Delibera 137 del 2011

Sostituzione della deliberazione n. 98 del 29 gennaio 2010 avente per oggetto "Art. 28 L.P. n. 24 del 9 dicembre 1991 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia": definizione degli ambiti territoriali omogenei di cervo, capriolo e camoscio e delle modalità per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo predisposti dall'ente gestore".

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2011-S044-00052

Reg.delib.n. 137
Prot. n. 02/11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Sostituzione della deliberazione n. 98 del 29 gennaio 2010 avente per oggetto "Art. 28 L.P. n. 24 del 9 dicembre 1991 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia": definizione degli ambiti territoriali omogenei di cervo, capriolo e camoscio e delle modalità per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo predisposti dall'ente gestore".

Il giorno 04 Febbraio 2011 ad ore 09:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Lorenzo Dellai

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alberto Pacher

ASSESSORI
Marta Dalmaso

Mauro Gilmozzi

Lia Giovanazzi Beltrami

Tiziano Mellarini

Franco Panizza

Ugo Rossi

Assenti:

Alessandro Olivi

Assiste:
IL DIRIGENTE
Giovanni Gardelli

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
IL RELATORE COMUNICA

L'articolo 15 della l.p. n. 24 del 9 dicembre 1991 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" prevede che alla gestione della caccia nelle riserve provveda, sulla base di apposita convenzione con la Provincia, l'associazione dei cacciatori cui sia stata riconosciuta personalità giuridica in sede provinciale e che risulti la più rappresentativa nell'ambito provinciale.
Tale associazione è attualmente individuata nell'Associazione Cacciatori Trentini con sede in Via Guardini 41 a Trento, di seguito denominata ente gestore.
L'art. 28 della L.P. n. 24/'91, come modificato con L.P. n. 10 del 15/12/2004, prevede che:
nei casi previsti dalla sopraccitata convenzione, i programmi di prelievo siano proposti dall'ente gestore nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal servizio provinciale competente, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei predeterminati dalla Giunta provinciale;
la Giunta provinciale definisca le modalità per la verifica dei programmi di prelievo.
La definizione degli ambiti territoriali omogenei e delle modalità per la verifica dei programmi di prelievo, come peraltro la definizione degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal Servizio Foreste e fauna, sono atti necessari e propedeutici alla predisposizione dei programmi di prelievo da parte dell'ente gestore. Questi ambiti sono stati già definiti per il primo triennio di gestione delle specie cervo e capriolo con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2936 del 29 dicembre 2006. Successivamente la Giunta approvava la deliberazione n. 98 del 29 gennaio 2010 che conteneva, oltre alla definizione degli ambiti territoriali omogenei di cervo e capriolo, anche quelli relativi al camoscio (Allegato B). Inoltre, la deliberazione aggiornava i contenuti dell'allegato C relativo alle modalità per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo predisposti dall'ente gestore.
La gestione di cervo e capriolo per la stagione venatoria 2010-2011 è stata condotta in base agli obiettivi e criteri di gestione definiti con determinazione del Servizio Foreste e fauna n. 36 del 12 febbraio 2010.
La gestione del camoscio per la stagione venatoria 2010-2011 avrebbe dovuto essere condotta in base agli obiettivi e criteri di gestione definiti con determinazione del Servizio Foreste e fauna n. 65 del 24 febbraio 2010, valida per cinque anni. Successivamente, su richiesta dell'ente gestore il Servizio Foreste e fauna ha sospeso l'efficacia di detta determinazione, limitatamente alla stagione venatoria 2010-2011, con propria determinazione n. 267 del 17 giugno 2010.
Ora, per la prosecuzione della gestione della caccia di cervo e capriolo e per la sua estensione anche alla specie camoscio si rende necessario adottare nuovamente i tre documenti:
gli ambiti territoriali omogenei riferiti alle specie Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus), già individuati nella deliberazione n. 98 del 29 gennaio 2010;
gli ambiti territoriali omogenei riferiti alla specie Camoscio (Rupicapra rupicapra), già individuati nella deliberazione n. 98 del 29 gennaio 2010;
le modalità per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo. Esse stabiliscono le verifiche e i controlli sui documenti di programmazione predisposti dall'ente gestore e sullo status delle popolazioni animali. Inoltre, definiscono le verifiche e i controlli dell'andamento del prelievo in fase di realizzazione e quello successivo dei capi abbattuti.

Si evidenzia, infine, che l'individuazione delle specie per le quali l'ente gestore provvede alla predisposizione dei programmi di prelievo è demandata alla stipula della convenzione fra la Provincia e l'ente gestore di cui all'art. 16 della L.P. n. 24/1991 (comma 1 lettera f bis) e che quella attualmente in vigore individua come specie capriolo, cervo e camoscio.
Il Servizio Foreste e Fauna stabilirà con prossima determinazione gli obiettivi e i criteri per la predisposizione dei programmi di prelievo per le specie Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Camoscio (Rupicapra rupicapra) validi per il prossimo quinquennio.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE
udita la relazione;
vista la L.P. n. 24 del 9 dicembre 1991 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e ss. mm.;
vista la deliberazione n. 3104 del 30 dicembre 2010 avente come oggetto "Adozione del Piano faunistico provinciale - prima revisione: articolo 5 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e s.m.";
visti gli atti e i documenti richiamati nella premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

di adottare il documento "Ambiti territoriali omogenei riferiti alle specie Capriolo (Capreolus capreolus) e Cervo (Cervus elaphus)", costituito dall'elenco degli ambiti territoriali omogenei e delle riserve di caccia afferenti a ciascun ambito, riportato nell'Allegato A);
di adottare il documento "Ambiti territoriali omogenei riferiti alle specie Camoscio (Rupicapra rupicapra)", costituito dalla cartografia degli ambiti territoriali omogenei e delle riserve di caccia afferenti a ciascun ambito, riportato nell'Allegato B); solo a fini tecnico-gestionali nella cartografia sono riportati anche i sub-ambiti territoriali omogenei;
di adottare il documento "Modalità per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo predisposti dall'ente gestore", allegato alla presente deliberazione, riportato nell'Allegato C);
di fissare in cinque anni il periodo di validità dei Progetti pluriennali di gestione;
di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

MSC - RG