Delibera 319 del 2021

Modifiche e precisazioni alla deliberazione n. 1200 del 7 agosto 2020 e alla deliberazione 1370 dell'11 settembre 2020, aventi per oggetto: "Approvazione delle modalità, del livello di contribuzione e dei criteri per la concessione di un premio per le utilizzazioni boschive di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche e abiotiche in relazione alla pandemia da COVID19."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 319 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifiche e precisazioni alla deliberazione n. 1200 del 7 agosto 2020 e alla deliberazione 1370
dell'11 settembre 2020, aventi per oggetto: "Approvazione delle modalità, del livello di contribuzione e dei criteri per la concessione di un premio per le utilizzazioni boschive di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche e abiotiche in relazione alla pandemia da COVID19."
Il giorno 26 Febbraio 2021 ad ore 09:47 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2021-D327-00048
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La crisi di liquidità generata dalla chiusura delle attività a seguito della pandemia ha giustificato l'applicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID 19" adottato dalla Commissione europea in data 19 marzo 2020 con Decisione n. C(2020)1863 e successivamente oggetto di modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli "Aiuti di importo limitato" di cui al Paragrafo 3.1.
La combinazione della crisi dovuta al COVID 19, innestatasi su una crisi preesistente del settore legno trentino derivata dalla tempesta Vaia mette a rischio la solidità delle imprese che si occupano di utilizzazione boschiva e gli sforzi pluriennali compiuti per la loro qualificazione e per la continuità di una delle componenti economiche ritenute essenziali per garantire la manutenzione del territorio trentino.
Per tali motivi la Giunta provinciale ha ritenuto indispensabile sostenere tali imprese, agganciando tale sostegno alle utilizzazioni di recupero di materiale schiantato o danneggiato per perturbazioni biotiche o abiotiche, che in questo momento costituisce una priorità ambientale per il territorio provinciale, consentendo di prevenire la diffusione del bostrico. La provincia infatti, in base alla L.P. 23 maggio 2007, n.11, sostiene e sovvenziona le attività di gestione forestale (art.97 c.1) e in particolare gli interventi di lotta e di prevenzione delle avversità biotiche e abiotiche (art.10 c.1,
lett.h).
Con propria deliberazione n. 1200 del 7 agosto 2020 sono stati stabiliti le modalità, il livello di contribuzione ed i criteri per la concessione di un premio alle imprese che effettuano utilizzazioni forestali di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche e abiotiche in relazione alla pandemia da COVID19. L'aiuto è limitato alle piccole e medie imprese e assume la forma di un premio correlato al volume utilizzato ed esboscato per a un contributo di 5 euro per metro cubo netto esboscato. Al fine di garantire una ampia distribuzione dell'aiuto si è stabilito un limite massimo del premio per beneficiario pari a 50.000 euro/anno.
Il regime di aiuto previsto è stato istituito nel rispetto della Comunicazione della Commissione n. C
(2020) 1863, adottata il 19 marzo 2020 e delle sue modifiche successive, costituente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19".
Il regime è inoltre conforme al regime di aiuto n. SA.58547, notificato dallo Stato italiano come "Regime ombrello" ed approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2020) 3482 final.
Con successiva deliberazione n.1370 dell'11 settembre 2020 sono state fornite alcune precisazioni atte a specificare ulteriormente il collegamento tra la deliberazione 1200/2020 e la normativa unionale, nazionale e provinciale in materia di sostegno all'economia connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19.
In particolare è stato chiarito che il regime nazionale di riferimento ha come base giuridica il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, avente per oggetto "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.(20G00052)", convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77. Si precisa a questo proposito che il regime provinciale si inserisce, nello specifico, nell'ambito degli aiuti di cui all'articolo 54, comma 2, di detto decreto legge, ai sensi del quale "L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.".
E' stato inoltre precisato che l'aiuto istituito con la delibera n. 1200/2020 rientra nell'ambito RIFERIMENTO : 2021-D327-00048
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dell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022". Tale comma, infatti, dispone che "Se ciò è compatibile con la disciplina statale ed europea in materia di aiuti di stato, per sostenere l'economia provinciale nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale con propria specifica deliberazione può dare un temporaneo nuovo inquadramento ai regimi di aiuto disciplinati dalla normativa provinciale vigente, anche in deroga alla normativa provinciale di riferimento, indicante il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.".
Come previsto dal Paragrafo 3.1. del sopra citato "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID 19", di cui il regime di aiuto adottato con deliberazione n. 1200/2020 è applicazione, si applicano al regime di aiuto provinciale le norme in materia di cumulo previste dal punto 23 bis di detto paragrafo 3.1: nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori sarà pertanto garantito il rispetto del massimale pertinente per ciascuna attività e che il totale degli aiuti non supererà comunque l'importo di 800.000 euro per impresa.
Da ultimo, con il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 e in vigore a partire dal 15 agosto 2020, è stato introdotto il nuovo comma 1 bis all'articolo 61 del sopra citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In base a tale nuovo comma 1 bis, possono essere concessi aiuti di cui all'articolo 54 anche alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purchè le stesse:
a. non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b. non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c. non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
Un primo bando pubblicato si è concluso il 13 novembre 2020, in linea con la scadenza del quadro temporaneo, inizialmente fissata al 31 dicembre 2020.
