Decreto DLP n° 35 di Martedì, 26 Agosto 2008 firmato da DELLAI LORENZO

Regolamento concernente la procedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi d'interesse pubblico nonchè dei piani per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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Prot. n. 4488/D326/2008

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 35-142/Leg. DI DATA 26 Agosto 2008

O G G E T T O:

Regolamento concernente la procedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi d'interesse pubblico nonchè dei piani per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
visti gli articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2024 del 8 agosto 2008 recante ad oggetto Approvazione del regolamento recante:"Regolamento concernente la procedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi d'interesse pubblico nonchè del piano per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11).",

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni dei parametri dimensionali del bosco e del pascolo
Art. 3 Procedure per la redazione dei piani forestali e montani e di partecipazione
Art. 4 Approvazione dei piani
Art. 5 Varianti e revisioni dei piani
Art. 6 Coordinamento tra pianificazione forestale e montana e amministrazione dei beni di uso civico
Art. 7 Rettifiche dei piani
Art. 8 Requisiti professionali per la redazione dei piani
Art. 9 Piani di gestione e piani semplificati
Art. 10 Procedura per la redazione e l'approvazione dei piani aziendali e dei piani semplificati
Art. 11 Validità, revisioni e proroghe dei piani aziendali e dei piani semplificati
Art. 12 Tagli anticipati e straordinari
Art. 13 Piani degli interventi
Art. 14 Piano per la difesa dei boschi dagli incendi
Art. 15 Abrogazioni

