Delibera 1676 del 2014

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. Legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei nuovi criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Stenico con sede in Stenico, comune omonimo (TN).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2014-S164-00997

Reg.delib.n. 1676
Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. Legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei nuovi criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Stenico con sede in Stenico, comune omonimo (TN).

Il giorno 29 Settembre 2014 ad ore 08:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

ASSESSORI
Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Tiziano Mellarini

Assenti:

Donata Borgonovo Re

Mauro Gilmozzi

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Relatore comunica:

L'articolo 21, ultimo comma del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale" dispone che i consorzi di miglioramento fondiario possono provvedere alla riscossione dei contributi in base alle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette;

Gli articoli 3 e 4 della Legge 12 febbraio 1942, n, 183 "Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale" stabiliscono che:

- i consorzi di miglioramento fondiario hanno la facoltà d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale;

- i consorzi di miglioramento fondiario debbono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa relativa alla realizzazione di opere d'interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio delle stesse, compresi i relativi oneri generali;

L'articolo 29, comma 2, lettera e) della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 prevede, ove il consorzio di miglioramento fondiario lo richieda, l'approvazione dei piani di riparto della spesa delle opere di interesse comune, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183;

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2735 di data 13 novembre 2009 sono stati approvati i criteri di ripartizione delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Stenico con sede in Stenico (Tn);

Il sopracitato Consorzio, in data 09 settembre 2014, prot. n. 476131 richiede una nuova approvazione dei criteri di ripartizione delle spese, così come approvati dall'Assemblea generale di data 24 agosto 2014, in quanto a seguito della fusione tra il Consorzio di Miglioramento di Stenico e il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Sclemo, Seo, Premione e Villa Banale, è necessario uniformarli prevedendo un criterio di ripartizione unico.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dei nuovi criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Stenico, con sede in Stenico (Tn) che prevedono:
tutte le spese per la gestione ordinaria del Consorzio e quelle riferite alla gestione stradale saranno addebitate all'intera superficie consorziale;
le spese per la realizzazione, gestione e manutenzione dell'impianto irriguo verranno ripartite solo sulle zone servite dall'impianto stesso;

Ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la durata massima del procedimento per l'approvazione dei criteri per i piani di riparto in base alla legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 - art. 30, è di giorni 90 calcolati partendo dal giorno successivo al ricevimento della domanda; il procedimento in oggetto è stato avviato in data 10 settembre 2014;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i nuovi criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Stenico, con sede in Stenico, comune omonimo (TN), così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 24 agosto 2014 che sostituiscono quelli già approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2735 di data 13 novembre 2009;

di dare atto che il procedimento in oggetto è stato avviato in data 10 settembre 2014 e termina con l'adozione del presente provvedimento, nel rispetto dei termini fissati ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

IC - GO