Decreto DLP n° 8 di Giovedì, 14 Aprile 2011 firmato da DELLAI LORENZO

Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 8-66/Leg. DI DATA 14 Aprile 2011

O G G E T T O:

Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
visti gli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 675 del 8 aprile 2011 recante ad oggetto "Riapprovazione con modifiche del "Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11", a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo".

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto e definizioni
CAPO I Disposizioni per lo svolgimento delle attività selvicolturali
Art. 2 Disposizioni di carattere generale
Art. 3 Tempi per lo svolgimento delle attività selvicolturali
Art. 4 Taglio delle fustaie
Art. 5 Taglio dei cedui
Art. 6 Taglio nei boschi a governo misto
Art. 7 Conversione delle forme di governo
Art. 8 Danneggiamento delle piante in bosco
Art. 9 Gestione dei castagneti da frutto a coltivazione estensiva
Art. 10 Taglio in aree condizionate dall'esercizio di altri servizi
Art. 11 Prescrizioni generali per i lavori in bosco
CAPO II Disposizioni per la raccolta e per il trasporto di piante, parti di esse e prodotti secondari del bosco
Art. 12 Raccolta di prodotti secondari
Art. 13 Alberi di Natale
CAPO III Disposizioni di carattere generale per l'esercizio del pascolo
Art. 14 Esercizio del pascolo nelle aree pascolive
Art. 15 Pascolo in bosco
CAPO IV Procedure ed adempimenti
Art. 16 Soglie quantitative per il taglio senza autorizzazione o DIA
Art. 17 Autorizzazione al taglio in aree non assoggettate a piani
Art. 18 Dichiarazione di taglio in aree assoggettate a piani
Art. 19 Dichiarazione annuale di taglio in aree assoggettate a piani
Art. 20 Tagli per situazioni particolari
Art. 21 Tagli anticipati e straordinari
Art. 22 Sostituzione di specie
Art. 23 Contrassegnatura
Art. 24 Progetto di taglio
Art. 25 Progetto di taglio redatto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste
Art. 26 Deleghe agli uffici periferici
CAPO V Obblighi e modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette a vincolo idrogeologico
Art. 27 Rinverdimenti e opere di regimazione delle acque
CAPO VI Valore della pianta per l'applicazione delle sanzioni
Art. 28 Valore della pianta
CAPO VII Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 29 Disposizioni transitorie e abrogazioni

ALLEGATO 1 - Buone tecniche colturali per i beni silvo-pastorali della provincia di Trento
ALLEGATO 2 - Valore della pianta per l'applicazione delle sanzioni

Art.
Oggetto e definizioni
1. Questo regolamento disciplina le disposizioni forestali provinciali nonché le modalità e la procedura per definire il valore delle piante, in attuazione, rispettivamente, degli articoli 98 e 111, comma 1, lettera f) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Le disposizioni forestali provinciali riguardano:
a) lo svolgimento delle attività selvicolturali in bosco;
b) la raccolta ed il trasporto di piante, parti di esse e prodotti secondari del bosco;
c) l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive e nel bosco;
d) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste per le attività elencate alle lettere a), b) e c);
e) gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette al vincolo idrogeologico.
2. La presentazione da parte del proprietario del bosco o di chi ne abbia titolo delle richieste di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio attività e delle comunicazioni previste da questo regolamento avviene, anche in via telematica, in conformità ai modelli predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.
3. L'allegato 1 di questo regolamento, denominato "buone tecniche colturali per i beni silvo-pastorali", fornisce il supporto tecnico per l'applicazione di questo regolamento e può essere modificato dalla Giunta provinciale.
4. Nel prosieguo di questo regolamento:
a) la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), è indicata come "legge provinciale";
b) i piani di gestione forestale aziendale e i piani semplificati di coltivazione previsti dall'articolo 57 della legge provinciale sono indicati, rispettivamente, come "piani aziendali" e "piani semplificati".
CAPO I
Disposizioni per lo svolgimento delle attività selvicolturali
Art.
Disposizioni di carattere generale
1. Le attività selvicolturali sono svolte secondo la disciplina di questo regolamento e assicurano la conservazione del bosco, come definito all'articolo 2 della legge provinciale, nonché dell'ecosistema forestale.
2. La gestione del bosco avviene secondo le forme di governo della fustaia, del ceduo e mista. Salvo gli interventi di conversione previsti dall'articolo 7, la forma di governo del bosco non può essere modificata.
3. Nelle aree assoggettate a piani aziendali e a piani semplificati previsti dall'articolo 57 della legge provinciale si applicano le disposizioni di questo capo e del capo II per quanto non diversamente stabilito dai piani stessi.

Art.
Tempi per lo svolgimento delle attività selvicolturali
1. Le attività selvicolturali sono ammesse durante tutto l'anno nei seguenti casi:
a) governo del bosco a fustaia ai sensi dell'articolo 4;
b) alberi morti o palesemente compromessi a causa di patologie;
c) conversione della forma di governo da ceduo a fustaia ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
2. Il taglio dei cedui ai sensi dell'articolo 5 è ammesso nei seguenti periodi:
a) dal 1 ottobre al 31 marzo per i boschi posti a quota inferiore a 600 metri;
b) dal 15 settembre al 15 aprile per i boschi compresi tra le quote di 600 metri e di 1.000 metri;
c) dal 15 settembre al 1 maggio per i boschi posti a quota superiore a 1.000 metri.