Art. 1
Oggetto
1. In attuazione degli articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento disciplina:
i parametri dimensionali per la definizione di bosco e di pascolo;
i requisiti professionali per la redazione dei piani forestali e montani, le forme di partecipazione e le procedure per la loro approvazione nonché i criteri per la loro revisione;
i requisiti professionali per la redazione dei piani di gestione aziendale e dei piani semplificati di coltivazione, la definizione dei loro contenuti e delle procedure di approvazione;
le procedure di approvazione dei piani degli interventi di interesse pubblico;
le procedure per l'elaborazione e l'adozione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi e della sua revisione nonché la definizione dei contenuti e della durata del piano medesimo.
2. Nel prosieguo di questo regolamento:
la legge provinciale n. 11 del 2007 è indicata come "legge provinciale";
i piani forestali e montani sono indicati come "piani";
i piani di gestione aziendale sono indicati come "piani aziendali";
i piani semplificati di coltivazione sono indicati come "piani semplificati";
i piani degli interventi di interesse pubblico sono indicati come "piani degli interventi";
il piano per la difesa dei boschi dagli incendi è indicato come "piano antincendio".
Art. 2
Definizioni dei parametri dimensionali del bosco e del pascolo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge provinciale, ai fini della definizione di bosco stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della medesima legge, i parametri dimensionali, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti, sono i seguenti:
estensione superiore a 2000 metri quadrati;
larghezza massima superiore a 20 metri;
copertura superiore al 20 per cento.
2. Ai fini della definizione di pascolo stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale, la percentuale di copertura arborea deve essere inferiore al 20 per cento.
Art. 3
Procedure per la redazione dei piani forestali e montani e forme di partecipazione
1. Ai fini della redazione dei piani previsti dall'articolo 6 della legge provinciale, la Provincia organizza conferenze pubbliche, indette dall'assessore competente in materia forestale, per illustrare la metodologia applicata e gli ambiti territoriali interessati dai piani; alla conferenza sono invitati i comuni, le comunità, le amministrazioni separate dei beni di uso civico nonché i proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nei territori interessati dai piani. La data della conferenza è pubblicata all'albo dei comuni e delle comunità territorialmente interessati nei quindici giorni precedenti la data della conferenza medesima. In sede di conferenza i comuni e le comunità nonché chiunque vi abbia interesse possono formulare proposte o richieste scritte ai fini della definizione del progetto di piano anche sulla base di quanto illustrato nella conferenza stessa.
2. Le proposte o le richieste formulate nella conferenza ai sensi del comma 1, sono considerate dalla Provincia nella redazione del progetto di piano, purché compatibili con le linee guida forestali previste dall'articolo 4 della legge provinciale.
3. L'assessore competente in materia forestale indice una seconda conferenza nella quale si illustrano i contenuti essenziali e gli indirizzi dello progetto di piano; a tal fine il progetto di piano è depositato presso la comunità e, nel caso sia riferito a parti omogenee di essa, anche nel comune nel cui territorio ricade la maggior parte dei beni oggetto del progetto di piano medesimo nei trenta giorni precedenti alla data della conferenza. Alla conferenza sono invitati i comuni, le comunità, le amministrazioni separate dei beni di uso civico nonché i proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nei territori interessati dai piani; i predetti enti e soggetti possono presentare osservazioni scritte. Nell'invito alla conferenza è altresì indicato il comune o la comunità presso cui è depositato il progetto di piano.
4. Qualora il progetto di piano riguardi zone anche ricadenti nel territorio di un parco naturale provinciale o del parco nazionale dello Stelvio, l'ente di gestione del parco interessato concorre alla formazione del piano per l'ambito territoriale e per le tematiche di propria competenza attraverso un proprio referente tecnico.
Art. 4
Approvazione dei piani
1. La Giunta provinciale approva il piano, tenendo conto delle osservazioni formulate dai comuni, dalle comunità, dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico e dai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nei territori interessati dai piani, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentito l'ente di gestione del parco interessato, qualora i piani riguardino zone anche ricadenti nel territorio di un parco naturale provinciale o del parco nazionale dello Stelvio.
2. Il piano è pubblicato, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione e depositato a libera visione del pubblico presso la sede della comunità interessata.
3. La documentazione e gli avvisi previsti dall'articolo 3, inerenti la definizione del piano e il provvedimento di approvazione del medesimo, ivi compresi i relativi allegati, possono essere diffusi secondo le modalità previste dall'articolo 31, comma 7, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).
Art. 5
Varianti e revisioni dei piani
