Delibera 1662 del 2017
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1662 Prot. n. 3/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, articolo 15, comma 3. Modifica e rivisitazione di "Criteri
e modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle associazioni o società di pescatori sportivi locali", di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1501 del 31
agosto 2015.
Il giorno 13 Ottobre 2017 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE UGO ROSSI
Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2017-S044-00401
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Il relatore comunica:
L'articolo 15, commi 1 e 2, della legge provinciale 60/78 stabilisce che la Giunta provinciale possa concedere ai proprietari dei diritti esclusivi di pesca o alle associazioni di pescatori sportivi locali, che esercitano attività di acquacoltura, contributi e finanziamenti per le spese sostenute per la realizzazione di opere relative ad impianti ittiogenici e per la gestione delle acque in concessione.
L'articolo 15, comma 3, dispone inoltre che la Giunta individui, con propria deliberazione, i criteri per la concessione dei contributi e dei finanziamenti previsti dai commi precedenti.
A tale previsione si è data attuazione con la deliberazione n. 24 del 18 gennaio 2013, i cui criteri sono stati successivamente modificati e sostituiti con deliberazione n. 1501 del 31 agosto 2015.
Da ultimo, con deliberazione n. 1407 del 1 settembre 2017 (Ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2017 e 2108 sul capitolo 805650 - conto capitale - "Contributi e finanziamenti per la pesca e ornitologia" e rivisitazione dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale del 31 agosto 2015 n. 1501), la Giunta provinciale, intervenendo sull'articolo 9, punto 6, dei criteri assunti con deliberazione 1501/2015, ha provveduto ad adeguare i criteri e le modalità per la concessione di contributi e finanziamenti alle previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per la parte riguardante gli impegni pluriennali, in particolare per quanto riguarda il principio dell'esigibilità della spesa, togliendo, nel contempo, il limite minimo di 100.000 euro per la realizzazione pluriennale delle opere previste all'articolo 15, comma 1, e ha rinviato ad un atto successivo l'assunzione di ulteriori modifiche.
Pertanto, si rende necessario assumere un testo unico che comprenda le modifiche introdotte con deliberazione n. 1407/2017 e le ulteriori modifiche che di seguito si propongono e che riguardano principalmente le disposizioni che regolano i finanziamenti per le pubblicazioni, nonché
l'introduzione di precisazioni e correzioni ritenute necessarie per una migliore lettura e interpretazione dei criteri.
In particolare, i criteri, assunti con deliberazione n. 1501/2015, prevedevano l'ammissione a finanziamento delle pubblicazioni, in numero massimo di tre (3) per l'intero ambito provinciale,
definendo le loro caratteristiche minime, fra cui la periodicità quadrimestrale. Tale caratteristica si è
dimostrata, nella realtà dei fatti, eccessivamente vincolante e difficile da ottemperare, tanto che una delle due pubblicazioni provinciali negli ultimi anni ha editato solo due numeri all'anno. Si propone, pertanto, di ammettere a finanziamento, per ogni singola pubblicazione, non più di tre numeri annui, con valore unitario di 6.000 euro, e di limitare a due il numero massimo di pubblicazioni per l'intero ambito provinciale. Le nuove disposizioni per le pubblicazioni modificano:
- nell'articolo 4: la tabella 1 "parametri per la definizione del costo di gestione preventivato";
- nell'articolo 5: il punto 3, 6° alinea;
- nell'articolo 8: la tabella 2 "riduzione del finanziamento".
Le ulteriori modifiche proposte introducono dei chiarimenti che avvallano prassi consolidate.
La prima riguarda gli accordi fra associazioni per la gestione congiunta di un impianto ittiogenico. Il motivo per il quale vengono premiate le associazioni che si accordano, è conseguenza diretta della non ammissibilità a contributo di nuovi impianti e della volontà di ottimizzare la produzione di quelli esistenti. La deliberazione n. 24/2013 riportava nelle premesse, riferito agli impianti ittiogenici, "..con i nuovi criteri, si ritiene che le risorse debbano essere concentrate sul mantenimento, miglioramento completamento funzionale e razionalizzazione dell'esistente.." e "..
