Decreto DLP n° 51 di Lunedì, 03 Novembre 2008 firmato da DELLAI LORENZO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 23 COPIA USO INTERNO RIFERIMENTO: 2008-D326-00049
Prot. n. 6738/D326/2008
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 51-158/Leg DI DATA 03 Novembre 2008
O G G E T T O:
Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visti gli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2780 del 24 ottobre 2008 recante ad oggetto " "Riapprovazione con modifiche del regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo".
e m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto e definizioni
TITOLO I Produzione e commercializzazione di materiali di propagazione
Capo I Materiali di base e di moltiplicazione
Art. 2 Comunicazione ai proprietari dei materiali di base
Art. 3 Modalità di raccolta di materiale di moltiplicazione
Capo II Attività diretta di produzione, acquisizione e cessione a terzi
Art. 4 Modalità di acquisizione da parte della struttura provinciale competente
Art. 5 Cessione di materiale vivaistico per fini forestali
Art. 6 Cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali
TITOLO II Cabina di regia della filiera foresta-legno
Art. 7 Funzioni
Art. 8 Composizione della cabina di regia della filiera foresta-legno
Art. 9 Criteri di funzionamento
TITOLO III Fondo forestale provinciale
Art. 10 Attribuzioni della commisione
Art. 11 Funzionamento della commissione
Art. 12 Gestione del fondo
Art. 13 Interventi e misure tecniche per la gestione dei boschi
Art. 14 Aperture di credito
Art. 15 Piano annuale delle anticipazioni agli enti
Art. 16 Anticipazioni agli enti per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi previsti dall'articolo 13, comma 1
Art. 17 Restituzione accantonamenti agli enti
Art. 18 Utilizzo degli accantonamenti degli enti
Art. 19 Ordini di pagamento
Art. 20 Rendiconto annuale finanziario
Art. 21 Relazione degli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti
TITOLO IV Disciplina della viabilità forestale
Capo I Criteri e procedure per la classificazione della viabilità forestale
Art. 22 Criteri per la classificazione delle strade forestali
Art. 23 Piste d'esbosco
Art. 24 Procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco
Art. 25 Ricorsi
Capo II Disposizioni relative al transito sulle strade forestali
Art. 26 Definizioni ai fini del transito sulle strade forestali di tipo A e di tipo B e sulle piste d'esbosco
Art. 27 Identificazione degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari e contrassegni attestanti il diritto di transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)
Art. 28 Autorizzazioni per il transito sulle strade forestali ad esclusivo servizio del bosco (tipo A) e sulle piste d'esbosco
Art. 29 Autorizzazione al transito sulle strade non adibite ad esclusivo servizio del bosco (tipo B)
Art. 30 Modalità di rilascio e caratteristiche delle autorizzazioni al transito sulle strade a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)
Art. 31 Validità spaziale delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)
Art. 32 Altre disposizioni per il transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)
Art. 33 Rilascio delle autorizzazioni sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B) di proprietà privata
Art. 34 Segnaletica
Art. 35 Esclusione della responsabilità
TITOLO V Disposizioni finali e comuni
Art. 36 Efficacia della legge, disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 37 Entrata in vigore
ALLEGATI:
Certificato principale di identità (articolo 3, comma 3)
Dichiarazione operazioni di raccolta di materiali da riproduzione per fini forestali (articolo 3, comma 3)
Contrassegno di identificazione (articolo 27, comma 1)
Contrassegno di identificazione (articolo 27, comma 2)
Matrice dell'autorizzazione (articolo 28, comma 2)
Matrice dell'autorizzazione (articolo 30, comma 3)
Cartello di divieto al transito (articolo 34, comma 1)
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. In attuazione degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento disciplina:
a) le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione;
b) le funzioni, la composizione e il funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno;
c) le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale;
d) la viabilità forestale.
2. Nel prosieguo di questo regolamento:
a) la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 è indicata come "legge provinciale";
b) la struttura provinciale competente in materia di foreste è indicata come "struttura provinciale competente";
la commissione forestale provinciale è indicata come "commissione";
il fondo forestale provinciale è denominato "fondo".
TITOLO I
Produzione e commercializzazione di materiali di propagazione
Capo I
Materiali di base e di moltiplicazione
Art. 2
Comunicazione ai proprietari dei materiali di base
1. In attuazione dell'articolo 31 della legge provinciale, la struttura provinciale competente rende noto ai proprietari di boschi la presenza sui fondi di loro proprietà di materiali di base mediante pubblicazione del registro dei materiali di base, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), sul Bollettino ufficiale della Regione e nelle forme stabilite dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).
2. In assenza di strumenti di pianificazione forestale previsti dalla legge provinciale, la struttura provinciale competente può dare indicazioni in merito alle forme di gestione dei soprassuoli finalizzate ad ottimizzare la produzione di seme nonché alla conservazione dei soggetti "fonti di seme".
Art. 3
Modalità di raccolta di materiale di moltiplicazione
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque intende raccogliere materiale forestale di moltiplicazione per fini forestali ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente, con l'indicazione delle particelle fondiarie interessate, del periodo programmato e dei nominativi delle persone addette alla raccolta nonché delle tecniche usate.
2. Il soggetto che gestisce la raccolta deve presentare al proprietario del fondo una dichiarazione dell'inizio delle attività di raccolta almeno 15 giorni prima della data indicata per la raccolta medesima.
3. Su istanza del soggetto previsto dal comma 1, la struttura provinciale competente rilascia il certificato principale di identità previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge provinciale, secondo il modello riportato nell'allegato A; il rilascio del certificato è subordinato all'invio alla struttura provinciale, da parte del medesimo soggetto, della dichiarazione relativa alle operazioni di raccolta di materiali da riproduzione per fini forestali, redatta dalla stazione forestale territorialmente competente secondo il modello riportato nell'allegato B.
4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, qualora la raccolta di materiali di moltiplicazione avvenga per conto della struttura provinciale competente, per le finalità previste dall'articolo 32, comma 3, della legge provinciale, la struttura rilascia il certificato principale di identità, secondo il modello riportato nell'allegato A, dopo che ha ricevuto la dichiarazione prevista dal comma 3 inviata dal proprio ufficio periferico territorialmente competente.
Capo II
Attività diretta di produzione, acquisizione e cessione a terzi
Art. 4
Modalità di acquisizione da parte della struttura provinciale competente
1. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 3, della legge provinciale, la struttura provinciale competente può provvedere all'acquisto da terzi di:
materiale di moltiplicazione per fini forestali;
materiale vivaistico già conformato per scopi ornamentali;
giovane materiale vivaistico per la produzione di piante ornamentali.
