Delibera 1501 del 2015
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2015-S044-00266
Reg.delib.n. 1501
Prot. n. 09/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, art. 15 comma 3: modifica dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 18 gennaio 2013.
Il giorno 31 Agosto 2015 ad ore 09:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE
Ugo Rossi
Presenti:
ASSESSORI
Carlo Daldoss
Michele Dallapiccola
Mauro Gilmozzi
Luca Zeni
Assenti:
Alessandro Olivi
Sara Ferrari
Tiziano Mellarini
Assiste:
IL DIRIGENTE
Giovanni Gardelli
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il relatore comunica:
L'articolo 15, commi 1 e 2, della L.P. 60/78 stabilisce che la Giunta provinciale contribuisca alle spese sostenute dalle Associazioni concessionarie dei diritti esclusivi di pesca per la realizzazione degli impianti ittiogenici e la gestione delle acque dedotte in concessione.
L'art. 15, comma 3, dispone inoltre che la Giunta individui con propria deliberazione, i criteri per la concessione dei contributi e dei finanziamenti previsti dai commi precedenti.
A tale previsione si è data attuazione con la deliberazione n. 24/2013.
Per i motivi che si espongono di seguito si rende oggi necessario intervenire modificando il citato provvedimento, limitatamente alle disposizioni che riguardano i contribuiti connessi alla gestione delle acque.
Va anzitutto evidenziato che l'aspetto evidentemente preminente dell'attività di gestione è costituito dalla coltivazione delle acque dedotte in concessione realizzata in armonia con i principi di cui all'articolo 6 della legge sulla pesca e nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento di esecuzione della stessa ( D.P. G. P. 3 dicembre 1979, n 22-18/Leg).
Tutti i contributi erogati dalla Provincia, sia per la realizzazione delle opere (impianti ittiogenici) sia per la gestione delle stesse, mirano in ultima istanza a garantire la naturale produttività delle acque concesse, il mantenimento delle linee genetiche originarie e il riequilibrio biologico.
L'azione di ripopolamento, attraverso le cosiddette semine ittiche, riveste un ruolo centrale nel perseguimento dello scopo descritto.
Fino ad oggi la produzione di novellame negli impianti realizzati dalle Associazioni pescatori con il contributo provinciale è stata in linea di massima assorbita dalle esigenze proprie delle Associazioni stesse o da altre Associazioni provinciali prive di impianto ittiogenico. Talvolta addirittura la richiesta di novellame nel territorio provinciale, stante la produzione ancora in fase di incremento, non era pienamente soddisfatta.
Attualmente, entrati a regime 19 impianti ittiogenici nel territorio provinciale, le produzioni attuali, ottenute nel pieno rispetto del "Protocollo di conduzione degli impianti ittiogenici" assunto con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna n. 647/2006, consentono di soddisfare, per quanto riguarda la trota marmorata e trota lacustre, le necessità di ripopolamento delle acque provinciali, determinando talvolta un esubero di produzione rispetto alle necessità.
Si rende quindi opportuno, fatta salva la prioritaria destinazione del novellame prodotto alle acque provinciali, al fine di garantirne la corretta coltivazione ai sensi dell'articolo 6 della legge e del regolamento di attuazione della stessa, individuare le possibili destinazioni del materiale ittico prodotto e graduare il contributo provinciale in relazione alle stesse, privilegiando altresì quelle modalità di utilizzo che possano comunque contribuire al miglioramento delle popolazioni ittiche provinciali.
Pertanto, ai fini della determinazione del contributo provinciale annualmente corrisposto per la gestione delle acque, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge sulla pesca, le produzioni ittiche delle Associazioni pescatori concessionarie, una volta soddisfatte prioritariamente le necessità di semina delle acque provinciali, possono essere destinate al ripopolamento delle acque confinanti e in continuità con quelle provinciali, così individuate: il fiume Adige, il fiume Brenta, il torrente Cismon, il torrente Vanoi, il torrente Senaiga, il fiume Chiese, il lago di Garda, il lago d'Idro.
Inoltre, ai fini della determinazione del contributo, si ritiene corretto che nelle acque sopra descritte vengano immesse esclusivamente le specie "trota marmorata" e "trota lacustre", le sole che abbiano significato ai fini del ripopolamento delle acque confinanti e che sono difficilmente reperibili sul mercato.
Fatte queste premesse, si propone la modifica dei criteri di cui alla deliberazione 24/2013, individuando in quali casi l'amministrazione riconosce, ai fini della determinazione del contributo connesso alla gestione, la produzione e la destinazione fuori provincia del novellame rilevante per i fini di cui alla legge provinciale 60/78.
Al contrario si ritiene di detrarre dal finanziamento annualmente concesso per la gestione delle acque quanto ricavato dalla cessione fuori provincia al di fuori dei casi indicati.
Si propone, inoltre, di posticipare il periodo di presentazione delle domande di contributo e finanziamento al mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui si intendono realizzare le opere e/o attività, adeguandolo in tal modo alla tempistica di formazione del bilancio provinciale e consentendo il rispetto dei termini di procedimento.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- visto l'art. 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60;
- visto l'art. 6 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60
- visto il D.P.G. P. 3 dicembre 1979, n 22-18/Leg - vista la propria deliberazione n. 2637 del 7 dicembre 2012;
- vista la propria deliberazione n. 24 del 18 gennaio 2013;
- considerata l'opportunità di definire i criteri per l'erogazione dei contributi connessi alla gestione delle acque nell'ipotesi di cessione fuori dell'ambito provinciale di pesci prodotti negli impianti delle Associazioni pescatori della provincia di Trento;
- preso atto delle osservazioni del Servizio Supporto alla Direzione generale, ICT e Semplificazione amministrativa e del Dipartimento Affari Finanziari e recepiti i suggerimenti ivi contenuti;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a
di sostituire i criteri di cui alla deliberazione n. 24/2013 con i criteri allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
di stabilire che i nuovi criteri trovano applicazione a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;
di disporre che i criteri di cui alla deliberazione n. 24/2013 continuano a trovare applicazione limitatamente alle pratiche di finanziamento e contributo riferite all'anno 2015;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.
FB