3. Sono assoggettati ad autorizzazione i tagli che, per cause sopravvenute, si protraggono al di fuori dei periodi individuati dal comma 2 e di quelli eventualmente previsti dai piani aziendali o dai piani semplificati. L'autorizzazione si intende rilasciata se, entro quindici giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta motivata, la struttura provinciale competente in materia di foreste non si pronuncia espressamente.
Art.
Taglio delle fustaie
1. Nella fustaia le modalità di taglio sono individuate in base alle caratteristiche strutturali o compositive del popolamento. Le diverse modalità di taglio sono applicate con i limiti seguenti:
a) nel taglio di curazione, nel dirado selettivo, nel taglio successivo perfezionato, l'entità del prelievo è commisurata alle condizioni del soprassuolo e comunque non supera il 25 per cento del volume legnoso con riferimento alla situazione antecedente il taglio ed all'area d'intervento; il tempo di ritorno è maggiore di dieci anni;
b) nel taglio a fessure e nel taglio a buche, con riferimento alla situazione antecedente il taglio, il prelievo non può interessare una superficie superiore al 30 per cento dell'area d'intervento; entro questa soglia sono comprese anche le superfici di fessure o buche preesistenti con rinnovazione di altezza inferiore a 2 metri;
c) nel taglio di sgombero l'utilizzazione rispetta il piano inferiore costituito dalla rinnovazione naturale affermata in modo da assicurare la copertura dell'area d'intervento;
d) nel taglio raso marginale l'età del soprassuolo ha almeno ottanta anni e la larghezza dell'area di taglio è inferiore all'altezza media degli alberi rimanenti sul margine con soprassuolo più vecchio.
2. Nella fustaia giovanile, gli sfolli ed i diradamenti promuovono lo sviluppo ottimale delle piante migliori, singole o a gruppi, la stabilità fisica del popolamento, la mescolanza e la diversità delle specie presenti. Gli sfolli ed i diradamenti assicurano comunque una copertura arborea superiore al 60 per cento dell'area d'intervento.
Art.
Taglio dei cedui
1. In relazione alla specie prevalente in termini di copertura il turno minimo del ceduo coetaneo, semplice o matricinato, è stabilito nei seguenti periodi:
a) faggio: trenta anni;
b) aceri, betulle, frassini, querce, tigli: venticinque anni;
c) carpino nero, castagno, orniello: venti anni;
d) ontani: quindici anni;
e) maggiociondoli, nocciolo, pioppi, robinia, salici: dodici anni.
2. Il periodo di curazione minimo del ceduo a sterzo è stabilito in dodici anni.
3. Il ceduo matricinato assicura il rilascio di un numero di soggetti - matricine e piante di alto fusto - compreso tra 120 e 200 per ettaro di superficie percorsa dal taglio in modo da non pregiudicare il ricaccio delle ceppaie. Nei cedui di carpino nero ed orniello, il taglio può avvenire anche con il rilascio di intere ceppaie in sostituzione delle matricine. In questo caso, il numero di soggetti rilasciati è individuato computando la singola ceppaia come tre matricine, fermo restando il limite per ettaro previsto dal primo periodo. Il rilascio di più 200 soggetti per ettaro comporta, senza la necessità di autorizzazione, il passaggio al governo misto previsto dall'articolo 6.
4. Fermi restando i turni minimi stabiliti al comma 1, il ceduo semplice può essere applicato solo ai boschi cedui costituiti dalle seguenti specie arboree: ailanto, maggiociondoli, nocciolo, ontano bianco, ontano verde, pioppi, robinia e salici. L'estensione dell'area di taglio del ceduo semplice non può superare i 3.000 metri quadri.
5. Il ceduo a sterzo può essere applicato solo ai boschi cedui di faggio. Il diametro minimo di recidibilità, misurato a 30 centimetri dall'inserzione dei polloni sulla ceppaia, è di 9 centimetri.
6. Il taglio per la conversione della forma di governo da ceduo a fustaia avviene nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1.
Art.
Taglio nei boschi a governo misto
1. Nelle forme di governo misto, sono applicate alle componenti del ceduo e della fustaia le corrispondenti disposizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5.
Art.
Conversione delle forme di governo
1. La conversione della forma di governo da ceduo a fustaia avviene, senza necessità di autorizzazione, rilasciando con il primo taglio almeno 600 piante per ettaro, scelte tra i migliori polloni, le matricine e le piante ad alto fusto, in modo da mantenere anche le specie minoritarie e in sintonia con la stazione. Dopo il primo taglio il popolamento è assoggettato alla disciplina della fustaia.