si è inteso rafforzare il valore che devono assumere gli accordi di collaborazione fra associazioni per la loro gestione congiunta, al fine di creare una rete che consenta una distribuzione omogenea del novellame di qualità su tutto il territorio provinciale. La presenza di accordi ha un duplice RIFERIMENTO : 2017-S044-00401
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effetto: consente di estendere anche alle associazioni non dotate di impianto i benefici previsti per quelle che lo posseggono; consente alle associazioni che si accordano di godere di un beneficio suppletivo". É chiaro, quindi che il finanziamento dell'attività di gestione degli impianti ittiogenici spetta anche alle associazioni che, non proprietarie di impianti, concorrono alla gestione dell'impianto di un'altra associazione. Tale principio, cui peraltro si è sempre atteso, viene esplicitato nell'articolo 4, punto 3, rivisitato nel suo complesso per una migliore lettura. Viene,
inoltre, meglio specificato il contenuto degli accordi attraverso la modifica dell'articolo 5, punto 3,
5° alinea.
La seconda modifica riguarda l'affermazione, nei criteri, di un principio di ordine generale che consente, per le medesime opere, la cumulabilità dei contributi pubblici non oltre l'importo della spesa ammessa a contributo. Il superamento di tale soglia comporta la riduzione nell'erogazione a saldo del contributo provinciale. Il principio viene affermato modificando l'articolo 5, punto 2, e aggiungendo all'articolo 9 il nuovo punto 8.
La terza modifica riguarda le anticipazioni sui finanziamenti e sui contributi concessi,
chiarendo da un lato, che essi possono arrivare fino al 50% del concesso, dall'altro che, a fronte di ammissione a contributo pluriennale di opere, l'anticipazione sarà rapportata alla spesa presunta indicata in sede di domanda di contributo per l'esercizio finanziario di riferimento. La modifica è
introdotta nell'articolo 9, punti 2 e 7.
La quarta modifica riguarda la specificazione introdotta nella tabella 2 dell'articolo 8
"riduzione del finanziamento", con cui si conferma che il raggiungimento dell'obiettivo riguardante il parametro "Superficie in mq degli ecosistemi a trota fario" è valutato sulla base delle semine di trota fario effettuate, rapportate a quelle desunte dai piani di gestione della pesca.
Oltre a includere le modifiche introdotte con deliberazione n. 1407/2017 e quelle sopra riportate, il testo dei criteri viene rivisitato introducendo modifiche di forma che non cambiano nel merito i contenuti dei criteri medesimi.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- visto l'articolo 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60;
- vista la propria deliberazione n. 2637 del 7 dicembre 2012 "Approvazione dei piani di gestione della pesca previsti dalla carta ittica del trentino (Legge Provinciale 12 dicembre 1978, n. 60;
deliberazione della Giunta provinciale n. 2432 del 21 settembre 2001)";
- vista la propria deliberazione n. 24 del 18 gennaio 2013 "Criteri e modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle associazioni o società di pescatori sportivi locali";
- vista la propria deliberazione n. 1501 del 31 agosto 2015 " Legge provinciale 12 dicembre 1978,
n. 60, art. 15 comma 3: modifica dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 24
del 18 gennaio 2013";
- considerato necessario rivedere i criteri così come esposto nelle premesse;
- ritenuto opportuno assumere un unico testo che comprenda anche le modifiche assunte con deliberazione della Giunta provinciale n. 1407 del primo settembre 2017 - Ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2017 e 2018 sul capitolo 805650 (conto capitale) "Contributi e finanziamenti per la pesca e ornitologia" e rivisitazione dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale del 31 agosto 2015 n. 1501";
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
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d e l i b e r a 1. di sostituire i criteri di cui alla deliberazione n. 1501/2015 con i criteri contenuti nell'allegato A
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che i nuovi criteri trovano applicazione a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, ad eccezione delle modifiche introdotte con deliberazione n. 1407/2017,
che trovano applicazione secondo i termini stabiliti in tale medesima deliberazione;
3. di disporre che, fatto salvo quanto stabilito con deliberazione n. 1407/2017, i criteri di cui alla deliberazione n. 1501/2015 continuano a trovare applicazione limitatamente alle pratiche di finanziamento e contributo riferite all'anno 2017;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
001 Criteri Elenco degli allegati parte integrante IL PRESIDENTE
Ugo Rossi IL DIRIGENTE
Enrico Menapace RIFERIMENTO : 2017-S044-00401
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ALLEGATO A) parte integrante e sostanziale Criteri e modalità per la concessione di contributi e finanziamenti di cui all'articolo 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle associazioni o società di pescatori sportivi locali.