2. Il materiale previsto dal comma 1, lettera a), può anche essere reperito da strutture pubbliche cedendo in cambio le proprie eccedenze.
Art. 5
Cessione di materiale vivaistico per fini forestali
1. La struttura provinciale competente può disporre la cessione a titolo gratuito del materiale vivaistico prodotto direttamente ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge provinciale, purché eccedente l'autoconsumo, a favore di proprietari forestali pubblici e privati, per fini forestali.
2. Quanto previsto dal comma 1 non si applica per il materiale destinato all'impiego in arboricoltura da legno; in tal caso la cessione è disposta a titolo oneroso sulla base di un listino prezzi periodicamente aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale. Le somme derivanti dalla cessione sono introitate nel bilancio della Provincia.
Art. 6
Cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali
1. Compatibilmente con le disponibilità effettive, la struttura provinciale competente può disporre, a titolo gratuito, la cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali a favore di comuni, amministrazioni pubbliche, amministrazioni separate dei beni di uso civico, associazioni ed altri soggetti, anche privati, per la realizzazione di interventi cui è riconosciuta valenza pubblica.
2. Previa specifica richiesta da parte di soggetti pubblici, la struttura provinciale competente, compatibilmente con il proprio piano degli interventi adottato ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale, può provvedere anche alla messa a dimora del materiale vivaistico, fornito secondo quanto previsto dall'articolo 90 della legge provinciale.
TITOLO II
Cabina di regia della filiera foresta-legno
Art. 7
Funzioni
1. La cabina di regia della filiera foresta-legno, istituita ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale, è organo di consulenza tecnica della Giunta provinciale e svolge le seguenti funzioni:
assicurare l'informazione e la divulgazione sui temi relativi alla filiera foresta-legno e legno-energia;
favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla definizione degli indirizzi e delle strategie di settore;
favorire il confronto, l'interscambio ed il coordinamento tra tutti i soggetti del sistema pubblico e privato che operano nell'ambito della filiera foresta - legno;
formulare proposte alla Giunta provinciale per il monitoraggio, lo sviluppo e la promozione del settore forestale e della filiera foresta-legno e legno-energia;
formulare proposte alla Giunta provinciale per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di sviluppo della filiera, per la realizzazione di studi, ricerche ed indagini di settore;
esprimere pareri su richiesta della Giunta provinciale.
Art. 8
Composizione della cabina di regia della filiera foresta-legno
1. La cabina di regia, nel rispetto del principio delle pari opportunità, è costituita dalla Giunta provinciale ed è composta da:
il Presidente della Provincia, o un assessore provinciale suo delegato, che la presiede;
l'assessore provinciale all'industria;
l'assessore provinciale in materia di foreste;
l'assessore provinciale in materia di ricerca e innovazione;
il dirigente generale del dipartimento competente in materia di risorse forestali;
il dirigente generale del dipartimento competente in materia di industria e di artigianato;
il dirigente generale del dipartimento competente in materia di ricerca e innovazione;
un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
un rappresentante dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (IVALSA) del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento;
un rappresentante della Unità di ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione forestale con sede in Villazzano di Trento;
un rappresentante di Agenzia per lo sviluppo;
un rappresentante della sezione legno dell'Associazione degli industriali della provincia di Trento;
un rappresentante della categoria lavorazione del legno ed arredo dell'Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento;
un rappresentante delle imprese di utilizzazione boschiva dell'Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento;
un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
un rappresentante dell'Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico;
un rappresentante dell'ordine dei dottori agronomi e forestali;
un rappresentante delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori forestali, designati d'intesa;
un rappresentante dei proprietari forestali pubblici ovvero delle loro associazioni se costituite;
un rappresentante della Magnifica Comunità di Fiemme;
un rappresentante delle Regole di Spinale Manez.
un rappresentante dell'associazione provinciale di proprietari forestali, designati d'intesa.
2. Ai fini della costituzione della cabina regia, i soggetti e organismi previsti dal comma 1, oltre al membro effettivo designano anche un membro supplente; il membro supplente partecipa alle sedute della cabina di regia in caso di assenza o impedimento del corrispondente membro effettivo.
3. La composizione della cabina di regia può essere integrata di volta in volta da membri esperti, senza diritto di voto, quando è necessario approfondire particolari tematiche. Ciascun componente può essere affiancato da funzionari tecnici per la trattazione di argomenti specifici. Inoltre la cabina di regia può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche materie.
Art. 9
Criteri di funzionamento
1. Le modalità di funzionamento della cabina di regia sono disciplinate con apposito regolamento interno approvato dai due terzi dei componenti della cabina stessa, attenendosi ai seguenti criteri:
la cabina è convocata dal presidente ogni volta che si renda necessario ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti;
nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione stessa nonché l'ordine del giorno;
la riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti;
le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
TITOLO III
Fondo forestale provinciale
Art. 10
Attribuzioni della commissione
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 94 della legge provinciale la commissione:
approva i programmi periodici di spesa ed i relativi progetti e perizie, predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste in accordo con i proprietari interessati, concernenti le iniziative per l'esecuzione e la manutenzione di opere, d'infrastrutture forestali e degli interventi di miglioramento dei patrimoni forestali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), q) e r), e comma 2, da realizzare tramite funzionario delegato;
approva i programmi periodici di spesa ed i relativi progetti e perizie, predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale, concernenti le iniziative per l'esecuzione delle opere forestali ammesse in compensazione previste dall'articolo 13, comma 2, da realizzare tramite funzionario delegato;
approva il piano annuale delle anticipazioni, da articolarsi anche per stralci, previsto dall'articolo 15;
gestisce il fondo forestale provinciale secondo le modalità ed i limiti stabiliti da questo titolo.
Art. 11
Funzionamento della commissione
1. La commissione sceglie al proprio interno il componente che presiede le riunioni in caso di assenza o di impedimento del presidente; a detto componente il presidente della commissione può delegare l'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, lettera f).