2. La conversione nella forma di governo a ceduo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 17, dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e riguarda i seguenti casi:
a) governo a fustaia;
b) componente a fustaia dei boschi a governo misto;
c) ceduo avviato a fustaia con un intervento di conversione, o comunque con più di 600 soggetti per ettaro, tra matricine e piante d'alto fusto;
d) ceduo invecchiato, matricinato o semplice, il cui soprassuolo ha superato l'età di quarantacinque anni, con le eccezioni dei boschi puri o a prevalenza, in termini di copertura, di carpino nero, castagno, nocciolo, ontano bianco, orniello, robinia o salice;
e) ceduo a sterzo che non ha subito tagli di curazione da oltre venti anni.
Art.
Danneggiamento delle piante in bosco
1. Nel bosco è vietato il danneggiamento di piante vive a portamento arboreo o arbustivo, inteso come modificazione strutturale o funzionale delle stesse, mediante incisione dei fusti, capitozzatura, potatura, scortecciatura, sradicamento o altre azioni con effetti simili.
2. E' consentito, durante tutto l'anno, il taglio di rami pericolosi per le persone o per le cose, nonché di rami o parti di pianta affette da patologie.
Art.
Gestione dei castagneti da frutto a coltivazione estensiva
1. Nei castagneti da frutto a coltivazione estensiva, come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge provinciale, è consentita, in deroga all'articolo 8, comma 1, la capitozzatura e la potatura dei soggetti di castagno per rinvigorire la chioma o per la preparazione all'innesto.
2. Per la raccolta delle castagne nei castagneti da frutto a coltivazione estensiva è consentita la ripulitura totale della superficie entro il limite dell'area d'insidenza della chioma dei castagni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge provinciale.
Art.
Taglio in aree condizionate dall'esercizio di altri servizi
1. Ferma restando l'applicazione della normativa di settore, ai fini di questo regolamento sono considerate:
a) area condizionata da reti di pubblica utilità, quali gasdotti, funivie e altri impianti a fune permanenti per il trasporto di persone o cose, la fascia di larghezza corrispondente rispettivamente all'area di proiezione al suolo delle condutture aeree o interrate, di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di condizionamento la fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte;
b) area condizionata dalla viabilità, dalle ferrovie e dalle rispettive pertinenze, la fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera;
c) area condizionata da:
1) linee elettriche di terza classe, come definite dalla normativa nazionale vigente, la fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di cinque metri per lato;
2) linee elettriche di classe prima e seconda, come definite dalla normativa nazionale vigente, la fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di tre metri e mezzo per lato;
3) linee elettriche di classe zero o linee in cavo isolato, come definite dalla normativa nazionale vigente, la fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.
2. Fermo restando il rispetto del diritto di proprietà, il taglio delle piante radicate nelle aree individuate al comma 1 che condizionano l'esercizio dei servizi è sempre ammesso. Se il taglio delle piante ricade in aree assoggettate ai piani aziendali o ai piani semplificati, entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento il gestore del servizio comunica al proprietario l'effettiva quantità di piante tagliate ai fini dell'aggiornamento dei predetti piani.
3. Il taglio delle piante radicate al di fuori delle aree individuate al comma 1 e che condizionano l'esercizio dei servizi è assoggettato alle procedure ed agli adempimenti previsti dal capo IV.
Art.
Prescrizioni generali per i lavori in bosco
1. I lavori di taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco sono effettuati in modo da non arrecare danno al soprassuolo, alla rinnovazione naturale del bosco, al suolo, alle infrastrutture forestali e, più in generale, alla stabilità dei terreni.
2. L'abbattimento degli alberi avviene senza lo sradicamento degli stessi. Nei boschi cedui il taglio è praticato al colletto della pianta, a rasoterra oppure più vicino possibile al terreno. La superficie di taglio deve risultare liscia ed inclinata, in modo da evitare il ristagno dell'acqua o il laceramento della corteccia. E' sempre praticata la riceppatura delle ceppaie deperienti nonché il taglio dei monconi e dei polloni striscianti.
3. Nell'area interessata dall'utilizzazione forestale, il rilascio o la distribuzione in bosco di ramaglie o altri residui legnosi, anche in forma di cippato, derivanti dalla medesima utilizzazione costituiscono normale pratica selvicolturale. Tale pratica non deve pregiudicare la rinnovazione naturale del bosco. Il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere, praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, è ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.
4. Non è consentito l'avvallamento libero di materiale legnoso lungo pendici, canaloni e torrenti sottoposti a interventi di sistemazione idraulico-forestali. Sono tenuti liberi da piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi, i sentieri, le strade, le piste d'esbosco e le vie temporanee di esbosco d'uso collettivo.
5. Se l'utilizzazione forestale ha comportato l'instaurarsi del pericolo di erosione del suolo oppure il danneggiamento della rete sentieristica, delle infrastrutture forestali indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale, o delle opere accessorie di sostegno o di regimazione delle acque, il soggetto che ha effettuato l'utilizzazione elimina la causa del pericolo e ripristina i luoghi danneggiati ai sensi dell'articolo 27.
CAPO II
Disposizioni per la raccolta e per il trasporto di piante, parti di esse e prodotti secondari del bosco
Art.
Raccolta di prodotti secondari
1. La raccolta di prodotti secondari del bosco quali semi, per quanto non disciplinato dagli articoli 30, 31 e 32 della legge provinciale, erba, legna secca giacente al suolo, arbusti, altre porzioni di piante, lettiera e humus, nonché qualsiasi altro prodotto diverso da quelli disciplinati dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 della legge provinciale, è ammessa, nel rispetto del diritto di proprietà, in modo da non arrecare danno all'ecosistema forestale.
2. L'attività di estrazione della resina in bosco è consentita sulle piante già interessate da tale pratica. L'estrazione da nuove piante è autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta riporta i luoghi, i modi, i quantitativi e le specie interessate.
Art.
Alberi di Natale
1. La costituzione di un piantonaio per la produzione di "alberi di Natale" su superfici non boscate è subordinata a comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di foreste, corredata da una cartografia catastale con indicata la particella fondiaria e l'area da destinare alla piantagione.
2. Nei mesi di novembre e di dicembre, il taglio in bosco di conifere da destinare ad "alberi di Natale", nel rispetto del diritto di proprietà, è ammesso nei soli popolamenti assoggettabili a sfolli o diradamenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2. A tal fine la struttura provinciale competente in materia di foreste appone appositi sigilli sui fusti degli alberi prelevati.
CAPO III
Disposizioni di carattere generale per l'esercizio del pascolo
Art.
Esercizio del pascolo nelle aree pascolive
1. L'esercizio del pascolo nelle aree pascolive è ammesso nei seguenti periodi:
a) dal 15 maggio al 30 settembre per i pascoli posti a quota inferiore o uguale a 1.300 metri;
b) dal 1 giugno al 30 settembre per i pascoli posti a quota superiore a 1.300 metri.
2. Il pascolo nelle aree pascolive è esercitato in modo da impedire lo sconfinamento degli animali nelle aree a ciò precluse e il degrado del cotico erboso o l'erosione del suolo.
3. È soggetto ad autorizzazione l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive in difformità da quanto stabilito dal comma 1 o da quanto non già autorizzato con l'approvazione dei piani aziendali o dei piani semplificati. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro quindici giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta motivata.
Art.
Pascolo in bosco
1. Ai fini di questo regolamento per esercizio del pascolo in bosco e per attraversamento delle zone boscate da parte di mandrie o greggi condotte al pascolo previsti dall'articolo 98, comma 2, lettera c), della legge provinciale, si intendono quelli praticati con più di 5 capi di bestiame.
2. Il pascolo in bosco è esercitato in modo da impedire lo sconfinamento degli animali nelle aree a ciò precluse e il degrado del cotico erboso o l'erosione del suolo.
3. Fatto salvo quanto autorizzato con l'approvazione dei piani aziendali o dei piani semplificati, l'esercizio del pascolo in bosco è soggetto ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta contiene le informazioni necessarie a caratterizzare l'attività del pascolo, tra cui la localizzazione, la superficie di riferimento, la durata, la tipologia e la quantità di bestiame.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 10, della legge provinciale, concernente l'eventuale interdizione al pascolo nei boschi percorsi da incendio, il pascolo in bosco o il suo attraversamento da parte di mandrie o greggi condotte al pascolo è comunque vietato nei seguenti casi:
a) nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio;
b) nei boschi percorsi da schianti, o in rinnovazione, se individuati dalla struttura provinciale competente in materia di foreste tenuto conto delle condizioni dei luoghi.
5. L'attraversamento del bosco da parte di mandrie o greggi avviene mediante il transito senza soste del bestiame secondo un percorso di minimo impatto sul bosco ed individuato possibilmente su strade forestali, su piste d'esbosco o su sentieri.
6. Fatto salvo quanto autorizzato con l'approvazione dei piani aziendali o dei piani semplificati, l'attraversamento del bosco da parte di mandrie o greggi condotte al pascolo è soggetto ad autorizzazione. L'attraversamento si intende autorizzato se, entro quindici giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta, la struttura provinciale competente in materia di foreste non si pronuncia espressamente. La richiesta contiene le informazioni necessarie a caratterizzarne l'attività, in particolare il percorso, la durata nonché la tipologia e la quantità di bestiame. L'autorizzazione non è necessaria se l'attraversamento avviene unicamente su strade forestali destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge provinciale.
CAPO IV
Procedure ed adempimenti
Art.
Soglie quantitative per il taglio senza autorizzazione o dichiarazione d'inizio attività
1. Le soglie quantitative al di sotto delle quali il taglio delle piante in bosco è ammesso senza l'autorizzazione o le dichiarazioni d'inizio attività previste dagli articoli 17, 18 e 19 consistono:
a) nel caso delle fustaie, ai sensi dell'articolo 4, in un volume dendrometrico di 30 metri cubi;
b) nei casi dei cedui, ai sensi dell'articolo 5, e dei boschi a governo misto, ai sensi dell'articolo 6, in una superficie di 3.000 metri quadri e comunque, per le piante con diametro superiore a 17,5 centimetri, in un volume dendrometrico di 30 metri cubi.