Art. 1
Interventi ammissibili a contributo e finanziamento 1. L'articolo 15 della legge provinciale n. 60/78 prevede che la Provincia possa concedere:
a) contributi per l'acquisto e la realizzazione di opere relative agli impianti ittiogenici finalizzati alla produzione di materiale ittico di qualità destinato al ripopolamento delle acque;
b) finanziamenti a copertura dei costi preventivati per la gestione delle acque in concessione, ivi comprese le spese per pubblicazioni.
Art. 2
Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi e del finanziamento di cui all'articolo 1:
- i proprietari di diritti esclusivi di pesca;
- le associazioni o società di pescatori sportivi locali che esercitano attività di acquicoltura.
Art. 3
Opere ammesse a contributo 1. Sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale n.
60/78:
a) le opere di ristrutturazione parziale o totale, di completamento funzionale, di sostituzione integrale, anche mediante acquisto, purché sostitutive o integrative di precedente impianto,
finalizzate alla razionalizzazione e miglioramento degli impianti ittiogenici esistenti;
b) le opere di realizzazione di incubatoi di valle.
Art. 4
Finanziamento per la gestione delle acque 1. Sono ammissibili a finanziamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge provinciale 60/78, le attività individuate dalla medesima e dal suo regolamento di attuazione, dai disciplinari di concessione del diritto esclusivo di pesca, sottoscritti da Provincia e associazioni pescatori, dai vigenti piani di gestione della carta ittica provinciale, dal "Protocollo di conduzione degli impianti ittiogenici" approvato con determinazione del dirigente n. 647 del 22 dicembre 2006. Si intendono ricomprese nei costi di gestione delle acque le spese per le pubblicazioni finalizzate a promuovere l'educazione e la formazione in materia di fauna ittica, pesca ed ecosistemi acquatici.
2. Il finanziamento complessivo per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto, ivi comprese quelle per mezzi, materiali, prestazioni d'opera, personale e per ogni altra necessità
funzionale alla loro esecuzione, è calcolato nella misura massima del 70%, del costo preventivato per ogni singola associazione e per singola attività distintamente, stabilito in base ai parametri oggettivi individuati nella seguente tabella:
Attività Parametro individuato Base per la definizione del costo preventivato a Attività di investimento per la coltivazione e il a 1
Numero di uova/avannotti di trota marmorata E 0.06 Valore unitario dell'uovo/avannotto di trota marmorata
miglioramento degli ambienti acquatici.
a 2
Superficie in mq degli ecosistemi a trota fario E 0.03 Valore unitario a metro quadrato a 3
Numero uova/avannotti di trota lacustre E 0.06 Valore unitario dell'uovo/avannotto di trota lacustre b Attività di gestione degli impianti ittiogenici b1
Presenza di impianto Fattore di moltiplicazione di "a1*0.06+a2*0.03+a3*0.06":
0,1 incubatoio di valle 0,3 pescicoltura b2
Produttività delle acque di allevamento Fattore di moltiplicazione di "a1*0.06+a2*0.03+a3*0.06":
0,05 raggiungimento dimensioni di 4/6 cm entro metà luglio 0,1 raggiungimento dimensioni di 4/6 cm entro agosto 0,15 raggiungimento dimensioni di 4/6 cm dopo agosto b3
Presenza di accordi fra Associazioni per la gestione congiunta di un impianto.
Fattore di moltiplicazione di "a1*0.06+a2*0.03+a3*0.06":
0,10 in presenza di accordo c Attività di gestione tecnica e di sorveglianza,
comprese le pubblicazioni sulla pesca c 1
Numero di guardiapesca come da disciplinare di concessione.
E 32.500 Valore di riferimento di un guardiapesca c 2
Numeri annui della pubblicazione E 6.000 Valore di riferimento di un singolo numero della pubblicazione.
Tabella 1. Parametri per la definizione del costo di gestione preventivato.