2. Al presidente della commissione spetta:
convocare la commissione, anche su richiesta di un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza;
dirigere i lavori e proclamare il risultato delle votazioni;
disporre la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 94 della legge provinciale sulla base del piano annuale delle anticipazioni disciplinato dall'articolo 15;
disporre la concessione delle restituzioni e degli accantonamenti previsti dall'articolo 17;
revocare le anticipazioni previste dall'articolo 94 della legge provinciale in caso di inosservanza da parte del beneficiario delle norme di legge o delle condizioni previste nell'atto di concessione;
disporre le liquidazioni e i pagamenti a carico del fondo, ivi compresi gli ordini di accreditamento nei confronti del funzionario delegato all'effettuazione delle spese e quelli previsti dall'articolo 18;
attuare le decisioni assunte dalla commissione;
adottare in caso d'urgenza i provvedimenti previsti dall'articolo 14, commi 1, 2, 3, e dall'articolo 17, per importi complessivamente non superiori a 300.000 euro da sottoporsi per la ratifica alla commissione nella sua prima seduta successiva;
provvedere a tutte le altre operazioni necessarie alla migliore attività della commissione.
3. Per ciascuno dei componenti della commissione previsti dall'articolo 95, comma 1, della legge provinciale, con esclusione del Presidente, la Giunta provinciale nomina un componente supplente. I componenti supplenti partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del membro effettivo.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la commissione. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Può votare il componente effettivo o, in sua assenza, il supplente, purché chi vota abbia assistito alla discussione dell'oggetto della decisione.
6. Funge da segretario un dipendente assegnato alla struttura provinciale competente in materia di foreste. Il segretario assiste il presidente nell'esame preliminare degli atti e delle iniziative da iscrivere all'ordine del giorno della seduta nonché per tutte le altre operazioni relative alle attività della commissione.
7. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è inviato in copia a ciascun membro.
8. Il segretario aggiorna e controlla la contabilità inerente la movimentazione del fondo prevista dall'articolo 12, operando periodiche verifiche e raccordi col tesoriere.
9. Ulteriori modalità di funzionamento della commissione possono essere deliberate dalla commissione stessa.
Art. 12
Gestione del fondo
1. Al fondo affluiscono le seguenti somme:
gli accantonamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale; il versamento al fondo è effettuato a seguito della vendita dei prodotti dall'ente proprietario in misura pari al 10 per cento del valore stimato di vendita dei prodotti medesimi e pari al 20 per cento del valore stimato per i tagli straordinari previsti dall'articolo 98, comma 2, lettera b), della legge provinciale. La commissione può stabilire deroghe e modalità diverse che comunque facciano salva l'entità e l'introito degli accantonamenti;
i versamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettera c), della legge provinciale a titolo di restituzione delle somme anticipate ai sensi dell'articolo 16;
i versamenti eventualmente disposti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera d), della legge provinciale;
le somme versate ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale da destinare alla realizzazione di interventi aventi rilievo pubblico.
2. Gli accantonamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettera b), della legge provinciale affluiscono al fondo secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione dell'articolo 98 della medesima legge.
3. La commissione provvede alla gestione del fondo mediante:
aperture di credito a favore del funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di foreste per il finanziamento delle spese relative all'esecuzione degli interventi indicati dai programmi periodici di spesa previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a);
aperture di credito a favore del funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale, per il finanziamento delle spese relative alle opere forestali ammesse in compensazione indicate dai programmi periodici di spesa previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b);
anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti individuati dall'articolo 57, comma 3, della legge provinciale oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall'articolo 59 della legge medesima e ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c) della legge provinciale, che partecipano al fondo, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1;
restituzione degli accantonamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale, agli enti indicati dall'articolo 94, comma 3, della legge medesima, che partecipano al fondo per l'esecuzione da parte dei medesimi degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, ad esclusione della lettera m);
utilizzo degli accantonamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale per il parziale finanziamento dei progetti e delle perizie predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, nell'ambito delle misure forestali del piano di sviluppo rurale previsto dai relativi regolamenti della Comunità europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.
Art. 13
Interventi e misure tecniche per la gestione dei boschi
1. Ai fini di questo titolo sono finanziabili dal fondo i seguenti interventi e misure tecniche:
rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni denudati anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali, comprese le cure colturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei caratteri del bosco previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge provinciale;
interventi e opere secondo le tipologie indicate dai piani forestali e montani nei boschi di protezione previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge provinciale;
interventi e opere per la difesa dei boschi dagli incendi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera g), della legge provinciale, limitatamente a quelli previsti dai piani di gestione forestale aziendale disciplinati dall'articolo 57 della legge provinciale, comprese le opere accessorie previste dall'articolo 10, comma 2, della legge medesima;
interventi di lotta e di prevenzione delle avversità biotiche e abiotiche, compresa la ricostituzione del bosco danneggiato prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge provinciale;
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale e delle infrastrutture forestali, con esclusione di quanto previsto nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi, previste dall'articolo 55, comma 3, lettera c), della legge provinciale, comprese le opere aventi carattere accessorio all'esecuzione degli interventi indicati dalle lettere a), b) e d) di questo articolo;
interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo, previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge provinciale;
interventi specifici volti a conservare e migliorare il patrimonio faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra foresta e fauna, assicurando, in particolare, il mantenimento a fini faunistici e ambientali dell'alternanza dei diversi elementi vegetazionali che caratterizzano gli habitat montani, previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge provinciale;
interventi diretti a conservare e a migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del paesaggio silvo-pastorale, previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge provinciale;
interventi di conservazione e di miglioramento della biodiversità e degli habitat, compresi gli interventi per il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge provinciale, per il miglioramento dell'efficienza del sistema integrato foresta - fiume e per la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono;
realizzazione e manutenzione di sentieri e di altri interventi con finalità didattica e divulgativa e di valorizzazione del territorio silvo-pastorale previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge provinciale;
interventi di conservazione e gestione delle piante monumentali e dei siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale;
interventi di gestione delle riserve previsti dall'articolo 45, comma 5, della legge provinciale, qualora rientrino tra le attività di gestione forestale, come definite dall'articolo 56 della medesima legge, con esclusione degli interventi a fini produttivi;
attività selvicolturali previste dall'articolo 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale, effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;
ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori dei proprietari forestali, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera a), della legge provinciale;
acquisto di aree boscate di significativa entità, diretto all'accorpamento o al completamento della proprietà, previsti dall'articolo 94, comma 3, della legge provinciale;
redazione dei piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di coltivazione previsti dall'articolo 57 della legge provinciale;
interventi di sistemazione del terreno sui versanti instabili previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge provinciale;
altri interventi di interesse pubblico, anche di certificazione forestale, comunque inerenti la difesa del suolo, la rinaturalizzazione, la valorizzazione e la conservazione della qualità del territorio naturale delle proprietà silvo-pastorali e delle relative infrastrutture.