2. Le soglie quantitative previste dal comma 1 sono riferite all'anno solare. I tagli tra loro funzionalmente indipendenti non concorrono al raggiungimento delle soglie.
3. Per il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante di entità inferiore o uguale alle soglie stabilite dal comma 1 e ricadenti in aree assoggettate ai piani aziendali o ai piani semplificati sono previsti i seguenti adempimenti:
a) contrassegnatura, ai sensi dell'articolo 23, da parte del proprietario, o di chi ne abbia titolo, con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale;
b) registrazione sul piano aziendale o sul piano semplificato delle piante prelevate ai fini dell'aggiornamento;
c) trasmissione di una relazione di taglio cumulativa annuale, riferita al singolo piano, alla struttura provinciale competente in materia di foreste entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni sono state realizzate. La relazione contiene i piedilista delle contrassegnature previste dalla lettera a) e l'effettiva quantità di piante tagliate.
Art.
Autorizzazione al taglio in aree non assoggettate a piani
1. Sono soggetti ad autorizzazione il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante ricadenti in aree non assoggettate ai piani aziendali o ai piani semplificati in corso di validità, se non conformi ai tempi, ai modi e alle prescrizioni di cui al capo I oppure se di entità superiore alle soglie stabilite dall'articolo 16, comma 1.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta è preceduta dalla contrassegnatura ai sensi dell'articolo 23 ed è corredata dal progetto di taglio previsto dall'articolo 24 e dal piedilista della contrassegnatura. Le piante contrassegnate con la specchiatura o con l'impronta del martello forestale sono considerate danneggiate ai sensi dell'articolo 8 se entro il termine di trenta giorni dall'inizio della contrassegnatura non è presentata la richiesta di autorizzazione.
3. L'autorizzazione è valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del rilascio. La validità può essere prorogata di un anno una sola volta su richiesta, previa verifica del progetto di taglio, con particolare riferimento alla permanenza della contrassegnatura delle piante, alla conformità del progetto stesso agli strumenti pianificatori in vigore e ad eventuali eventi sopravvenuti dopo la realizzazione del progetto che abbiano alterato le condizioni del popolamento. Decorsi i termini di scadenza dell'autorizzazione o dell'eventuale proroga, la realizzazione della parte non eseguita è subordinata ad autorizzazione.
4. Nel corso dell'utilizzazione, l'aumento del prelievo per cause sopravvenute è consentito senza autorizzazione se compreso entro il limite del 10 per cento del volume dendrometrico autorizzato e comunque non superiore a 30 metri cubi. L'aumento del prelievo oltre ai limiti sopra indicati è subordinato ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'aumento del prelievo per cause sopravvenute inferiore o uguale ai limiti previsti da questo comma è subordinato alla contrassegnatura da parte del proprietario, o di chi ne abbia titolo, con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale.
5. La conclusione delle utilizzazioni è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di foreste entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni si sono ultimate. La comunicazione contiene anche l'effettiva quantità delle piante tagliate e l'eventuale piedilista della contrassegnatura effettuata ai sensi del comma 4, secondo periodo.
Art.
Dichiarazione di taglio in aree assoggettate a piani
1. Sono soggetti a dichiarazione di inizio attività (DIA) il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante rientranti nelle previsioni dei piani aziendali o dei piani semplificati in corso di validità, se di entità superiore alle soglie stabilite dall'articolo 16, comma 1.
2. La DIA è presentata alla struttura provinciale competente in materia di foreste almeno quindici giorni prima dell'inizio delle utilizzazioni. La DIA è preceduta dalla contrassegnatura ai sensi dell'articolo 23 ed è accompagnata:
a) dal progetto di taglio ai sensi dell'articolo 24 conforme alle previsioni dei piani aziendali, o dei piani semplificati, nel loro stato di attuazione al momento della dichiarazione;
b) dal piedilista della contrassegnatura.
3. Le piante contrassegnate con la specchiatura o con l'impronta del martello forestale sono considerate danneggiate ai sensi dell'articolo 8 se entro il termine di trenta giorni dall'inizio della contrassegnatura non è presentata la DIA.
4. La struttura provinciale competente in materia di foreste verifica d'ufficio la conformità dell'intervento alle previsioni dei piani ed a quanto disposto da questo articolo entro trenta giorni dalla presentazione della DIA.
5. La DIA è valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione. Decorsi i termini, la realizzazione della parte non eseguita è subordinata a dichiarazione.
6. Nel corso dell'utilizzazione, l'aumento del prelievo per cause sopravvenute è consentito senza dichiarazione se compreso entro il limite del 10 per cento del volume dendrometrico dichiarato e comunque non superiore a 30 metri cubi. L'aumento del prelievo oltre ai limiti sopra indicati è subordinato a dichiarazione. L'aumento del prelievo per cause sopravvenute inferiore o uguale ai limiti previsti da questo comma è subordinato alla contrassegnatura da parte del proprietario, o di chi ne abbia titolo, con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale.