3. I costi preventivati per la gestione delle acque di ogni singola associazione sono calcolati:
a. moltiplicando i valori unitari stabiliti per il numero di avannotti di trota marmorata e di trota lacustre desunti dai piani di gestione della pesca e per la superficie espressa in metri quadrati degli ecosistemi a trota fario, desunta dai medesimi piani di gestione e dalla carta ittica;
b. moltiplicando i fattori delle attività di gestione degli impianti ittiogenici per il valore complessivo dei prodotti di cui alla precedente lettera a., tenendo conto che il finanziamento dell'attività di gestione spetta anche alle associazioni che, non dotate di impianto, concorrono, per la presenza di accordi, alla gestione di un impianto di altra associazione;
c. moltiplicando il valore unitario di un guardapesca assunto a tempo pieno, al numero previsto nei disciplinari di concessione ed effettivamente assunti e il valore unitario di un singolo numero della pubblicazione per i numeri annui previsti.
Il costo preventivato per ogni singola associazione è quindi, definito dalla somma a+b+c, dove:
a = coltivazione e miglioramento degli ambienti acquatici = E [a1 * 0.06 + a2 * 0.03 + a3 * 0.06]
b = gestione degli impianti ittiogenici = E [0,0 o 0,1 o 0,3 * a] + [0,0 o 0,05 o 0,1 o 0,15 * a] + [0,0
o 0,1 * a]
c = attività di gestione tecnica e di sorveglianza = E [c1 * 32.500] + [E c2*6.000]
I valori unitari vengono rivalutati ogni anno in base alle variazioni dell'indice ISTAT.
4. Fatta salva la prioritaria destinazione alle acque provinciali del novellame prodotto negli impianti delle Associazioni pescatori, sono di seguito individuati i casi in cui la produzione e la destinazione fuori provincia di novellame sono ritenuti rilevanti per il raggiungimento dei fini di cui alla legge provinciale n. 60/78 e del suo regolamento di attuazione:
a. nel caso di ripopolamento delle acque confinanti e in continuità con quelle provinciali, così
individuate: fiume Adige, fiume Brenta, torrente Cismon, torrente Vanoi, torrente Senaiga, fiume Chiese, lago di Garda, lago d'Idro;
b. nel caso di utilizzo delle sole specie "trota marmorata" e "trota lacustre" rispettivamente per le acque correnti e acque ferme individuate alla precedente lettera a.
Art. 5
Termini e modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare 1. La domanda di contributo e/o finanziamento deve essere presentata alla struttura competente in materia di pesca dal 1 al 30 novembre dell'anno precedente a quello di realizzazione delle opere e delle attività, avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura medesima e disponibile sul sito internet della Provincia autonoma di Trento all'indirizzo www.procedimenti.provincia.tn.it.
2. Se con la domanda è chiesto il contributo per le opere di cui all'articolo 3, alla medesima deve essere allegato il progetto definitivo delle opere, compresa la relazione ittiologica, nonché un sintetico piano di finanziamento delle opere medesime. È consentita la cumulabilità fra contributi pubblici per le stesse opere, purché non superi l'importo della spesa ammessa a contributo, ai sensi del successivo articolo 6, punto 2.
3. Se con la domanda è chiesto il finanziamento per la gestione delle acque di cui all'articolo 4, la medesima deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei seguenti requisiti:
- numero di guardapesca dipendenti;
- impianti posseduti o gestiti in collaborazione con altra associazione.
Devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti.
- Il piano delle immissioni ittiche, qualora le previsioni/possibilità di semina siano inferiori a quelle previste dai piani di gestione della pesca.
- L'eventuale piano dei miglioramenti degli ambienti acquatici, previsti in sostituzione totale o parziale delle immissioni ittiche, che individui il tipo di intervento e i relativi costi.
- Copia dell'eventuale accordo di collaborazione per la gestione congiunta di un impianto ittiogenico, avente l'obiettivo di ottimizzarne la produzione, con particolare riferimento alla trota marmorata, e che preveda l'equa spartizione dei pesci prodotti nell'impianto al fine del soddisfacimento delle esigenze di semina delle associazioni contraenti, di cui una soltanto sia proprietaria di impianto ittiogenico, e il concorso nella gestione.