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale, sono finanziabili dal fondo altresì le opere forestali ammesse in compensazione definite dal regolamento previsto dal medesimo articolo 17, comma 1, ultimo periodo.
3. Per gli interventi di carattere pubblico coperti da contribuzione pari al 100 per cento della spesa ammissibile, vanno, di norma e ove possibile, attivate quelle fonti di finanziamento.
Art. 14
Aperture di credito
1. Le aperture di credito, previste dall'articolo 12, comma 3, lettera a), sono autorizzate dalla commissione a carico delle giacenze di cassa complessive del fondo, sulla base dei programmi periodici di spesa predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.
2. Le aperture di credito, previste dall'articolo 12, comma 3, lettera b), sono autorizzate dalla commissione a carico delle giacenze di cassa del fondo relative alle somme versate ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale, sulla base dei programmi periodici di spesa predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale.
3. I programmi periodici di spesa previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), sono approvati dalla commissione in conformità all'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15-33/Legisl (Modificazioni al D.P.G.P. 15 gennaio 1990, n. 1-14/Legisl., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati).
4. Le spese sono sostenute in relazione alle opere ed agli interventi previsti nei progetti e nelle perizie compilati secondo le modalità indicate dall'articolo 84 della legge provinciale. Per ragioni amministrative, possono essere effettuati raggruppamenti di progetti per zone, attività e tipologie di spesa omogenee.
5. A copertura degli ordini di accreditamento emessi dal presidente della commissione a carico del fondo, in funzione delle spese previste dal comma 4 e delle disponibilità di cassa cumulativamente esistenti per zona omogenea, sono effettuate periodiche riduzioni a carico degli accantonamenti esistenti sul fondo medesimo a nome di ciascun ente. La struttura provinciale competente è tenuta a verificare la congruità delle somme utilizzate rispetto a quelle depositate dagli enti.
6. Qualora sia riscontrata una prolungata scopertura del conto di un singolo ente, su specifica autorizzazione della commissione deliberata ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della legge provinciale, l'utilizzazione degli ordini di accreditamento può essere ancora effettuata in eccedenza al deposito ascritto a nome dell'ente medesimo, utilizzando una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo. L'autorizzazione resta subordinata all'impegno, contenuto in un'apposita deliberazione o determinazione dell'ente interessato, di restituire la somma così anticipata nei termini e nelle quantità fissate dalla commissione stessa, mediante il rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio organo di tesoreria, salvo che la commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia. In caso di parziale o mancata esecuzione dei lavori, l'ordine di accreditamento è ridotto proporzionalmente.
7. La rendicontazione delle somme così erogate trova analitica evidenziazione nel rendiconto annuale finanziario disciplinato dall'articolo 20.
8. Il funzionario delegato ha l'obbligo di compilare il rendiconto delle somme erogate, unitamente alla documentazione giustificativa, sulla base delle indicazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 15-33/Legisl. del 2000.
9. Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le vigenti disposizioni in materia di aperture di credito e di gestione contabile della spesa tramite funzionari delegati.
Art. 15
Piano annuale delle anticipazioni agli enti
1. La commissione predispone ed approva il piano annuale, da articolarsi anche per stralci, delle anticipazioni da concedere ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti pubblici individuati dall'articolo 57, comma 3, della legge provinciale oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall'articolo 59 della legge medesima, ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c), della legge provinciale, che partecipano al fondo, per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi previsti dall'articolo 13, comma 1, e per la realizzazione di interventi da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste mediante utilizzazione di una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo.
2. Il piano è redatto tenendo conto:
della consistenza dei versamenti disposti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c);
di una quota delle altre somme che risultassero disponibili sugli accantonamenti previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera a);
delle domande di contributo presentate nell'ambito del piano di sviluppo rurale e del capo III del titolo IX della legge provinciale.
Art. 16
Anticipazioni agli enti per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi previsti dall'articolo 13, comma 1
1. La commissione dispone la concessione delle anticipazioni sulla base della domanda presentata dagli interessati corredata dalla deliberazione o determinazione di assunzione e accettazione dell'anticipazione stessa da parte del richiedente e dalla documentazione tecnico/amministrativa necessaria in relazione alla tipologia dell'intervento. Se la stessa documentazione è già stata presentata agli uffici della struttura provinciale competente per materia per l'ottenimento di ulteriori sovvenzioni, la documentazione medesima si considera acquisita anche ai fini dell'anticipazione.
2. La commissione determina inoltre l'ammontare e la durata delle anticipazioni, nel rispetto del periodo massimo di dieci anni, per i singoli enti, in relazione alla spesa ammissibile e alle possibilità di restituzione dell'ente richiedente, tenuto conto degli introiti delle utilizzazioni boschive. Al fine di consentire l'esecuzione degli interventi progettati, nelle more dell'esito positivo della procedura di ottenimento delle sovvenzioni previste dal piano di sviluppo rurale disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dall'articolo 97 della legge provinciale, le anticipazioni possono essere concesse anche sull'intera spesa ammissibile, fatta salva la rideterminazione prevista dal comma 8.
3. La concessione delle anticipazioni è inoltre subordinata all'impegno, contenuto nella deliberazione o determinazione dell'ente beneficiario prevista dal comma 1, di restituire l'importo anticipato nei termini e nelle quantità fissate dalla commissione, mediante rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, salvo che la commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia.
4. L'anticipazione decade se l'ente non ha rispettato i termini temporali indicati nel provvedimento di concessione, salvo proroga motivata.
5. L'erogazione delle anticipazioni concesse è subordinata all'avvenuta presentazione, da parte dell'ente beneficiario, di copia della deliberazione o determinazione di accettazione dell'anticipazione stessa e della delegazione di pagamento o delle altre forme di garanzia previste dal comma 3 ed è disposta dal presidente della commissione, o dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio atto di liquidazione, in misura non superiore all'importo concesso, con le seguenti modalità:
per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), l), p), q) e r): 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione;
per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere n) e o): in un'unica soluzione ad avvenuta spesa;
per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m): in un'unica soluzione in riferimento all'inizio lavori dei singoli lotti.
6. L'ammontare delle anticipazioni, il numero e l'entità delle quote di restituzione sono determinate sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.
