'articolo 3,
comma 3, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022". Tale comma, infatti, dispone che "Se ciò è compatibile con la disciplina statale ed europea in materia di aiuti di stato, per sostenere l'economia provinciale nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale con propria specifica deliberazione può dare un temporaneo nuovo inquadramento ai regimi di aiuto disciplinati dalla normativa provinciale vigente, anche in deroga alla normativa provinciale di riferimento, indicante il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.".
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Si evidenzia quindi che, come previsto dal Paragrafo 3.1. del sopra citato "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID 19", di cui il regime di aiuto adottato con deliberazione n. 1200/2020 è applicazione, si applicano al regime di aiuto provinciale le norme in materia di cumulo previste dal punto 23 bis di detto paragrafo 3.1: nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori sarà pertanto garantito il rispetto del massimale pertinente per ciascuna attività e che il totale degli aiuti non supererà comunque l'importo di 800.000 euro per impresa.
Da ultimo, con il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 e in vigore a partire dal 15 agosto 2020, è stato introdotto il nuovo comma 1 bis all'articolo 61 del sopra citato decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In base a tale nuovo comma 1 bis, possono essere concessi aiuti di cui all'articolo 54 anche alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purchè le stesse:
a. non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b. non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c. non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
Si ritiene pertanto di modificare il Paragrafo 4 dell'allegato alla deliberazione n. 1200/2020
(Beneficiari del premio) prevedendo l'eccezione introdotta dal Decreto legge sopra citato. Si rappresenta pertanto che tale modifica sarà operativa a seguito della Decisione della Commissione europea relativa alla modifica del regime esistente (SA. 57021).
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), ed in particolare gli articoli 97, comma 1, lettera a) e 10, comma 1,
lettera h);
- visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea entrato in vigore in data 01.12.2009;
- visto il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID 19" adottato dalla Commissione europea in data 19
marzo 2020 con Decisione n. C(2020)1863 e successivamente oggetto di modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77)
avente per oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)", costituente la base giuridica del "Regime ombrello" n. SA.57021
approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2020) 3482 final;
- visti i pareri espressi dalle strutture di staff ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- visto il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 e in vigore a partire dal 15 agosto 2020;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA
1. di precisare che, come indicato dettagliatamente nelle premesse, il regime di aiuto di Stato istituito con la deliberazione n. 1200 del 7 agosto 2020 avente per oggetto: "Approvazione delle modalità, del livello di contribuzione e dei criteri per la concessione di un premio per le utilizzazioni boschive di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche e abiotiche in relazione alla pandemia da COVID19.", si inserisce:
- nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID 19" adottato dalla Commissione europea in data 19 marzo 2020 con Decisione n. C(2020)1863 e successivamente oggetto di modificazioni ed integrazioni ed in particolare negli "Aiuti di importo limitato" di cui al Paragrafo 3.1.;
- nell'ambito degli aiuti di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, avente per oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)", convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77;
- nell'ambito dell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3
"Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022";
2. di confermare che, come previsto dal Paragrafo 3.1. del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID 19", si applicano al regime di aiuto provinciale le norme in materia di cumulo previste dal punto 23 bis di detto paragrafo 3.1: nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori sarà pertanto garantito il rispetto del massimale pertinente per ciascuna attività e che il totale degli aiuti non supererà
comunque l'importo di 800.000 euro per impresa;
3. di modificare il Paragrafo 4 dell'allegato parte integrante della deliberazione n. 1200 del 7
agosto 2020 aggiungendo il seguente terzo capoverso:
"Possono essere concessi gli aiuti in oggetto anche alle microimprese e piccole imprese - come definite ai sensi dell'articolo 2, punto 18), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 - che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purchè le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione."
4. di dare atto che la modifica di cui al punto 3 si applica - in quanto più favorevole per i beneficiari - anche alle domande già presentate e che sarà operativa a seguito della Decisione della Commissione europea relativa alla modifica del regime esistente (SA. 57021);
5. di correggere alcuni refusi e imprecisioni contenuti nell'allegato alla deliberazione n.
1200/2020 approvando, per una maggior chiarezza espositiva, il testo coordinato del medesimo documento che forma parte integrante della presente deliberazione;
6. di confermare quanto altro previsto dalla propria deliberazione n. 1200 del 7 agosto 2020.
