Decreto DLP n° 23 di Lunedì, 26 Ottobre 2009 firmato da DELLAI LORENZO

Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 23-25/Leg. DI DATA 26 Ottobre 2009

O G G E T T O:

Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
visto il titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2486 del 16 ottobre 2009 recante ad oggetto "Approvazione del "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)"",

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto e definizioni
TITOLO I Protezione della flora e della fauna inferiore
Capo I Protezione della flora
Art. 2 Specie vegetali particolarmente tutelate
Art. 3 Quantità massime di raccolta della flora spontanea
Art. 4 Quantità e modalità di raccolta di particolari specie
Capo II Protezione della fauna inferiore
Art. 5 Specie animali protette
Art. 6 Periodi, modalità e quantità di raccolta della fauna inferiore
Capo III Deroghe ed esclusioni
Art. 7 Raccolta per scopi scientifici, didattici, farmaceutici od officinali
Art. 8 Raccolta per scopi alimentari
Art. 9 Interdizione alla raccolta
TITOLO II Disciplina della raccolta dei funghi
Art. 10 Modalità di raccolta
Art. 11 Periodi di raccolta
Art. 12 Denuncia di raccolta funghi
Art. 13 Determinazione della somma per la raccolta dei funghi e modalità di versamento
Art. 14 Denuncia di raccolta funghi mediante versamento della somma
Art. 15 Modalità e criteri di individuazione dei soggetti esentati
Art. 16 Agevolazioni
Art. 17 Permessi speciali per la raccolta dei funghi
Art. 18 Zone interdette alla raccolta
TITOLO III Disposizioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi
Art. 19 Specie di cui è ammessa la raccolta, periodi, quantità
Art. 20 Modalità di raccolta
Art. 21 Ricerca, raccolta e divieto di raccolta dei tartufi
TITOLO IV Disposizioni comuni, transitorie e abrogazioni
Art. 22 Disposizioni comuni
Art. 23 Disposizioni transitorie
Art. 24 Efficacia del regolamento e abrogazioni

ALLEGATI:
Elenco delle specie vegetali particolarmente tutelate (articolo 2, comma 1)
Elenco delle specie vegetali il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali (articolo 4, comma 1)
Elenco delle specie animali protette (articolo 5, comma 1)
Denuncia di raccolta funghi (articolo 11, comma 3)
Cartello di divieto raccolta funghi (articolo 18, comma 2)