7. La commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute. In caso di mancata restituzione delle anticipazioni nei termini previsti, il presidente può sospendere ogni concessione e può promuovere l'intervento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste per la riscossione dell'importo pari alle somme anticipate all'ente debitore, nei confronti del tesoriere dell'ente stesso, che è tenuto alla sua esecuzione.
8. Nel caso di opere eseguite nell'ambito del piano di sviluppo rurale, la commissione può disporre, su segnalazione della struttura provinciale competente, la rideterminazione delle anticipazioni in precedenza concesse, sulla base del costo effettivo risultante al netto del contributo complessivo spettante al beneficiario ai sensi del regolamento CE 1698/2005 e tenuto conto dell'ammontare totale delle quote di rimborso dell'anticipazione già versate dall'ente.
Art. 17
Restituzione accantonamenti agli enti
1. Per l'esecuzione da parte dell'ente degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, ad esclusione della lettera m), la commissione, su parere della struttura provinciale competente in materia di foreste, può disporre la restituzione, nei limiti di quanto necessario, degli accantonamenti disponibili a nome dell'ente medesimo, sulla base di domanda motivata corredata da una descrizione degli interventi programmati. Per gli interventi concernenti la realizzazione di nuove infrastrutture forestali, la domanda deve essere anche corredata dal computo metrico estimativo dei lavori e dagli altri elaborati progettuali. Nel caso in cui l'ente non abbia rispettato i termini temporali indicati nel provvedimento di concessione, la commissione provvede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla restituzione, salvo in ogni caso la proroga motivata dei predetti termini.
2. L'erogazione è disposta dal presidente della commissione o dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio atto di liquidazione, con le seguenti modalità:
per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), p), q) e r): 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione;
per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere n) e o): in un'unica soluzione ad avvenuta spesa.
3. La commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute.
Art. 18
Utilizzo degli accantonamenti degli enti
1. La commissione, sulla base di specifica domanda e deliberazione o determinazione delle amministrazioni interessate, può disporre l'utilizzo degli accantonamenti disponibili sul fondo a nome di ciascun ente proprietario, come indicato dall'articolo 12, comma 3, lettera e), a parziale finanziamento dei progetti e perizie predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, nell'ambito del piano di sviluppo rurale, previsto dai relativi regolamenti della Comunità europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.
2. Il prelievo dai singoli conti è disposto dal presidente della commissione, o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal suo sostituto, sulla base dell'autorizzazione prevista dal comma 1, e quindi periodicamente versato, anche in forma cumulativa, sull'apposito capitolo di bilancio della Provincia.
Art. 19
Ordini di pagamento
1. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato previste dall'articolo 12, comma 3, lettere a) e b), le anticipazioni o le restituzioni a favore degli enti sono disposte con ordini di pagamento a carico del fondo sottoscritti dal presidente, o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal suo sostituto e dal segretario della commissione.
Art. 20
Rendiconto annuale finanziario
1. Il rendiconto annuale finanziario della gestione del fondo è approvato dalla commissione ed è inviato, previa sottoscrizione del presidente e del segretario, per il controllo al Dipartimento affari finanziari della Provincia.
2. Al rendiconto è allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle strutture provinciali competenti per gli interventi attuati in relazione alle aperture di credito concesse.
3. Le anticipazioni concesse agli enti devono essere analiticamente evidenziate nella loro consistenza iniziale e nello sviluppo temporale di rientro, con l'indicazione delle eventuali difformità tra rate di rimborso maturate e versamenti effettuati.
4. Il rendiconto trova riscontro nel conto giudiziale da rendersi dal tesoriere ai sensi dell'articolo 630 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).
Art. 21
Relazione degli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti
1. La commissione predispone, al termine di ogni esercizio finanziario, una relazione per illustrare gli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti in riferimento alle esigenze di miglioramento dei patrimoni forestali. Alla relazione è data pubblicità sul sito Internet della struttura provinciale competente in materia di foreste.
TITOLO IV
Disciplina della viabilità forestale
Capo I
Criteri e procedure per la classificazione della viabilità forestale
Art. 22
Criteri per la classificazione delle strade forestali
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, della legge provinciale, sono classificate quali strade forestali ad esclusivo servizio del bosco, denominate di tipo A, le strade che servono esclusivamente aree forestali, pubbliche o private, nel cui ambito possono ricadere:
singoli fienili ed edifici sparsi utilizzati in modo non continuativo nell'arco dell'anno;
aree pascolive;
malghe non utilizzate negli ultimi dieci anni;
inclusi non boscati di limitata estensione, anche destinati a coltivazioni agricole.
2. Sono classificate quali strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, denominate di tipo B, le strade che non rientrano nei criteri di classificazione previsti dal comma 1 e in particolare:
le strade forestali adibite anche al servizio di aree agricole, di più fienili o di più edifici utilizzati in modo non continuativo nell'arco dell'anno;
le strade forestali a servizio di malghe regolarmente monticate e dotate di edifici funzionali;
le strade forestali di arroccamento principale a vasti complessi montani con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Per complessi montani fruibili si intendono quelle aree per le quali è garantita la possibilità di accesso e di utilizzo in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia e dotate di idonee infrastrutturazioni di carattere permanente;
le strade forestali di diretto accesso a rifugi alpini o a esercizi agrituristici, attivi stagionalmente.
3. Non sono classificate quali strade forestali le strade adibite prevalentemente allo svolgimento di funzioni diverse da quelle di servizio alle aree silvo-pastorali, quali le strade di accesso a consistenti nuclei di edifici, anche se non abitati tutto l'anno, e le strade di accesso a esercizi pubblici o a aziende agricole, attivi per la maggior parte dell'anno.
Art. 23
Piste d'esbosco
1. Ai fini della loro classificazione, le piste d'esbosco sono equiparate alle strade ad esclusivo servizio del bosco e sono inserite nei relativi elenchi.
2. Le vie temporanee per l'esbosco a strascico, i sentieri, le altre vie di penetrazione con larghezza fino a 1,80 metri e i piazzali di prima lavorazione e di deposito di legname sono equiparati, ai fini di questo titolo, a suolo forestale.
Art. 24
Procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco
1. Questo articolo disciplina la procedura per la classificazione di nuove strade forestali e di nuove piste d'esbosco o di strade o di piste non ancora classificate, nonché per la variazione della classificazione di quelle già classificate strade forestali o piste d'esbosco ai sensi della disciplina normativa previgente.
2. Dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno i proprietari della strada e la struttura provinciale competente in materia di foreste possono richiedere al comune amministrativo territorialmente competente la nuova classificazione della viabilità forestale o la variazione di quella in atto. Le richieste sono pubblicate all'albo comunale per un periodo di quindici giorni al fine di consentire, entro i quindici giorni successivi all'ultimo di pubblicazione, la presentazione di osservazioni.
3. Il comune amministrativo, anche al di fuori del citato periodo, pure in assenza di richieste presentate ai sensi del medesimo comma 2, può dare avvio di propria iniziativa, alla procedura per la nuova classificazione della viabilità forestale o per la variazione di quella in atto, dandone avviso pubblico secondo le modalità previste dal comma 2, ultimo periodo.
4. Ai fini della classificazione e dell'individuazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco, il comune acquisisce obbligatoriamente il parere:
dei proprietari sui cui terreni insiste la strada, salvo quanto previsto dal comma 6;
della struttura provinciale competente, nel caso in cui la stessa non abbia presentato richiesta ai sensi del comma 2;
degli organi di gestione del Parco nazionale dello Stelvio, per la parte di competenza territoriale della Provincia, e dei parchi naturali provinciali, nel caso in cui la strada forestale o la pista d'esbosco ricada, anche in parte, entro il rispettivo territorio degli stessi.
5. I pareri previsti dal comma 4 sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Per l'acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente, degli organi di gestione del parco e dei soggetti proprietari, il comune può indire un'apposita conferenza di servizi nell'osservanza della procedura, salvo quanto diversamente stabilito da questo titolo, disciplinata dalla legge provinciale n. 23 del 1992.
6. In presenza di un numero elevato di proprietari, o di difficoltà per la loro individuazione, il comune provvede alla pubblicazione della richiesta di classificazione sul Bollettino ufficiale della Regione. In tal caso la pubblicazione tiene luogo della richiesta di parere ai proprietari prevista dal comma 4.
7. Il comune, esaminate le domande, acquisiti i pareri e le osservazioni pervenuti, verificata la sussistenza dei requisiti necessari secondo le disposizioni di questo titolo, delibera, motivatamente, in merito alle richieste di nuova classificazione o di variazione della classificazione in atto e contestualmente aggiorna, in caso di positivo accoglimento, gli elenchi previsti dell'articolo 100 della legge provinciale.
8. Nel caso di strade interessanti più comuni amministrativi, e comunque nel caso in cui la nuova classificazione o la variazione di classificazione nell'ambito di un comune comporti variazioni anche per strade forestali o per piste d'esbosco ricadenti in ambiti di altri comuni, il comune che avvia la procedura di nuova classificazione o di modificazione della classificazione in atto, trasmette obbligatoriamente, contestualmente alla pubblicazione dell'istanza all'albo del comune, la richiesta agli altri comuni interessati; in tal caso gli altri comuni interessati provvedono a dare inizio, entro i quindici giorni successivi, ad analoga procedura secondo le modalità definite da questo articolo.
9. Nel caso di attivazione della procedura prevista dal comma 8, il comune nel cui territorio di competenza ricade il maggiore tratto di strada forestale o di pista d'esbosco per la quale è avviata la procedura di classificazione o di variazione della classificazione in atto, acquisiti tutti i pareri dei soggetti di cui al comma 4, indice apposita conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni comunali interessate; in tal caso il parere della struttura provinciale competente può essere reso nella predetta conferenza di servizi.
10. Se nella conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 9 è stata raggiunta unanimità di consensi tra i comuni interessati nel procedimento, ciascun comune adotta, per la porzione di strada forestale o di pista d'esbosco ricadente nell'ambito del proprio territorio, il provvedimento finale di classificazione o di variazione, aggiornando contestualmente gli elenchi delle strade previsti dall'articolo 100, comma 1, della legge provinciale . Nel caso in cui nella conferenza di servizi non si sia raggiunta unanimità di consensi tra i comuni interessati alla classificazione o alla variazione, il comune che ha indetto la conferenza trasmette tutti gli atti utili, comprensivi delle eventuali opposizioni presentate ai diversi comuni coinvolti ed acquisite in sede di conferenza di servizio, alla Giunta provinciale, la quale, sentite le parti interessate, provvede in via definitiva.
11. I provvedimenti di classificazione o di variazione di strade forestali e di piste d'esbosco adottati ai sensi di questo articolo sono pubblicati all'albo del comune per quindici giorni consecutivi e sono comunicati, unitamente ai nuovi elenchi, a cura del comune che ha proceduto alla classificazione o alla variazione, ai soggetti interessati che hanno partecipato al procedimento secondo le procedure previste dall'articolo 33 della legge provinciale n. 23 del 1992.
12. Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 23 del 1992 , il procedimento per la classificazione o per la variazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco si conclude entro centocinquanta giorni.
Art. 25
Ricorsi
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, avverso i provvedimenti di nuova classificazione o di variazione della classificazione in atto disposti dall'Amministrazione comunale competente, è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione all'albo del comune o a decorrere dal ricevimento della notifica nel caso di soggetti intervenuti nel procedimento.
2. Non è ammesso ricorso avverso il provvedimento di classificazione disposto dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 24, comma 10, ultimo periodo.
Capo II
Disposizioni relative al transito sulle strade forestali
Art. 26
Definizioni ai fini del transito sulle strade forestali di tipo A e di tipo B e sulle piste d'esbosco
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 100 della legge provinciale:
per mezzo a motore si intende qualsiasi veicolo di qualsiasi specie guidato dall'uomo e asservito da un motore.
per gestione dei patrimoni silvo-pastorali si intende ogni attività connessa alla conduzione e alla manutenzione di un bene immobile o di un'infrastruttura situati nelle aree silvo-pastorali;
rientrano tra i pubblici servizi o funzioni anche:
i programmi di ricerca scientifica o di studio concordati con la pubblica amministrazione o da questa commissionati;
le operazioni di censimento della fauna selvatica condotte ai sensi della normativa provinciale in materia di fauna selvatica ovvero direttamente coordinate da parte della struttura competente in materia di fauna selvatica;
le attività di assistenza a gare sportive o a manifestazioni pubbliche autorizzate ai sensi della normativa di settore;
l'espletamento di attività, riconducibili alle loro funzioni, da parte di sindaci, di assessori e di consiglieri dei comuni nonché dei componenti del comitato delle amministrazioni separate dei beni di uso civico.