1. I piani possono formare oggetto di variante, qualora si renda necessario riesaminare funzioni e vocazioni di singole porzioni del territorio soggetto a pianificazione. In tal caso, la struttura provinciale competente predispone il progetto di variante e lo trasmette per il deposito ai comuni e alle comunità territorialmente interessati; del deposito è dato avviso all'albo della comunità e dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni; entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione i comuni, le comunità, le amministrazioni separate dei beni di uso civico nonché i proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nei territori interessati dai piani, possono presentare osservazioni scritte. Le varianti sono approvate dalla Giunta provinciale, sentito l'ente di gestione del parco interessato, qualora i piani riguardino anche territori ricadenti entro un parco naturale provinciale o il parco nazionale dello Stelvio e previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. I piani sono oggetto di revisione, qualora si determinino modifiche significative degli elementi e degli indirizzi del piano che rendano necessario riesaminare funzioni e vocazioni sull'intero territorio. Le revisioni sono approvate dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.
Art. 6
Coordinamento tra pianificazione forestale e montana e amministrazione dei beni di uso civico
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 99, comma 2 della legge provinciale, qualora i piani forestali e montani o le loro varianti impongano vincoli alla fruibilità dei diritti di uso civico esistenti, per l'approvazione dei medesimi piani o delle varianti è acquisito il parere dell'amministrazione competente alla gestione dei beni di uso civico ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).
Art. 7
Rettifiche e aggiornamenti dei piani
1. La rettifica delle rappresentazioni grafiche dei piani per la correzione di errori materiali e l'aggiornamento conseguente a modifiche dello stato di fatto dei luoghi, nonché all'applicazione di nuove tecnologie, che non determinano modifiche significative degli elementi e degli indirizzi di piano sono approvati dalla Giunta provinciale e comunicate ai comuni e alle comunità interessati.
2. Nel caso in cui la rettifica o l'aggiornamento integrino o modifichino l'inquadramento strutturale e le invarianti del piano urbanistico provinciale (PUP), previste dall'articolo 12 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), la Giunta provinciale dispone, con la deliberazione di approvazione prevista dal comma 1, l'aggiornamento delle corrispondenti previsioni del PUP.
Art. 8
Requisiti professionali per la redazione dei piani
1. Per la redazione dei piani sono richiesti i seguenti requisiti professionali:
diploma di laurea in materie tecnico-scientifiche di durata almeno quadriennale conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999 o laurea specialistica (magistrale);
abilitazione in discipline forestali, ambientali o ingegneristiche, connesse alla gestione del territorio.
2. Se la redazione dei piani sia affidata ad un tecnico esterno è richiesto come ulteriore requisito l'esperienza professionale nel campo della pianificazione forestale, dell'idrologia montana e della conservazione della natura.
Art. 9
Piani aziendali e piani semplificati
1. I piani aziendali, previsti dall'articolo 57 della legge provinciale, sono strumenti di gestione, anche in forma associata, dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica o privata e definiscono:
lo stato dei boschi e delle formazioni vegetali naturali o seminaturali e la loro capacità di assicurare le funzioni richieste;
le esigenze di miglioramento colturale ed ambientale dei boschi e degli habitat;
le esigenze di miglioramento infrastrutturale e fondiario, finalizzate ad una efficace programmazione degli interventi di difesa e di coltivazione. L'inserimento di tali previsioni non fa venir meno la necessità di acquisire sui progetti eventuali autorizzazioni previste dalla normativa provinciale vigente;
gli specifici interventi e misure di coltivazione e di miglioramento, i tempi, le quantità e le localizzazioni dei prodotti recuperabili, ivi compresi i tagli;
le aree boscate nelle quali è consentito il pascolo in bosco o l'attraversamento da parte di mandrie o greggi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 98, comma 2, lettera c), della legge provinciale;
i tempi e i modi per l'esercizio del pascolo in difformità da quanto previsto dal regolamento previsto dall'articolo 98, comma 1, lettera b), della legge provinciale.
2. I piani semplificati, previsti dall'articolo 57 della legge provinciale, contengono:
gli specifici interventi e le misure di coltivazione e di miglioramento, i tempi, le quantità e le localizzazioni dei prodotti recuperabili attraverso la gestione, alla luce di una analisi semplificata della situazione complessiva della proprietà;
le caratteristiche dei soprassuoli per i quali si intendono effettuare interventi.
3. Al fine di assicurare una metodologia comune, la struttura provinciale competente in materia di foreste definisce, anche attraverso manuali a carattere tipologico o esplicativo, indirizzi e livelli qualitativi e di analisi minimi omogenei, anche per specifiche porzioni del territorio, a supporto dei proprietari nella compilazione dei piani aziendali e dei piani semplificati.
4. Le prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale aziendale vigenti al momento di entrata in vigore di questo regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o revisione.
Art. 10
Procedura per la redazione e l'approvazione dei piani aziendali e dei piani semplificati
1. Per la predisposizione del piano aziendale o del piano semplificato, il proprietario concorda con la struttura provinciale competente in materia di foreste una riunione nella quale sono definiti gli indirizzi specifici di pianificazione, che sono riportati in un apposito verbale di consegna. Se i piani riguardano anche territori ricadenti entro un parco naturale provinciale o il parco nazionale dello Stelvio, per la definizione degli indirizzi di pianificazione la struttura competente in materia di foreste invita gli enti di gestione del parco interessato a fornire eventuali indicazioni.
2. I piani aziendali e i piani semplificati sono elaborati dal proprietario avvalendosi, per la loro redazione, di tecnici laureati abilitati alla professione di dottore agronomo e forestale, in conformità con le linee guida forestali ed i contenuti dei piani forestali e montani, secondo le modalità operative previste dall'articolo 9, comma 3, nonché in applicazione degli indirizzi previsti dal comma 1.