Art. 1
Oggetto e definizioni
1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (di seguito denominata legge provinciale) questo regolamento disciplina:
a) la protezione della flora e della fauna inferiore, ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
b) i criteri, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta dei funghi, ai sensi dell'articolo 28;
c) le specie, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta dei tartufi, ai sensi dell'articolo 29.
2. Ai fini di questo regolamento:
a) per "steli fioriferi" si intende la parte della pianta che per il suo stato vegetativo è portatrice di fiori dischiusi o di boccioli in atto di dischiudersi o di altri organi riproduttivi (sporangi delle felci e dei licopodi);
b) per "fauna inferiore" si intende l'insieme delle specie animali presenti nel territorio della provincia diverse dai vertebrati omeotermi (uccelli e mammiferi) e dai pesci.
TITOLO I
Protezione della flora e della fauna inferiore
Capo I
Protezione della flora
Art. 2
Specie vegetali particolarmente tutelate
1. Nell'allegato A a questo regolamento sono elencate le specie vegetali particolarmente tutelate, anche in relazione alla protezione degli habitat naturali, delle quali, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge provinciale, è vietata la distruzione, il danneggiamento, la raccolta, la detenzione e la commercializzazione.
Art. 3
Quantità massime di raccolta della flora spontanea
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale e dall'articolo 2, nel territorio provinciale è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona di:
a) non più di 1 chilogrammo allo stato fresco di muschi, di sfagni, di vischio e di licheni;
b) non più di cinque steli fioriferi.
2. Il limite previsto dal comma 1, lettera a), non si applica alla raccolta di vischio nell'ipotesi di utilizzazione, conforme alle leggi forestali, della pianta che lo ospita.
Art. 4
Quantità e modalità di raccolta di particolari specie
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, della legge provinciale la raccolta di particolari specie il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali, è ammessa con le modalità e nei limiti quantitativi, allo stato fresco al giorno per persona, indicati nell'allegato B a questo regolamento.
Capo II
Protezione della fauna inferiore
Art. 5
Specie animali protette
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 6, comma 1, sono protette tutte le specie di Anfibi, di Rettili, nonché le specie di Invertebrati elencate nell'allegato C a questo regolamento.
2. Fermi restando gli eventuali divieti in essere nelle aree protette, l'uccisione di esemplari di Rettili appartenenti al genere Vipera è consentita nelle immediate vicinanze di centri abitati, di abitazioni isolate o altri luoghi urbanizzati o in caso di imminente pericolo.
3. Il divieto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge provinciale non si applica al coltivatore diretto, al proprietario o all'affittuario nell'esercizio ordinario della gestione agricola del fondo.
Art. 6
Periodi, modalità e quantità di raccolta della fauna inferiore
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della legge provinciale è consentita la cattura a scopo alimentare degli esemplari adulti delle specie appartenenti al genere Rana, purchè diverse dalla specie Rana dalmatina (Rana agile), per una quantità giornaliera non superiore a un chilogrammo per persona, ad esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile.
2. È consentita la cattura a scopo alimentare di tutte le specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola), per una quantità giornaliera non superiore a un chilogrammo per persona, ad esclusione del periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.
Capo III
Deroghe ed esclusioni
Art. 7
Raccolta per scopi scientifici, didattici, farmaceutici od officinali
1. La comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di flora in deroga ai limiti quantitativi previsti dagli articoli 3 e 4 per scopi scientifici, didattici, farmaceutici e officinali. Unicamente per scopi scientifici e didattici la comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di singoli esemplari delle specie elencate nell'allegato A a questo regolamento.
2. La comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di fauna inferiore in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 per scopi scientifici e didattici.
3. Per gli effetti dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), la richiesta di raccolta può essere accolta se non risulta pregiudizievole alla tutela del patrimonio floristico naturale e alla conservazione delle fauna inferiore. A tal fine la Giunta provinciale può prevedere dei criteri generali e predisporre, attraverso un monitoraggio del territorio, un quadro di disponibilità delle specie fissando i quantitativi massimi di raccolta autorizzabili nelle singole comunità.
4. La richiesta di autorizzazione è indirizzata alla comunità territorialmente competente; essa deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone fisiche per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché indicare il comune sul cui territorio l'interessato intende effettuare la raccolta.
5. Fatto salvo l'assenso del proprietario del fondo, l'autorizzazione può essere concessa in favore di soggetti pubblici o privati svolgenti attività connesse con gli scopi per i quali l'autorizzazione è richiesta.
6. L'autorizzazione è personale, ha validità annuale e deve indicare la località di raccolta, nonché la quantità e la qualità delle specie di piante e di fauna delle quali è consentita la raccolta.
7. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi di questo articolo e dell'articolo 8, possono essere revocate a giudizio della comunità territorialmente competente per irregolarità commesse dal beneficiario.
8. Le autorizzazioni disciplinate da questo articolo e dall'articolo 8 riguardano unicamente i territori che non ricadono all'interno di parchi naturali. Per la raccolta di flora e la cattura di fauna inferiore all'interno dei parchi naturali si applica quanto previsto dagli articoli 43, comma 5, lettera e), e 44, comma 4, lettera a) della legge provinciale.
Art. 8
Raccolta per scopi alimentari