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Adunanza chiusa ad ore 12:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
001 TESTO COORDINATO DEI CRITERI ATTUATIVI
Elenco degli allegati parte integrante IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti IL DIRIGENTE
Luca Comper RIFERIMENTO : 2020-D334-00047
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Allegato parte integrante Testo coordinato dei "Criteri e modalità per la concessione di premi per utilizzazioni di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche o abiotiche in relazione alla pandemia da COVID-19, in attuazione dell'articolo 97, comma 1, lettera a) e dell'art.10, comma 1, lettera h della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)".
1. INTRODUZIONE
Il regime di aiuto previsto dal presente allegato è istituito nel rispetto della Comunicazione della Commissione n. C (2020) 1863, adottata il 19 marzo 2020 e delle sue modifiche successive, costituente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19".
Il regime è inoltre conforme al regime di aiuto n. SA.57021, notificato dallo Stato italiano come "Regime ombrello" ed approvato con Decisione della Commissione europea n.
C(2020) 3482 final.
2. ATTIVITA' AMMISSIBILI AL SOSTEGNO
Sono ammesse a sostegno le utilizzazioni boschive di legname schiantato o danneggiato da avversità biotiche e abiotiche nella Provincia di Trento, secondo quanto disposto dall'art.10, comma 1, lett.h) (Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale) e in riferimento all'articolo 97, comma 1, lettera a) (Sovvenzioni per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta - legno) della Legge provinciale n.11 del 23 maggio 2007.
3. TIPO DI SOSTEGNO
Il contributo viene erogato in forma di premio a metro cubo netto esboscato. Ai fini del presente premio, viene considerato netto il volume del materiale legnoso tondo privo di corteccia. Eventuali ed ulteriori riduzioni di volume attribuite in fase di misurazione a compensazione dei difetti del legno (tarizzo) non si applicano.
4. BENEFICIARI DEL PREMIO
Possono presentare domanda le piccole e medie imprese che effettuano utilizzazioni forestali, direttamente o affidandole a terzi, su terreni non di proprietà.
L'aiuto non può essere concesso ad imprese che si trovavano già in difficoltà al 31
dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER).
Possono essere concessi gli aiuti in oggetto anche alle microimprese e piccole imprese -
come definite ai sensi dell'articolo 2, punto 18), dell'allegato I del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purchè le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
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5. IMPORTO DEL PREMIO
Il premio viene concesso in conto capitale in un'unica soluzione e successivamente erogato nella misura di 5 euro per ogni metro cubo netto esboscato.
Il limite massimo di premio concedibile per beneficiario e per anno è di 50.000 euro.
6. REQUISITI E VINCOLI
Le utilizzazioni per le quali si richiede il premio devono essere state regolarmente autorizzate e devono risultare già effettuate come previsto dal progetto di taglio o dall'allegato tecnico alla comunicazione di taglio forzoso. Il volume di legname utilizzato deve provenire da lotti di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche o abiotiche nella Provincia di Trento.
Il limite minimo per domanda è di 200 metri cubi netti, che possono essere costituiti da legname tondo e/o dal volume netto equivalente in cippato.
Fatto salvo il limite massimo per beneficiario e per anno, ogni beneficiario può presentare più domande, ognuna delle quali può riferirsi a uno o più lotti esboscati anche su terreni di proprietari diversi ma che ricadano nell'ambito della medesima stazione forestale di riferimento.
7. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I termini per la presentazione delle domande sono fissati dal giorno seguente alla pubblicazione della deliberazione, che approva il presente allegato, sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento fino al 13 novembre 2020. Le domande arrivate dopo tale data sono irricevibili.
La domanda di pagamento è contestuale e ricompresa nella domanda di concessione del premio.
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere redatte sulla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it e devono essere complete della documentazione prevista al successivo punto 10.
Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:
a. mediante consegna a mano o per e-mail con documento d'identità del legale rappresentante in allegato presso la Stazione forestale competente per territorio;
b. invio postale mediante raccomandata A/R (si considera la data della spedizione presso l'ufficio postale) alla Stazione forestale competente per territorio o al Servizio Foreste e fauna;
c. mediante invio alla casella PEC del Servizio Foreste e fauna:
serv.foreste@pec.provincia.tn.it Per velocizzare l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento, queste vanno indirizzate alla Stazione forestale competente per il territorio al quale si riferisce il progetto di taglio/comunicazione di taglio forzoso. Qualora vengano inviate direttamente al Servizio Foreste e fauna, lo stesso provvederà ad inviarlo alla Stazione forestale competente.