- Se sono previste pubblicazioni sulla pesca, una relazione contenente i seguenti elementi: scopo e contenuti della pubblicazione, numeri annui previsti, tiratura prevista, ambiti territoriali di diffusione e numero di utenti presumibilmente raggiunti. Le pubblicazioni devono rispettare le seguenti caratteristiche:
- avere carattere culturale per la promozione, la formazione e l'educazione in materia di fauna ittica, pesca ed ecosistemi acquatici;
- trattare prevalentemente argomenti attinenti alla realtà provinciale e con una diffusione a livello di due o più associazioni di pescatori del Trentino;
- avere un numero minimo di sessanta (60) pagine formato A4;
Possono essere ammessi a finanziamento un massimo di 3 numeri annui.
4. Nella domanda l'associazione deve, altresì, dichiarare:
- di essere a conoscenza e di rispettare il contenuto dei documenti richiamati al precedente articolo 4, punto 1, e di conformare ad essi la propria attività gestionale;
- di essere a conoscenza dei vincoli previsti all'articolo 4, punto 4;
- di mantenere o incrementare, secondo le potenzialità dell'impianto posseduto, la produzione di trota marmorata;
- di mettere a disposizione delle associazioni che ne facciano richiesta, entro il 30 aprile di ogni anno, la produzione di trota marmorata eccedente rispetto alle necessità interne;
- di applicare nella vendita i valori unitari, rivalutati ogni anno in base alle variazioni dell'indice ISTAT, oneri fiscali compresi, non superiori a quelli individuati nella tabella 1;
- di non aumentare la produzione di trota fario a scapito di quella di trota marmorata.
Art. 6
Istruttoria delle domande e concessione del contributo/finanziamento 1. La Giunta provinciale, annualmente, con deliberazione di ripartizione fondi, si riserva la facoltà
di stabilire le priorità di finanziamento delle voci di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
2. La struttura competente, entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande:
- cura l'istruttoria tecnico-economica accertando la corrispondenza e la conformità delle previsioni di spesa per le opere;
- definisce i costi preventivati da ammettere a finanziamento per ogni singola associazione in base a quanto stabilito all'articolo 4, punto 3, comprese le percentuali di contributo e finanziamento, entro i limiti massimi previsti dai presenti criteri, sulla base degli stanziamenti di bilancio;
- concede il relativo contributo e/o finanziamento.
3. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto delle priorità stabilite dalla Giunta, si provvede alla riduzione proporzionale del contributo.
4. La struttura competente, con la medesima determinazione di cui al precedente punto 2, può
provvedere a ridurre proporzionalmente l'obiettivo delle immissioni ittiche indicate nei documenti di indirizzo, nel caso in cui i fondi stanziati in bilancio per le attività di cui alla lettera a) della tabella 1 siano insufficienti a coprire il finanziamento massimo previsto.
5. Possono essere ammesse a finanziamento un massimo di due pubblicazioni per tutto l'ambito provinciale. Qualora le richieste superino il numero di due, la priorità di ammissione viene data, in primo luogo, alle pubblicazioni già esistenti, in secondo luogo a quelle che hanno il maggior bacino di utenza.
6. L'erogazione del contributo per le opere di cui all'articolo 3, impegna il beneficiario al mantenimento della destinazione d'uso con finalità di ripopolamento per non meno di 20 anni.
Art. 7
Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile e percentuale di contributo
1. L'entità minima della spesa ammissibile a contributo per ogni singola iniziativa è di 15.000,00
euro per le opere di cui all'articolo 3, punto 1, lettera a) e di 5.000,00 euro per le opere di cui all'articolo 3, punto 1, lettera b).
2. Il contributo per le opere di cui al precedente punto 1. è concesso nella misura massima del 70%
della spesa ammessa.
3. Il finanziamento per le spese di gestione di cui all'articolo 4, è concesso nella misura massima del 70% del costo massimo preventivato. Il costo preventivato minimo ammissibile a finanziamento è di 1.000,00 euro.
Art. 8
Riduzione dell'erogazione del finanziamento 1. La realizzazione parziale delle attività previste dalle norme e documenti richiamati all'articolo 4,
punto 1, comporta una riduzione del finanziamento secondo la seguente tabella:
Attività Parametro Costo preventivato (riferimento alla tab. 1)
Raggiungimento dell'obiettivo Detrazione su costo preventivato Coltivazione e miglioramento degli ambienti acquatici Numero di uova/avannotti di trota marmorata 0.06 * a1 Da 80 a 100% Nessuna detrazione Inferiore a 80% Detrazione proporzionale Superficie in mq degli ecosistemi a trota fario 0.03 * a2 Da 80 a 100%
(valutato sulle semine effettuate di trota fario)
Nessuna detrazione Inferiore a 80% Detrazione proporzionale Numero di uova/avannotti di trota lacustre 0.06 * a3 Da 80 a 100%
(idem c.s.)