7. La conclusione delle utilizzazioni è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di foreste entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni si sono ultimate. La comunicazione contiene anche l'eventuale piedilista della contrassegnatura effettuata ai sensi del comma 6, secondo periodo. Le piante tagliate sono registrate sul piano aziendale o sul piano semplificato.
Art.
Dichiarazione annuale di taglio in aree assoggettate a piani
1. Per i tagli e le altre forme di utilizzazione delle piante previsti dai piani aziendali o dai piani semplificati, da effettuarsi nell'anno solare e di entità superiore alle soglie previste dall'articolo 16, comma 1, è possibile presentare, in alternativa a più DIA ai sensi dell'articolo 18, un'unica dichiarazione di inizio attività, di seguito denominata DIA annuale, se il proprietario o l'associazione di proprietari sono dotati di una struttura con personale inquadrato in figure professionali corrispondenti a quella del tecnico laureato abilitato alla professione di dottore agronomo o dottore forestale e dedicata alla gestione del patrimonio forestale, alla redazione dei progetti di taglio ed alla contrassegnatura.
2. La DIA annuale è presentata alla struttura provinciale competente in materia di foreste prima dell'inizio delle utilizzazioni ed è accompagnata dal progetto di taglio semplificato previsto dall'articolo 24, comma 3, redatto in conformità alle previsioni dei piani aziendali, o dei piani semplificati, nel loro stato di attuazione al momento della dichiarazione.
3. Le singole utilizzazioni sono precedute dalla contrassegnatura ai sensi dell'articolo 23.
4. Le piante contrassegnate con la specchiatura o con l'impronta del martello forestale sono considerate danneggiate ai sensi dell'articolo 8 se non è stata presentata la DIA annuale, oppure se non è presentata la DIA prevista dall'articolo 18 entro il termine di trenta giorni dall'inizio della contrassegnatura.
5. La DIA annuale è valida fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento oppure fino alla data di ricevimento, da parte della struttura provinciale competente in materia di foresta, della comunicazione di conclusione delle attività prevista dal comma 7. Decorsi i predetti termini, la realizzazione della parte non eseguita è subordinata a dichiarazione.
6. Durante il periodo di validità della DIA annuale, la struttura provinciale competente in materia di foreste può verificare d'ufficio la conformità delle utilizzazioni alle previsioni dei piani ed a quanto disposto da questo articolo.
7. Entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di foreste la conclusione delle attività con un'unica relazione di taglio che da conto di ciascuna singola utilizzazione. La relazione contiene i piedilista delle contrassegnature previste dal comma 3 e l'effettiva quantità di piante tagliate. L'eventuale aumento di prelievo per cause sopravvenute è specificato nella stessa relazione, con le motivazioni dei tagli, i relativi piedilista della contrassegnatura e l'effettiva quantità di piante tagliate. Le piante tagliate sono registrate sul piano aziendale o sul piano semplificato.
Art.
Tagli per situazioni particolari
1. I tagli forzosi, dovuti ad eventi o calamità naturali, se di entità superiore alle soglie stabilite dall'articolo 16, comma 1, sono eseguiti esclusivamente sulle piante atterrate o poste in condizioni di pericolo e sono assoggettati ai seguenti adempimenti:
a) comunicazione del taglio forzoso alla struttura provinciale competente in materia di foreste prima dell'avvio delle utilizzazioni. La comunicazione specifica le ragioni del taglio forzoso, contiene una stima quantitativa delle piante da utilizzare e indica le modalità d'esbosco;
b) contrassegnatura, ai sensi dell'articolo 23, da parte del proprietario o di chi ne abbia titolo, anche contestualmente all'utilizzazione e con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale;
c) registrazione delle piante prelevate sul piano aziendale, o sul piano semplificato, ai fini dell'aggiornamento, se l'intervento ricade in aree assoggettate ai predetti piani;
d) comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni dalla conclusione delle utilizzazioni dell'effettiva quantità di piante prelevate.
2. Il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante nelle aree con piani aziendali o piani semplificati in corso di revisione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia n. 35-142/Leg del 2008 sono sottoposti alla disciplina prevista:
a) dall'articolo 17, se di entità superiore alle soglie previste dall'articolo 16, comma 1;
b) dall'articolo 16, comma 3, se di entità inferiore o uguale alle soglie previste dall'articolo 16, comma 1.
Art.
Tagli anticipati e straordinari
1. I tagli anticipati previsti dall'articolo 12, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Provincia n. 35-142/Leg del 2008 sono autorizzati dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai sensi dell'articolo 17 di questo regolamento.
2. I tagli straordinari previsti dall'articolo 98, comma 2, lettera b), della legge provinciale, sono autorizzati dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, corredata dallo stato di attuazione del piano predisposto per particella forestale e per anno, nei seguenti casi:
a) utilizzazioni per cause naturali diverse da quelle previste per i tagli forzosi ai sensi dell'articolo 20, comma 1, o per cause antropiche impreviste, di elevata entità e concentrate che, se conteggiate ai fini della ripresa, non consentono di coltivare adeguatamente il resto della proprietà;
b) necessità finanziarie della proprietà legate alla realizzazione di interventi di miglioramento fondiario del patrimonio silvopastorale.