3. Il proprietario trasmette il progetto di piano aziendale o di piano semplificato, predisposto ai sensi del comma 2, alla struttura provinciale competente in materia di foreste per l'approvazione nei centoventi giorni successivi al ricevimento.
4. Qualora la struttura provinciale competente comunichi al proprietario eventuali osservazioni, il termine previsto dal comma 3 rimane sospeso dalla data di comunicazione fino alla data di ricevimento della risposta alle osservazioni; ove il proprietario ritenga di accogliere le osservazioni trasmette alla struttura provinciale competente il progetto di piano modificato e comunque non oltre il termine di centoventi giorni.
5. Se i piani riguardano anche territori ricadenti entro un parco naturale provinciale, il parco nazionale dello Stelvio o in aree della rete Natura 2000, prevista dal titolo V, capo II, della legge provinciale, è acquisito il parere dell'ente di gestione del parco interessato secondo quanto previsto dalle disposizioni del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 39, comma 4, lettera a), della legge provinciale.
Art. 11
Validità, revisioni e proroghe dei piani aziendali e dei piani semplificati
1. La durata di ciascun piano aziendale e semplificato è di dieci anni, salva diversa previsione disposta dal provvedimento di approvazione anche sulla base di indicazioni contenute nel verbale di consegna previsto dall'articolo 10, comma 1.
2. Alla scadenza della validità il piano aziendale o il piano semplificato è sottoposto a revisione con le stesse modalità previste per la redazione.
3. Qualora la procedura di revisione di un piano aziendale o di un piano semplificato riguardante beni silvo-pastorali di proprietà dei comuni e di altri enti pubblici non si concluda entro il periodo di validità del piano stesso, per la proprietà interessata la struttura provinciale competente in materia di foreste può autorizzare utilizzazioni, nella misura massima dei due terzi della ripresa annuale prevista dal piano scaduto, per un periodo massimo di tre anni.
4. Qualora per effetto di eventi o calamità naturali risulti impossibile rispettare entità e distribuzione della ripresa prevista dal piano aziendale o dal piano semplificato, a richiesta del proprietario la struttura provinciale competente in materia di foreste può rideterminare il piano dei tagli e la ripresa previsti per il rimanente periodo di validità del piano, previo accertamento dello stato colturale dei soprassuoli.
5. Qualora la ripresa prevista dal piano aziendale o dal piano semplificato sia realizzata solo parzialmente, la struttura provinciale competente in materia di foreste può, su richiesta del proprietario, prorogare la validità del piano fino alla realizzazione di tutta la ripresa complessiva prevista, per un periodo massimo di cinque anni.
6. Qualora si verifichino eventi a causa dei quali risulti impossibile, anche con le modalità previste dal comma 4, garantire il rispetto almeno parziale delle previsioni del piano aziendale o del piano semplificato, la struttura provinciale competente in materia di foreste può, sentito il proprietario, ridurre il periodo di validità del piano aziendale o del piano semplificato di una o più annualità.
7. Ai fini di questo regolamento si definisce con il termine "ripresa" l'entità delle utilizzazioni legnose prescritte, per un certo periodo di tempo, nel contesto di un piano aziendale o di un piano semplificato.
Art. 12
Tagli anticipati e straordinari
1. I proprietari di boschi sottoposti a piani aziendali o a piani semplificati possono utilizzare masse legnose eccedenti la ripresa del periodo considerato per quantità non superiori ad una ripresa media annua, da sottrarre dalla ripresa dell'anno successivo. Qualora i tempi di recupero superino l'annualità successiva il proprietario acquisisce l'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di foreste che ne definisce modalità e termini.
2. I tagli straordinari previsti dall'articolo 98, comma 2, lettera b), della legge provinciale sono quelli che eccedono la ripresa complessiva prevista dal piano aziendale o dal piano semplificato.
Art. 13
Piani degli interventi
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dalla legge provinciale e da questo articolo per i piani degli interventi, previsti dall'articolo 85 della legge provinciale, nel caso in cui la Provincia realizzi direttamente gli interventi previsti dell'articolo 10, commi 3 e 4, e dall'articolo 22, comma 1 della legge provinciale, trova applicazione il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Legisl. (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono di norma programmati mediante un unico piano di durata pari alla legislatura, articolato in apposite sezioni riferite ad ambiti di intervento omogenei di competenza delle strutture organizzative indicate dall'articolo 84, comma 1, della legge provinciale; le sezioni del piano possono essere approvate anche separatamente.
3. Nel piano degli interventi sono altresì programmate spese strumentali alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ivi incluse le spese per incarichi tecnici a supporto degli interventi, le spese per espropriazioni e le spese per delimitazioni del demanio idrico provinciale. Tali spese sono raggruppate per tipologie omogenee.
4. Fino all'approvazione del piano, gli interventi sono programmati mediante gli strumenti di programmazione previsti dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Legisl. del 2000.
5. Il piano pluriennale degli investimenti di sistemazione idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Legisl. del 2000 approvato per la XIII legislatura e il programma di gestione 2008, per la parte relativa alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, mantengono la loro efficacia fino alla rispettiva scadenza.