Nessuna detrazione Inferiore all'80%
(idem c.s.)
Detrazione proporzionale Gestione impianti ittiogenici (valutazione in base al protocollo di conduzione degli impianti ittiogenici)
Presenza di specie non consentite dal protocollo b 20%
Fattore di forma non conforme b 20%
Condizioni igieniche evidentemente in contrasto con il protocollo b 20%
Mancato rinsanguamento b 20%
Superamento del limite del carico unitario b 20%
Attività tecnica e di sorveglianza Tempo dedicato alla sorveglianza, semine e recuperi inferiore al 40% del tempo complessivo.
32.500*c1 10%
Riduzione del personale dipendente o del suo tempo di impiego rispetto a quanto esposto nella domanda.
32.500*c1 Riduzione proporzionale Pubblicazioni sulla pesca Per ogni numero in meno rispetto a quelli ammessi a finanziamento E
6.000*c2
E 6.000 per ogni numero in meno Mancata corrispondenza alle finalità e requisiti previsti.
E
6.000*c2
Fino al 100%
Tabella 2. Riduzione del finanziamento.
2. Nella valutazione dell'esecuzione delle attività la struttura competente terrà conto delle seguenti specifiche.
- Le associazioni hanno la facoltà di sostituire la trota fario con la trota marmorata nella zona direttamente a monte a quella di contatto, per una lunghezza pari alla lunghezza della zona di contatto medesima.
- Le associazioni hanno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le immissioni di materiale ittico con interventi di miglioramento dell'ambiente acquatico, compresa la realizzazione di ruscelli vivaio, il cui valore è parametrato in base al corrispondente valore delle immissioni non effettuate. I lavori necessari alla realizzazione di questi interventi dovranno essere,
pertanto, quantificati e qualificati dalle associazioni in sede di domanda di ammissione a finanziamento, o durante il corso dell'anno di riferimento.
- Le associazioni hanno la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le immissioni di trota lacustre con altro pesce tipico delle acque ferme, su conforme parere della struttura competente.
3. Qualora le associazioni pescatori abbiano proceduto alla cessione di pesce, prodotto nei propri impianti, per il ripopolamento di acque non provinciali e ricorrendo almeno uno dei seguenti casi:
a. cessione senza aver assolto alle proprie necessità di ripopolamento, come indicato nei piani di gestione della pesca, nonché alle richieste di novellame che altre associazioni pescatori provinciali avranno avanzato alle medesime, mediante strumenti idonei a dimostrare l'avvenuta richiesta, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;
b. cessione per il ripopolamento di acque diverse da quelle indicate all'articolo 4, punto 4,
lettera a.;
c. cessione di specie diverse da quelle indicate all'articolo 4, punto 4, lettera b;
si procederà alla riduzione dei finanziamenti concessi annualmente per la gestione delle acque, per la parte in conto capitale, di un importo stabilito sulla base del valore unitario del pesce ceduto,
adeguato all'attualità applicando le variazioni dell'indice ISTAT, stabilito con determinazione del dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 303 del 28 luglio 2011.
Art. 9
Erogazione del contributo e/o finanziamento 1. I soggetti beneficiari possono richiedere un'anticipazione sul contributo per le opere di cui all'articolo 3, allorché il valore della spesa ammessa a contributo superi l'importo di 50.000,00
euro.
2. L'anticipazione, di cui al punto 1, deve essere chiesta con la domanda di contributo di cui all'articolo 6 e può essere erogata fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia per l'intero importo anticipabile, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o da analoga certificazione rilasciata dal direttore dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio dei lavori e il possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
Qualora la spesa sia ripartita su più annualità, ai sensi del successivo punto 4, l'anticipazione sarà
rapportata alla spesa presunta indicata in sede di domanda di contributo per l'esercizio finanziario di riferimento.