Art.
Sostituzione di specie
1. La sostituzione di specie, consistente nella semina o nel trapianto di altre specie e nell'eventuale taglio anche solo parziale della vegetazione forestale esistente, può essere autorizzata se le specie sostitutive sono in sintonia con l'ambiente e non pregiudicano la vegetazione circostante.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta è corredata da una cartografia catastale con indicata la particella fondiaria e l'area da destinare alla sostituzione di specie, e riporta la superficie interessata, le specie presenti e sostitutive nonché le modalità di sostituzione. L'autorizzazione ha la validità di due anni.
Art.
Contrassegnatura
1. Con la contrassegnatura sono individuate in bosco le piante da destinare al taglio. Le piante oggetto di contrassegnatura sono annotate su un piedilista contenente la localizzazione e la superficie dell'area d'intervento o dell'area di taglio, nonché, per ciascuna pianta con diametro superiore a 17,5 centimetri, la specie di appartenenza ed il diametro del fusto. Il diametro, espresso in centimetri, comprende la corteccia ed è rilevato a 1,30 metri dal suolo sul lato a monte.
2. La contrassegnatura è praticata con i seguenti metodi:
a) nella fustaia, individuazione delle piante da tagliare con:
1) un segno sul fusto, posto all'altezza di 1,30 metri, mediante un bollo di colore biodegradabile o una specchiatura;
2) un'impronta di un martello forestale al piede del fusto delle piante con diametro superiore a 17,5 centimetri, fatti salvi i casi previsti da questo capo ove è espressamente escluso l'obbligo d'uso del martello forestale;
b) nel ceduo matricinato oppure nella conversione da ceduo a fustaia, individuazione delle piante da lasciare con un segno visibile di colore biodegradabile sul fusto;
c) nel ceduo semplice o a sterzo, delimitazione visibile, rispettivamente, dell'area di taglio o dell'area d'intervento.
3. I metodi stabiliti al comma 2 possono essere usati insieme nello stesso progetto di taglio in modo da individuare con certezza le piante da lasciare e da tagliare. In caso di necessità, possono essere utilizzati altri metodi, da specificare nel progetto di taglio di cui all'articolo 24 o nella comunicazione prevista per i tagli forzosi ai sensi dell'articolo 20, comma 1.
Art.
Progetto di taglio
1. Il progetto di taglio è sottoscritto da un tecnico laureato abilitato alla professione di dottore agronomo o dottore forestale. Il personale dipendente della pubblica amministrazione redige il progetto di taglio solo se inquadrato in una figura professionale o qualifica corrispondente a quella del tecnico laureato abilitato alla professione di dottore agronomo o dottore forestale.
2. Il progetto di taglio è redatto in conformità al modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e contiene le informazioni necessarie a caratterizzare il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante in bosco, le modalità e le vie temporanee di esbosco, nonché eventuali disposizioni concernenti l'utilizzazione.
3. Il progetto di taglio semplificato, da corredare alla DIA annuale prevista dall'articolo 20, è redatto in conformità al modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e contiene un quadro organico delle utilizzazioni prospettate con l'elenco dei tagli previsti per l'anno di riferimento. Per ciascun taglio in elenco, sono riportati il quantitativo da prelevare ed il numero della particella e del piano aziendale o del piano semplificato a cui fa riferimento il taglio.
4. La contrassegnatura relativa ai progetti di taglio disciplinati da questo articolo è eseguita dal tecnico previsto dal comma 1.
Art.
Progetto di taglio redatto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste
1. Per il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante, la struttura provinciale competente in materia di foreste, se richiesto dai proprietari o dai gestori di boschi, può prestare assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 60, comma 3, della legge provinciale, tenuto conto della propria disponibilità organizzativa, mediante la predisposizione del progetto di taglio con la relativa contrassegnatura ai sensi degli articoli 23 e 24.
2. La richiesta prevista dal comma 1 può essere presentata anche nel corso delle riunioni previste dall'articolo 101 della legge provinciale, e registrata in apposito verbale. La struttura provinciale competente in materia di foreste, se ritiene di poter soddisfare la richiesta tenuto conto della propria disponibilità organizzativa, ne da comunicazione al soggetto interessato nel corso delle riunioni stesse oppure entro trenta giorni dalla richiesta e provvede alla redazione del progetto di taglio entro duecentosettanta giorni dalla comunicazione stessa. In caso contrario, la struttura provinciale competente comunica al soggetto richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, l'impossibilità di predisporre il progetto di taglio, specificando i motivi impeditivi connessi alla disponibilità organizzativa.
3. Il progetto di taglio redatto contestualmente alla contrassegnatura dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, costituisce titolo abilitativo e tiene luogo dell'autorizzazione al taglio o della DIA previste dagli articoli 17 e 18.