1. La comunità territorialmente competente può inoltre autorizzare, nel rispetto dei criteri e della procedura definiti dall'articolo 7, la raccolta di flora spontanea per scopi alimentari, in deroga ai limiti quantitativi previsti dagli articoli 3 e 4, a chi ne faccia richiesta e sia iscritto all'elenco provinciale degli operatori abilitati alla coltivazione, alla raccolta e alla prima trasformazione di piante officinali per la produzione di prodotti alimentari erboristici e loro miscelazione, previsto dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2008, n. 41-148/Leg (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino).
Art. 9
Interdizione alla raccolta
1. L'interdizione alla raccolta da parte del proprietario del fondo o di chi ne ha titolo legittimo prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge provinciale avviene con la collocazione sul fondo interessato della tabella di divieto di dimensioni 20x30 centimetri con all'interno la dicitura "DIVIETO DI RACCOLTA DI FLORA" e sulla seconda riga la dicitura "legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, art. 27".
2. Le tabelle previste dal comma 1 sono poste ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non superiore a 100 metri l'uno dall'altro; tali tabelle devono in ogni caso essere collocate nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.
3. Ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge provinciale il proprietario del fondo, qualora abbia interdetto la raccolta ai sensi del comma 1, può autorizzare la raccolta di flora spontanea, nel rispetto dei divieti previsti dall'articolo 2 e degli orari di raccolta previsti dall'articolo 22, comma 1, limitando le quantità ammesse alla raccolta indicate dagli articoli 3 e 4.
TITOLO II
Disciplina della raccolta dei funghi
Art. 10
Modalità di raccolta
1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona.
2. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
3. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
4. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
Art. 11
Periodi di raccolta
1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale, la denuncia per la raccolta di funghi può avere una durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni, fatta salva la possibilità per il comune di definire, entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo minimo di raccolta.
Art. 12
Denuncia di raccolta funghi
1. La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile.
2. La denuncia è presentata dall'interessato al comune nel cui territorio intende esercitare la raccolta oppure ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta dei funghi.
3. Nella denuncia sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi, secondo il fac-simile riportato nell'allegato D a questo regolamento.
Art. 13
Determinazione della somma per la raccolta dei funghi e modalità di versamento
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, determina la somma da versare per la raccolta dei funghi, prevista dall'articolo 28, comma 2, della legge provinciale, differenziandola a seconda dei diversi periodi di raccolta previsti dall'articolo 11. In mancanza di specifico provvedimento da parte del comune si devono ritenere validi gli importi minimi fissati nella deliberazione della Giunta provinciale.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è effettuato secondo le seguenti modalità:
a) al comune territorialmente competente o a suo delegato contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 12;
b) con bollettino di conto corrente postale intestato al comune, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
c) con versamento al tesoriere del comune indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
d) mediante l'impiego di sistemi di automazione collocati dal comune sul proprio territorio;
e) mediante operatori commerciali e organizzazioni turistiche locali, previamente indicati dal comune;
f) mediante accordi tra i comuni, anche avvalendosi dell'organizzazione turistica locale, per l'esercizio congiunto degli adempimenti previsti a loro carico.
Art. 14
Denuncia di raccolta funghi mediante versamento della somma
1. La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b), c), d), e) e f), sostituisce la denuncia di raccolta funghi e costituisce titolo sufficiente per la stessa.
2. La ricevuta prevista dal comma 1, compilata in ogni sua parte, deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta dal personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.
Art. 15
Modalità e criteri di individuazione dei soggetti esentati
1. In attuazione dell'articolo 28, comma 5, lettera c), della legge provinciale, la qualità di soggetto residente o comunque nato in uno dei comuni della provincia è comprovata da un valido documento di identificazione; la qualifica di proprietario o possessore dei boschi, di cittadino iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della provincia, oppure di soggetto che gode di diritto di uso civico può essere comprovata anche da un'autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 16
Agevolazioni
1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5, lettera d), della legge provinciale godono di agevolazioni sull'importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi:
a) le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);
b) le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;
c) le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l'agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l'immobile.
2. L'agevolazione di cui alle lettere a) e b) vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui all'articolo 28, comma 4, della legge provinciale.
3. L'ammontare delle agevolazioni è definito da ciascun comune per il proprio territorio, e comunque non potrà superare il 50 per cento dell'importo rapportato al periodo di durata della raccolta.
4. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale, i comuni ricadenti nei parchi naturali provinciali possono prevedere in detti territori la raccolta dei funghi anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia purché vi soggiornino a scopo turistico per almeno cinque giorni consecutivi (quattro pernottamenti) e fermo restando l'obbligo della denuncia e del pagamento.

