Decreto DLP n° 8 di Giovedì, 18 Settembre 2014 firmato da ROSSI UGO

MY Regolamento recante modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg. concernente

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 8-10/Leg. DI DATA 18 Settembre 2014

O G G E T T O:

Regolamento recante modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg. concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige";

- visto il comma 2 bis dell'art.10 della L.P. n.7/2008, introdotto dall'art. 4 della L.P. n.6/2013, che prevede vengano definiti con regolamento i requisiti tecnico-costruttivi dei loculi;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1515 di data 4 settembre 2014 con cui è stata approvata la modificazione del regolamento in materia funeraria;

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Modificazione del Titolo del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.

1. Il titolo del d.P.P. n. 5 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria e dell'articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, concernente la definizione dei requisiti tecnico costruttivi dei loculi".

Art. 2
Modificazione dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.

1. Nell'articolo 1 del d.P.P n. 5 del 2008, dopo le parole: "della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n.7".

Art. 3
Modificazione dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del d.P.P. n.5 del 2008 è inserito il seguente:

" 1 bis. Il medico che ha constatato la morte rilascia il nulla-osta al trasporto della salma al deposito di osservazione per l'accertamento della realtà di morte, ovvero consente la veglia al domicilio. Il nulla osta consente anche il trasporto verso un comune diverso da quello di decesso, quando quest'ultimo non dispone del deposito di osservazione. In questo caso la salma è trasportata al comune che dispone del deposito, consorziato o convenzionato con il comune di decesso per tale servizio. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei. Durante il trasporto la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica."

Art. 4
Modificazione dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.

Dopo l'articolo 7 del d.P.P. n. 5 del 2008 è inserito il seguente:

"Articolo 7 bis
Requisiti tecnico costruttivi dei loculi areati

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n.7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale), i requisiti tecnico costruttivi dei loculi aerati sono definiti dall'Allegato A a questo regolamento (di seguito denominato: Allegato A).
2. I requisiti individuati dall'Allegato A si applicano ai loculi realizzati successivamente alla data di entrata in vigore di questo regolamento. Resta ferma la possibilità di adattare i loculi già realizzati alla medesima data ai requisiti previsti dall'Allegato A.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALS - IR

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi