Delibera 225 del 2015

Articolo 39, comma 10, della Legge Provinciale 09 dicembre 1991 n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia". Requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore; modalità di svolgimento delle prove. Integrale sostituzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2492 dd. 28 novembre 2005.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2015-S044-00047

Reg.delib.n. 225
Prot. n. 2/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Articolo 39, comma 10, della Legge Provinciale 09 dicembre 1991 n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia". Requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore; modalità di svolgimento delle prove. Integrale sostituzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2492 dd. 28 novembre 2005.

Il giorno 16 Febbraio 2015 ad ore 08:12 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

Presenti:
ASSESSORI
Donata Borgonovo Re

Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Assenti:

Ugo Rossi

Tiziano Mellarini

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Relatore comunica:
La legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e s.m., recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", prevede, all'articolo 39, comma 11, il rilascio della qualifica di esperto accompagnatore, a seguito del superamento di un esame apposito.
Il medesimo comma fissa i criteri per l'ammissione all'esame suddetto: l'aver esercitato l'attività venatoria per cinque anni senza essere incorsi in trasgressioni.
I requisiti per l'ammissione al conseguimento della qualifica sono rimasti invariati.
Si rende invece necessario rivedere le modalità di conseguimento della stessa.
In particolare, si ritiene di modificare il percorso finalizzato al conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore.
Nello specifico si prevede che i candidati alla qualifica citata debbano frequentare un percorso formativo dedicato ai seguenti ambiti ed argomenti:
elementi di ecologia;
elementi di biologia e zoologia della fauna;
gestione faunistica;
gestione venatoria;
biometria e valutazione dei capi prelevati ;
nozioni sulle patologie, igiene e qualità della carne di selvaggina;
normativa faunistico-venatoria;
armi e strumenti da caccia e loro impiego in sicurezza;
sicurezza in montagna e nozioni di primo soccorso.
Il percorso formativo sarà gestito da soggetti qualificati e giudicati idonei dal Servizio competente in materia di fauna selvatica, che potrà avvalersi per la loro effettuazione di personale dell'Ente gestore.
L'esame consisterà in una prova teorica, in forma di colloquio, volto a verificare la conoscenza della materie oggetto del corso di formazione, mentre non dovrà più essere sostenuta la prova scritta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2492 dd. 28 novembre 2005;
- visti gli atti citati in premessa;
- udita la relazione;
- con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di approvare la disciplina per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore contenuti nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sostituendo integralmente la deliberazione della Giunta provinciale n. 2492 del 28 novembre 2005.

LVA