4. Il titolo abilitativo costituito dal progetto di taglio è valido fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della redazione. La validità può essere prorogata di un anno per una sola volta su richiesta, previa verifica della permanenza della contrassegnatura delle piante, della conformità del progetto di taglio agli strumenti pianificatori in vigore e ad eventuali eventi sopravvenuti dopo la realizzazione del progetto che abbiano alterato le condizioni del popolamento. Decorsi tali termini la realizzazione della parte non eseguita è subordinata ad un nuovo progetto.
5. Nel corso dell'utilizzazione, l'aumento del prelievo per cause sopravvenute è consentito senza progetto di taglio ai sensi del comma 3, se compreso entro il limite del 10 per cento del volume dendrometrico di progetto e comunque non superiore a 30 metri cubi. L'aumento del prelievo oltre ai limiti sopra indicati è subordinato a progetto di taglio ai sensi del comma 3. Il progetto di taglio è redatto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'aumento del prelievo per cause sopravvenute inferiore o uguale ai limiti previsti da questo comma è subordinato alla contrassegnatura da parte del proprietario, o di chi ne abbia titolo, con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale.
6. La conclusione delle utilizzazioni è comunicata dal richiedente alla struttura provinciale competente in materia di foreste entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni si sono ultimate. La comunicazione contiene anche l'eventuale piedilista della contrassegnatura effettuata ai sensi del comma 5, terzo periodo.
7. Le piante tagliate sono registrate nei piani aziendali o nei piani semplificati. In assenza di piani aziendali o di piani semplificati, la comunicazione di conclusione delle utilizzazioni contiene anche l'effettiva quantità di piante tagliate.
Art.
Deleghe agli uffici periferici
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), della legge provinciale, la struttura provinciale competente in materia di foreste può delegare ai propri uffici periferici il rilascio delle autorizzazioni e la verifica delle dichiarazioni disciplinate in questo capo, eccettuata l'autorizzazione per i tagli anticipati e straordinari previsti dall'articolo 21.
CAPO V
Obblighi e modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette a vincolo idrogeologico
Art.
Rinverdimenti e opere di regimazione delle acque
1. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale, chi effettua interventi che comportano anche temporaneamente la movimentazione o il denudamento di terreno dalla naturale copertura vegetale, provvede alla sistemazione dell'area interessata con il conguaglio da attuare con la massima compensazione in loco tra scavi e riporti e, se necessario, con il ricorso ad opere di bioingegneria e con il rinverdimento ripetuto fino alla ricostituzione della copertura vegetale. La sistemazione dell'area è realizzata in modo da assicurare la stabilità idrogeologica del suolo.
2. In caso di mancata esecuzione delle sistemazioni previste dal comma 1, la struttura provinciale competente in materia di foreste, previa valutazione della stabilità idrogeologica del suolo, può diffidare l'interessato ad adempiere entro il termine stabilito nella diffida stessa, se non vi provvede l'ente che ha autorizzato l'intervento. Se l'interessato non provvede nel termine indicato, la struttura provvede all'esecuzione delle sistemazioni ponendo le relative spese a carico del soggetto inadempiente.
3. La sistemazione agraria dei terreni nelle aree soggette a vincolo idrogeologico è realizzata con modalità idonee ad assicurare la regimazione delle acque al fine di non provocare danni di natura idrogeologica.
4. Fatte salve le disposizioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche), nelle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale, le acque di irrigazione e di scolo, ed in particolare quelle provenienti da serbatoi, abbeveratoi, lavatoi, cunette e canalette stradali e superfici impermeabilizzate, sono regimate in modo da non provocare danni di natura idrogeologica ai terreni circostanti assicurandone, se necessario, l'accompagnamento fino agli impluvi naturali.
5. Se gli interventi indicati in questo articolo possono determinare fenomeni di dissesto o di erosione, la struttura provinciale competente in materia di foreste può in ogni momento richiedere approfondimenti tecnici o impartire prescrizioni.
CAPO VI
Valore della pianta per l'applicazione delle sanzioni
Art.
Valore della pianta
1. In attuazione dell'articolo 111, comma 1, lett. f) e g) della legge provinciale, il valore della pianta tagliata in assenza di autorizzazione o sradicata o danneggiata a morte è definito, sulla base della specie, dell'origine e della dimensione, nell'allegato 2 a questo regolamento.
2. I valori definiti ai sensi del comma 1 sono aggiornati dalla Giunta provinciale nei tempi e nei modi previsti per l'aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 113 della legge provinciale.
CAPO VII
Disposizioni transitorie e abrogazioni

Art.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della legge provinciale restano valide fino alla loro scadenza e senza possibilità di proroga le autorizzazioni rilasciate in applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di questo regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 115, comma 1, della legge provinciale dalla data di entrata in vigore di questo regolamento cessano di applicarsi le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
b) gli articoli 19, 20, 22 e 23, e gli articoli da 41 a 45 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
3. Ai sensi dell'articolo 115, comma 2, della legge provinciale dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali:
a) l'articolo 32 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse);
b) la legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale).

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IV - RM

IL PRESIDENTE
Lorenzo Dellai