Art. 17
Permessi speciali per la raccolta dei funghi
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, lettera f), della legge provinciale medesima, il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti per i quali la raccolta dei funghi costituisce dimostrata fonte di lavoro e di sussistenza.
2. I permessi speciali previsti dal comma 1 sono gratuiti e hanno validità annuale. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.
3. Il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio provinciale e per la durata delle manifestazioni medesime. Altresì può rilasciare permessi speciali gratuiti per scopi scientifici a soggetti di dichiarata fama nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca in campo micologico, per la durata della ricerca.
4. I permessi speciali previsti dal comma 3 devono indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa alla raccolta e il periodo della stessa.
Art. 18
Zone interdette alla raccolta
1. Per le finalità indicate dall'articolo 28, comma 9, della legge provinciale la Giunta provinciale può, vietare la raccolta dei funghi spontanei in singole zone, sentiti i comuni territorialmente interessati. La proposta di deliberazione dovrà essere notificata ai proprietari dei fondi interessati al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro quindici giorni dalla notifica. Qualora, per l'elevato numero dei proprietari oppure per accertate difficoltà nella loro identificazione, la notifica risulti difficoltosa la proposta di deliberazione è pubblicata per trenta giorni all'albo del comune territoriale competente; nel medesimo termine i proprietari dei fondi interessati possono presentare di eventuali osservazioni.
2. Il divieto di raccolta dei funghi previsto dal comma 1 e l'interdizione alla raccolta da parte del proprietario del fondo o di chi ne ha titolo legittimo ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della legge provinciale producono effetti con la collocazione sui confini del territorio interessato di cartelli di divieto conformi al modello descritto nell'allegato E a questo regolamento.
3. I cartelli previsti dal comma 2 sono posti ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non superiore a 100 metri l'uno dall'altro; essi devono in ogni caso essere collocati nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.
TITOLO III
Disposizioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi
Art. 19
Specie di cui è ammessa la raccolta, periodi, quantità
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge provinciale, la raccolta dei tartufi è consentita in quantità non superiore a un chilogrammo al giorno per persona per le sole specie e nei periodi sottoindicati:
a) Tuber melanosporum Vitt. (detto volgarmente tartufo nero pregiato) - dal 1° dicembre a fine febbraio;
b) Tuber aestivum Vitt. (detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone) - dal 1° luglio al 31 ottobre;
c) Tuber aestivum varietà uncinatum (detto volgarmente tartufo uncinato) - dal 1° dicembre al 31 dicembre;
d) Tuber brumale Vitt. (detto volgarmente tartufo nero d'inverno) - dal 1° gennaio a fine febbraio;
e) Tuber Mesentericum Vitt. (detto volgarmente tartufo nero ordinario) - 1° dicembre a fine febbraio;
Art. 20
Modalità di raccolta
1. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di un cane a ciò addestrato. Lo scavo è consentito con l'impiego dell'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella) e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.
2. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere immediatamente richiuse, ripristinando il terreno allo stato originario.
3. E' vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di ricollocazione nel luogo di raccolta. E', inoltre, vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.
Art. 21
Ricerca, raccolta e divieto di raccolta dei tartufi
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, fatto salvo che ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge provinciale il proprietario o chi ne ha titolo legittimo possono vietarne la raccolta mediante l'affissione di apposite tabelle di dimensioni 20x30 centimetri con all'interno la dicitura "DIVIETO DI RACCOLTA DI TARTUFI" e sulla seconda riga la dicitura "legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, art. 29".
2. Le tabelle previste dal comma 1 sono poste ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non superiore a 100 metri l'uno dall'altro; tali tabelle devono in ogni caso essere collocate nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.
TITOLO IV