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9. CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante:
a) di essere una micro o una piccola-media impresa (PMI);
b) di non essere una media impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria - GBER.
10. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI CONCESSIONE E
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
• eventuale dichiarazione ai fini della ritenuta fiscale del 4% sui contributi erogati a soggetti titolari di reddito d'impresa;
• idonea documentazione ai fini del controllo antimafia relativa al titolare e ai famigliari conviventi .
Per le utilizzazioni effettuate su proprietà pubbliche vengono inoltre allegati:
• progetto di taglio e cartografia in scala adeguata ovvero comunicazione di taglio forzoso con relativo allegato tecnico e cartografia in scala adeguata, riferite all'area di origine del materiale legnoso misurato;
• documento comprovante l'acquisto del lotto in piedi;
• verbale di misurazione del legname esboscato redatto dagli enti proprietari e contenente i seguenti dati essenziali:
- nominativo del venditore - riferimento ai progetti/comunicazioni di taglio dai quali proviene il materiale misurato;
- data delle misurazioni;
- quantità misurate espresse in metri cubi per il legname tondo (con indicazione della misurazione con corteccia o senza corteccia), tonnellate o metri steri, per il cippato;
- modalità di misurazione utilizzate per la determinazione delle quantità.
Per le utilizzazioni effettuate su proprietà private vengono invece allegati:
• nominativo del/dei venditori;
• progetto di taglio e cartografia in scala adeguata riferita all'area di origine del materiale legnoso venduto e riportante la resa stimata in metri cubi netti;
• documento comprovante l'acquisto del lotto in piedi;
• copia del bonifico comprovante l'avvenuta transazione, riportante in causale il riferimento al progetto di taglio.
11. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, NONCHÈ CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEL PREMIO
A. Per la valutazione della data di esbosco si considera:
• per le utilizzazioni avvenute sulle proprietà pubbliche, la data del verbale di misurazione, che deve essere compresa tra il 1 luglio e il 31 ottobre 2020;
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• per le utilizzazioni avvenute sulle proprietà private, la data del bonifico bancario,
che deve essere compresa tra il 1 luglio e il 13 novembre 2020.
B. Per il conteggio dei metri cubi ammissibili al premio vengono considerati:
• per le utilizzazioni avvenute sulle proprietà pubbliche, i metri cubi netti indicati dai verbali di misurazione;
• per le utilizzazioni avvenute su proprietà private, i metri cubi netti stimati nel progetto di taglio; in caso di esbosco parziale la verifica della congruità del quantitativo richiesto verrà effettuata sulla base delle superfici effettivamente esboscate;
• nel caso in cui il legname sia quantificato nel verbale di misurazione comprensivo della corteccia, verrà applicato un coefficiente di trasformazione pari a 0,90 per la stima del volume netto.
Vengono considerati ammissibili al conferimento del premio le domande pervenute dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione.
Nel caso di utilizzazione boschiva di materiale destinato a cippato, che nel verbale di misurazione deve essere espresso in metri steri o in tonnellate, per la determinazione dei quantitativi in metri cubi netti verranno applicati i seguenti coefficienti di conversione standard:
• 0,33 per il passaggio da metri steri a metri cubi netti • 1,25 per il passaggio da tonnellate a metri cubi netti C. Fasi dell'istruttoria:
1. Istruttoria tecnica a cura della Stazione forestale competente che si occuperà dei seguenti aspetti:
• verifica della regolarità delle procedure autorizzatorie del taglio;
• verifica dell'effettiva origine da avversità biotiche o abiotiche;
• verifica dell'avvenuto esbosco delle aree indicate nei progetti e nella domanda;
• assenza di domande precedenti relative all'utilizzazione della medesima superficie;
• congruenza dei metri cubi netti dichiarati con i quantitativi danneggiati stimati nei progetti/comunicazioni di taglio forzoso.
2. Istruttoria amministrativa a cura del Servizio Foreste e fauna, che verterà sui seguenti aspetti:
• controllo documentale;
• controllo della disponibilità finanziaria.
Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo 805560-001 del bilancio di previsione 2020.
Il procedimento di concessione del premio si concluderà nel termine massimo di 60 giorni.
L'impegno dei fondi disponibili sul capitolo 805560-001 del bilancio 2020 per gli interventi di cui ai presenti criteri deve peraltro concludersi entro il 31 dicembre 2020.
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