3. L'erogazione del saldo del contributo di cui al punto 1, è disposta, a seguito della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione finale dell'intervento, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000 n. 9-27/leg. e successive modificazioni ed è comunque disposta a consuntivo, provvedendo, se necessario all'eventuale recupero delle somme erogate in eccesso, a titolo di anticipazione, rispetto al contributo definitivo.
La predetta documentazione, con la dichiarazione di possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti, nonché dell'indicazione delle amministrazioni che le hanno rilasciate, se non altrimenti dichiarato, deve essere trasmessa alla struttura competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo o, in caso di concessione di proroga, alla rendicontazione delle opere, entro il nuovo termine stabilito dalla proroga stessa.
4. La spesa per le opere di cui all'articolo 3 può essere ripartita in più annualità; in tal caso, dovrà
essere prodotto, al momento della domanda, anche un piano di lavoro contenente il dettaglio delle opere e delle spese che presumibilmente saranno realizzate e sostenute con riferimento agli anni del bilancio pluriennale. In caso di opera realizzata su più annualità la documentazione per la rendicontazione dovrà essere trasmessa entro il 31 dicembre dell'anno previsto per la conclusione delle opere.
5. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo, la struttura competente provvederà a ridurre il contributo stesso in modo proporzionale, applicando al totale della spesa rendicontata l'aliquota di contributo prevista nella determinazione di concessione del contributo.
6. Il dirigente della struttura competente può concedere, su motivata richiesta da parte dell'interessato, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento del contributo, una proroga alla rendicontazione delle opere di cui all'articolo 3, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007. Dopo una prima proroga al termine di rendicontazione il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di un anno (delibera 1980/2007, Allegato 2 punto 4).
7. I beneficiari possono chiedere, con la domanda di finanziamento, un'anticipazione sul finanziamento di cui all'articolo 4. L'anticipazione può essere erogata fino al 50% del finanziamento concesso, allorché il costo preventivato con la determinazione di cui all'articolo 6 sia di almeno 5.000,00 euro. Il saldo sarà erogato dietro presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 455, attestante:
- le attività, oggetto del finanziamento, svolte;
- di non aver ceduto, ovvero avere ceduto, pesci provenienti dal proprio impianto per il ripopolamento di acque extra provinciali, indicando il nominativo del destinatario, le acque di destinazione, la specie venduta e la quantità;
- di non aver ricevuto, entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, nessuna richiesta da parte di altre associazioni pescatori della provincia di Trento, ovvero di aver ricevuto richieste entro il termine indicato e che dette richieste sono state soddisfatte.
Tale dichiarazione sarà redatta secondo il modello predisposto dalla struttura competente e disponibile sul sito internet www.procedimenti.provincia.tn.it della Provincia autonoma di Trento.
8. Al fine della verifica del rispetto dei limiti di cumulabilità dei contributi pubblici, di cui al precedente articolo 5, punto 2, le associazioni dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
- che non hanno percepito né hanno richiesto di percepire contributi da enti pubblici per le stesse opere finanziate ai sensi dei presenti criteri;
oppure - che hanno percepito o hanno richiesto di percepire contributi pubblici per le stesse opere finanziate ai sensi dei presenti criteri.
Qualora l'insieme dei contributi ottenuti superi l'importo della spesa ammessa, il contributo concesso sarà erogato in misura ridotta fino al limite massimo di cumulabilità indicato al precedente articolo 5, punto 2.
Art. 10
Controllo sulle attività
1. Il controllo del raggiungimento degli obiettivi definiti nei documenti programmatici di settore,
nonché la verifica dell'esecuzione delle attività oggetto di contributo e di finanziamento, può essere svolto sulla base di:
a. verbali di semina;
b. sopralluoghi a campione negli impianti ittiogenici delle associazioni;
c. giornale di servizio dei guardapesca redatto dalle associazioni e messo a disposizione della struttura competente su semplice richiesta;
d. ogni altro documento predisposto o richiesto dall'amministrazione.
2. La struttura competente può intervenire nel favorire gli scambi di materiale ittico fra associazioni anche con azioni di coordinamento nella distribuzione degli esuberi di produzione di trota marmorata.
3. La struttura competente, con determinazione del dirigente, può fissare gli obiettivi di produzione di trota marmorata per ogni singolo impianto ittiogenico.
4. L'inosservanza degli impegni, assunti in sede di domanda di contributo e finanziamento,
comporta la decadenza o la revoca dei medesimi.