Disposizioni comuni, transitorie e abrogazioni
Art. 22
Disposizioni comuni
1. Le quantità massime di raccolta indicate dagli articoli 3, 4, 6, 10 e 19 si intendono riferite a persona di età superiore ai dieci anni. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta solo se accompagnati da una persona adulta, fermo restando il limite massimo ammesso.
2. La raccolta di flora, di fauna, di funghi e di tartufi è consentita dalle ore 7:00 alle ore 19:00.
3. Le specie di flora, di fauna, di funghi e di tartufi che non siano chiaramente attribuibili ad una singola persona, in quanto poste di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, sono considerate possedute in quota dalle persone medesime.
4. In occasione dell'accertamento delle violazioni relative alle quantità consentite, il presunto trasgressore può richiedere il controllo del peso accertato dal personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 105 della legge provinciale, su bilancia punzonata, posta nelle vicinanze del luogo dell'accertamento.
Art. 23
Disposizioni transitorie
1. In attuazione dell'articolo 114, comma 3, della legge provinciale, restano fermi fino alla loro scadenza le autorizzazioni e i permessi rilasciati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data indicata dall'articolo 24, comma 1.
2. Fino al decreto di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), al rilascio delle autorizzazioni, previste dall'articolo 27, comma 1, della legge provinciale e disciplinate dagli articoli 7 e 8, nonché al rilascio del permesso speciale previsto dall'articolo 28, comma 5, lettera f), della legge provinciale e disciplinato dall'articolo 17, provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste.
Art. 24
Efficacia del regolamento e abrogazioni
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 114, comma 2, della legge provinciale, le disposizioni degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 108, 109 e 110 della medesima legge e di questo regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.
2. Ai sensi dell'articolo 115 della legge provinciale, dalla data indicata al comma 1 sono e restano abrogate le seguenti disposizioni provinciali:
a) la legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore);
b) la legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina);
c) la legge provinciale. 28 luglio 1986, n. 20 (Disciplina della raccolta dei funghi);
d) la legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23 (Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente umano) , esclusi gli articoli 10 e 11;
e) gli articoli 24 e 25 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38;
f) la tabella A, numero 4, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
g) la legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi);
h) l'articolo 7, comma 1, lettera q), della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3.
i) l'articolo 63 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
j) l'articolo 39 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
k) gli articoli 54 e 104 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
3. Ai sensi dell'articolo 115 della legge provinciale, dalla data indicata al comma 1 sono e restano abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 2-33/Legisl. "Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore)";
b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 3-34/Legisl. "Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina)";
c) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1978, n. 19-130/Legisl. (L.P. 25 luglio 1973, n. 16 - Modificazioni al regolamento di esecuzione concernente "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore");
d) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1978, n. 20-131/Legisl. (L.P. 25 luglio 1973, n. 17 - Modificazioni al regolamento di esecuzione concernente "Norme per la protezione della flora alpina");
e) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 luglio 1997, n. 8-52/Legisl. (L.P. 6 agosto 1991, n. 16, così come modificata con L.P. 9 settembre 1996, n. 8 "Disciplina per la raccolta dei funghi". Approvazione del nuovo regolamento);
f) il decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2003, n. 19-140/Legisl. "Regolamento concernente la raccolta della cicerbita alpina, il divieto di asportazione di bonsai naturali e la rideterminazione dell'elenco delle specie protette in attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina)".

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RM

IL PRESIDENTE
Lorenzo Dellai