Art. 27
Identificazione degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari e contrassegni attestanti il diritto di transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)
1. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 100, comma 3, della legge provinciale in relazione al transito senza necessità di autorizzazione dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), ai fini della identificazione dei veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, per i quali non è richiesta l'autorizzazione al transito sulle strade di tipo B ricadenti nell'ambito del territorio gravato dal presente diritto, i soggetti pubblici e privati proprietari dei beni ricompresi in tale ambito rilasciano, su richiesta, anche verbale, dell'interessato, un contrassegno di identificazione conforme al modello descritto nell'allegato C di questo regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 100, comma 3, della legge provinciale, ai proprietari di beni immobili serviti da strade forestali di tipo B il comune amministrativo, nel cui ambito territoriale ricadono i predetti beni, rilascia con le stesse modalità previste dal comma 1 i contrassegni di identificazione conformi al modello descritto nell'allegato D di questo regolamento.
3. I soggetti proprietari delle strade forestali di tipo B, che non dispongono di un'adeguata struttura amministrativa, possono delegare il rilascio dei contrassegni di identificazione previsti dal comma 1 al comune nel cui territorio sono ubicate dette strade forestali.
4. La matrice dei contrassegni deve essere compilata contestualmente al rilascio e conservata presso le sedi dei comuni o degli altri soggetti preposti.
Art. 28
Autorizzazioni per il transito sulle strade forestali ad esclusivo servizio del bosco (tipo A) e sulle piste d'esbosco
1. Il transito di mezzi a motore sulle strade ad esclusivo servizio del bosco (di tipo A) e sulle piste d'esbosco, classificate e ricomprese negli elenchi previsti dell'articolo 100, comma 1, della legge provinciale, può essere autorizzato dal proprietario o dal gestore delle stesse solamente in casi straordinari di necessità ed urgenza, previa specifica richiesta effettuata, di volta in volta, dall'interessato. La richiesta contiene le circostanze o le cause di necessità ed urgenza che giustificano il rilascio dell'autorizzazione al transito.
2. La richiesta prevista dal comma 1 può essere effettuata, anche verbalmente, direttamente al proprietario o al gestore della strada ad esclusivo servizio del bosco o della pista d'esbosco interessata dal transito. Il proprietario o il gestore della strada o della pista, ove ritenga che vi siano giustificate esigenze di necessità e di urgenza, rilascia l'autorizzazione, anche verbalmente, e l'annota, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'autorizzazione è rilasciata, sulla matrice dell'autorizzazione, conforme al modello descritto nell'allegato E di questo regolamento. L'interessato, che ha ottenuto l'autorizzazione verbale, provvede, prima di effettuare il transito, a darne immediata comunicazione alla stazione forestale competente per territorio, anche per via telematica o telefonica.
3. L'autorizzazione può avere una validità massima di ventiquattro ore e deve riferirsi, in modo specifico, ad una precisa circostanza e alla strada o alle strade di proprietà su cui il transito è autorizzato. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del proprietario o del gestore dell'ultimo tratto di strada necessario al transito dà diritto al titolare dell'autorizzazione a transitare senza sostare sulle strade di tipo B e di tipo A, di proprietà diversa, la cui percorrenza sia strettamente necessaria a raggiungere il tratto autorizzato.
4. Rientrano tra i casi straordinari di necessità e urgenza, richiesti ai sensi del comma 1, la ricerca di animali feriti effettuata in conformità alle disposizioni poste a disciplina dell'esercizio venatorio e il recupero di cervi, limitatamente al tempo necessario per tali attività.
Art. 29
Autorizzazione al transito sulle strade non adibite ad esclusivo servizio del bosco (tipo B)
1. In relazione a quanto previsto dell'articolo 100, commi 3 e 4, della legge provinciale e fermo restando che l'autorizzazione non è richiesta, secondo quanto disposto dal medesimo articolo, per il transito sulle strade forestali di veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari di beni immobili serviti da tali strade o di veicoli che trasportano persone portatrici di menomazione, il proprietario della strada forestale non adibita ad esclusivo servizio del bosco (tipo B) può rilasciare l'autorizzazione al transito dei veicoli a motore su tale tipo di strada forestale, a condizione che:
sia accertata la sussistenza di motivate ragioni connesse con la conservazione, con la valorizzazione e con l'utilizzo del patrimonio sociale, culturale, produttivo, turistico e ambientale delle zone montane, in riferimento alle attività compatibili con gli equilibri ambientali e finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;
la pluralità degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi il perseguimento delle finalità principali cui essa è destinata e di quanto previsto dal Titolo III della legge provinciale;
2. L'autorizzazione al transito dei veicoli a motore sulle strade di tipo B è rilasciata dal proprietario o dal gestore della strada.
3. Nel caso in cui nell'ambito di un medesimo comune amministrativo ricadano più beni di proprietà o gestiti da amministrazioni separate di beni di uso civico o di proprietà di altri comuni o frazioni, i soggetti proprietari possono, sulla base di accordi, rilasciare autorizzazioni al transito, anche per tutte le strade di proprietà degli altri soggetti che aderiscono all'accordo. L'accordo può individuare un unico soggetto competente al rilascio e prevedere che, nell'ambito del comune, le autorizzazioni siano cumulative e in quanto tali valide su tutte le strade forestali di tipo B di proprietà dei soggetti che sottoscrivono l'accordo.
4. I proprietari di strade forestali di tipo B, che siano associati al fine della gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali, possono incaricare il soggetto capofila dell'associazione al rilascio delle autorizzazioni al transito previste da questo articolo in forma anche cumulativa e in quanto tale valida per tutte le strade di tipo B di proprietà dei soggetti aderenti all'associazione che ricadano nell'ambito delle aree gestite dall'associazione stessa, anche se riferite a più comuni amministrativi.
5. I soggetti proprietari delle strade forestali di tipo B, che non dispongono di un'adeguata struttura amministrativa, possono delegare il rilascio delle autorizzazioni al comune nel cui territorio sono ubicate dette strade forestali.
Art. 30
Modalità di rilascio e caratteristiche delle autorizzazioni al transito sulle strade a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade di tipo B l'interessato dichiara, anche verbalmente:
i propri dati anagrafici;
la motivazione per cui chiede il transito sulla strada;
la denominazione della strada o delle strade da percorrere;
l'arco temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della strada;
gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni al transito è limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non può in ogni caso superare il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale le stesse sono state rilasciate. Nei casi previsti dall'articolo 29 commi 3 e 4, il periodo di validità delle autorizzazioni al transito non può in ogni caso superare il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno nel corso del quale le stesse sono state rilasciate.