Art. 14
Piano per la difesa dei boschi dagli incendi
1. Il piano antincendio, previsto dall'articolo 86 della legge provinciale, contiene i seguenti elementi:
l'analisi ambientale delle cause determinanti e dei fattori predisponenti l'incendio;
la cartografia delle aree percorse dal fuoco;
la cartografia delle aree a pericolo di incendio, che costituisce parte della carta dei pericoli provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 delle legge provinciale n. 1 del 2008;
i periodi a rischio di incendio boschivo nonché gli indici di pericolosità;
la cartografia delle aree a rischio di incendio boschivo;
la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
la consistenza e la localizzazione degli interventi e delle opere di prevenzione nonché delle fonti di approvvigionamento idrico;
gli interventi selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco utili a ridurre il pericolo di incendio;
gli interventi e le opere necessari per la previsione e la prevenzione del rischio di incendio;
le esigenze formative e la relativa programmazione;
le attività informative:
2. La struttura provinciale competente in materia di foreste provvede alla pubblicazione per trenta giorni consecutivi, all'albo della Provincia, dell'avviso di deposito del piano antincendio presso la medesima struttura. Di tale avviso è data comunicazione da parte della medesima struttura ai comuni e alle comunità che ne curano la pubblicazione al rispettivo albo, per trenta giorni consecutivi. I comuni, le comunità, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez, le amministrazioni separate dei beni di uso civico, i proprietari forestali nonché chiunque vi abbia interesse possono presentare alla struttura provinciale competente in materia di foreste osservazioni scritte, entro il termine indicato nell'avviso di deposito del piano antincendio presso la struttura medesima.
3. La Giunta provinciale, tenendo conto delle osservazioni previste dal comma 2, approva il piano antincendio previo parere del Consiglio delle autonomie locali. Se negli ambiti considerati dal piano antincendio rientrano parchi naturali provinciali o il Parco nazionale dello Stelvio, è acquisito il parere dei relativi enti di gestione per l'ambito territoriale e le tematiche di loro competenza.
4. Il piano antincendio ha durata di dieci anni. Qualora non vi siano modifiche significative dei fattori influenti sul rischio o delle strategie di intervento, che rendano necessario riesaminarne le previsioni e i contenuti, il piano si intende prorogato per un periodo pari alla durata massima, salvo revisione.
5. La cartografia prevista dal comma 1, lettera b), ed i dati relativi alla consistenza e alla localizzazione degli interventi e delle opere di prevenzione, previste dal comma 1, lettera g), sono aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale.
Art. 15
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 115, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento:
cessano di applicarsi le seguenti disposizioni:
il capo II, sezioni 1 e 2, del titolo IV del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
il capo II del titolo IV del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali:
il capo I e il capo III nonché l'articolo 18 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi);
gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse);
l'articolo 6 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale).
2. Con riferimento all'articolo 114 della legge provinciale, fino alla data di entrata in vigore dei singoli piani previsti da questo regolamento, restano fermi gli analoghi piani previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 48 del 1978 nonché il piano previsto dal capo I della legge provinciale n. 30 del 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RM

IL PRESIDENTE
Lorenzo Dellai

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