3. Le autorizzazioni, composte da matrice e tagliando, sono rilasciate dai soggetti proprietari o a ciò delegati, utilizzando appositi moduli conformi al modello descritto nell'allegato F.
4. Il tagliando di autorizzazione deve riportare, in modo chiaro e leggibile la targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validità, le strade autorizzate e deve essere collocato sui veicoli in modo che ne siano visibili gli estremi.
5. La matrice delle autorizzazioni deve essere compilata contestualmente al rilascio e conservata presso la sede del comune o dei soggetti gestori.
Art. 31
Validità spaziale delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)
1. Nel caso di strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco di proprietà di più soggetti, l'autorizzazione od il contrassegno di riconoscimento rilasciati da uno dei proprietari consentono il transito di veicoli a motore anche sui tratti di strada la cui percorrenza sia necessaria per raggiungere il tratto cui l'autorizzazione o il contrassegno si riferisce.
2. In tale caso si intende comunque vietata la sosta dei veicoli a motore sui tratti diversi da quelli cui si riferisce l'autorizzazione o il contrassegno.
Art. 32
Altre disposizioni per il transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)
1. Per specifiche e motivate ragioni il proprietario o il soggetto gestore della strada può vietare o regolamentare il transito dei veicoli degli aventi diritto di uso civico e degli altri veicoli autorizzati , qualora il transito pregiudichi la sicurezza o le finalità principali cui la strada è destinata o contrasti con le finalità previste dal Titolo III della legge provinciale.
2. Ai fini della regolamentazione del transito, il proprietario può stabilire dei criteri anche su base stagionale o temporale, definire le caratteristiche dei mezzi a motore ammessi al transito e determinare l'eventuale contingentamento dei permessi.
3. I proprietari o i gestori di strade forestali a non esclusivo servizio del bosco possono autorizzare la libera circolazione su dette strade per esigenze connesse a manifestazioni, a sagre, a feste campestri, a specifiche ed occasionali attività di promozione turistica e culturale, di commercializzazione di prodotti caseari o agricoli tipici per un periodo di tempo strettamente connesso alle motivazioni che lo hanno giustificato e che annualmente, non può superare i trenta giorni.
4. L'autorizzazione alla libera circolazione rilasciata ai sensi del comma 2 è comunicata preventivamente alla struttura provinciale competente, anche tramite gli uffici distrettuali forestali.
Art. 33
Rilascio delle autorizzazioni sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B) di proprietà privata
1. Nel caso in cui le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco siano di proprietà di più soggetti privati, deve essere individuato un soggetto incaricato al rilascio delle autorizzazioni al transito previste all'articolo 31 e alla tenuta delle matrici dei permessi.
2. Nel caso in cui le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco siano di proprietà di un unico proprietario privato, quest'ultimo può rilasciare autorizzazioni al transito anche non avvalendosi dell'apposita modulistica. In tale caso l'autorizzazione deve essere preventivamente comunicata alla stazione forestale competente per territorio.
Art. 34
Segnaletica
1. La fornitura e la posa della segnaletica indicante il divieto al transito e delle eventuali barriere sono a carico del comune o del proprietario; il cartello di divieto deve essere conforme al modello descritto nell'allegato G e riportare, anche su apposito pannello, gli estremi della legge provinciale e, per le strade non adibite all'esclusivo servizio del bosco la scritta "salvo autorizzazione". Per le strade ad esclusivo servizio del bosco il segnale può essere integrato da apposita barriera di chiusura. Rimane valida la segnaletica di divieto apposta in applicazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) fino alla sostituzione della stessa con quella conforme al modello descritto nell'allegato G.
2. La struttura provinciale competente può provvedere, su richiesta o d'iniziativa, previa comunicazione al proprietario, all'apposizione dei segnali di divieto e delle eventuali barriere.
3. Nell'apposizione delle barriere dovrà essere tenuto conto la possibile fruibilità in sicurezza da parte di persone portatrici di minorazioni e di quella turistica e sportiva, lasciando, quando possibile, appositi passaggi per l'accesso di carrozzine, biciclette e cavalli.
Art. 35
Esclusione della responsabilità
1. Il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali attuato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100 della legge provinciale e di questo titolo non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade; il transito inoltre non comporta la responsabilità del proprietario delle strade per i danni derivanti a persone e a cose in seguito al transito stesso.
TITOLO V
Disposizioni finali e comuni
Art. 36
Efficacia della legge, disposizioni transitorie e abrogazioni
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 114, comma 2, della legge provinciale, le disposizioni degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 100 e 111, comma 1, lettere i) e j), della medesima legge trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.
2. Le disposizioni del titolo IV trovano applicazione anche per i territori che ricadono:
all'interno della parte del Parco nazionale dello Stelvio di competenza territoriale della Provincia, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico);
all'interno dei parchi naturali provinciali, fatta salva la possibilità di introdurre ulteriori specifici divieti o limitazioni e di regolamentare la circolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 43, commi 2, lettera c), e 5, lettere b) e 44, comma 5, della legge provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 4, lettera k), della legge medesima.
3. Le classificazioni delle strade forestali, già adottate secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore di questo regolamento, mantengono la loro validità fino all'eventuale nuova variazione disposta in applicazione di questo titolo.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:
gli articoli 6, 21 e 35 il capo V (Fondo forestale provinciale) della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse);
gli articoli 8 e 10 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale);
l'articolo 25 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;
l'articolo 4, commi 7 e 8, della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8;
l'articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30);
la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18 (Norme sulla circolazione di veicoli a motore sulle strade forestali e nel territorio sottoposto a vincolo idrogeologico a modifica della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse", e successive modificazioni);
gli articoli 20 e 21 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16 (Modificazioni alle leggi provinciali 23 novembre 1978, n. 48, sul potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di interventi a favore delle aziende forestali pubbliche, per interventi di valorizzazione della produzione legnosa);
gli articoli 61 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
l'articolo 38, comma 1, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
la legge provinciale 17 dicembre 2004, n. 12 (Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse" in materia di strade forestali).
5. Con effetto dall'entrata in vigore di questo regolamento sono e restano abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
il decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2001 n. 10-61/Legisl. "Regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale" (articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48);
il decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2005 n. 19-49/Legisl. (Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Legisl. (Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e s.m. - approvazione del nuovo testo del "Regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale");
il decreto del Presidente della Provincia 16 giugno 2006, n. 12-65/Legisl. (Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di viabilità forestale).
Art. 37
Entrata in vigore
1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
RM
IL PRESIDENTE
Lorenzo Dellai