Con Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2020, è stata peraltro approvata una quarta modifica al quadro temporaneo, che ha prorogato fino al 30 giugno 2021 la possibilità di adottare misure di sostegno in relazione all'emergenza COVID 19.
Si ritiene pertanto di prorogare la misura di aiuto prevista dalla delibera 1200 del 7 agosto 2020, con l'indizione di un nuovo bando, con scadenza 17 maggio 2021, modificando peraltro alcuni dei criteri già approvati con le precedenti deliberazioni allo scopo di semplificare o chiarire alcuni punti, che nella prima applicazione hanno mostrato elementi di criticità applicativa.
In particolare il nuovo bando limita il periodo al quale devono essere riferite le singole misurazioni al periodo successivo al 31 gennaio 2020, data della deliberazione del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza. I verbali di misurazione dovranno essere stati prodotti tra il 1 novembre 2020 al 17 maggio 2021.
Vengono inoltre apportate le seguenti modifiche ai criteri allegati parte integrante della precedente deliberazione.
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Al punto 4 si chiarisce che le utilizzazioni devono essere relative a materiale acquistato e non a materiale utilizzato per conto terzi.
Al punto 6 si introduce la categoria del materiale tondo destinato a cippatura, distinguendolo da legname già cippato, per il quale si adottano forme diverse di misurazione.
Al punto 7 si definiscono i termini per la presentazione delle domande al 17 maggio 2021.
Al punto 10, al fine di semplificare le procedure, viene resa omogenea la documentazione richiesta per le utilizzazioni effettuate su proprietà pubbliche e su proprietà private introducendo per entrambe la necessità di misurazione del legname per il quale si richiede il contributo. Le singole operazioni di misurazione, che vengono poi elencate e sintetizzate in un verbale di misurazione,
devono essere successive al 31 gennaio 2020.
Al punto 11 si definisce che le date dei verbali di misurazione di sintesi delle operazioni di misurazione effettuate, devono essere comprese tra il 1 novembre 2020 e il 17 maggio 2021.
Vengono inoltre definite le modalità di misurazione distinguendo tra materiale già cippato e materiale destinato a cippato.
Sempre al punto 11, stante la difficoltà di individuare parametri tecnici di priorità per le domande,
viene infine definito che le domande verranno istruite e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande complete di tutti gli allegati, e che in caso di insufficienza di risorse finanziarie, a parità di data di presentazione delle domande, verrà data priorità ai beneficiari che hanno ricevuto meno contributi sui bandi adottati sul regime di aiuti approvato con la deliberazione 1200 del 7 agosto 2020 e ss.mm.
Altre modifiche di minore importanza sono finalizzate a migliorare la chiarezza espositiva del testo.
Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE
· udita la relazione · vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), ed in particolare gli articoli 97, comma 1, lettera a) e 10, comma 1, lettera h);
· visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea entrato in vigore in data 01.12.2009;
· visto il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID 19" adottato dalla Commissione europea in data 19 marzo 2020 con Decisione n. C(2020)1863 e successivamente oggetto di modificazioni ed integrazioni;
· Visto il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77) avente per oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00052)", costituente la base giuridica del "Regime ombrello" n. SA.57021 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2020) 3482 final;
· visto il parere del Servizio Legislativo prot. n. 99940 di data 11 febbraio 2021;
· visto il parere del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 119027 di data 18 febbraio 2021;
· visto il parere del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea prot. n. 119219 di data 18 febbraio 2021;
· visto il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 e in vigore a partire dal 15 agosto 2020;
· vista la Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020, che ha prorogato fino al 30 giugno 2021 la possibilità di adottare misure di sostegno.in relazione all'emergenza COVID 19.
· a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, secondo quanto esposto in premessa, l'allegato documento "Criteri e modalità per RIFERIMENTO : 2021-D327-00048
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la concessione di premi per utilizzazioni di legname schiantato o danneggiato per avversità
biotiche o abiotiche in relazione alla pandemia da COVID-19, in attuazione dell'articolo 97,
comma 1, lettera a) e dell'art.10, comma 1, lett. h della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
(Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che le domande di contributo possono essere presentate dal giorno successivo all'adozione della presente deliberazione e fino al 17 maggio 2021 compreso;
3. di dare atto che il presente sostegno è istituito all'interno del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19, approvato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 con i suoi successivi emendamenti, ed è limitato al legname esboscato e misurato secondo i criteri descritti nell'allegato citato, su boschi di proprietà pubblica o privata, successivamente al 31 gennaio 2020.
4. di prenotare la somma di euro 1.500.000,00 sul capitolo 805560-001 dell'esercizio finanziario 2021, in base all'esigibilità della spesa;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento all'indirizzo www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_e_notificati/.
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Adunanza chiusa ad ore 12:35
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
001 Allegato criteri e modalità
Elenco degli allegati parte integrante IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti IL DIRIGENTE
Luca Comper RIFERIMENTO : 2021-D327-00048
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Criteri e modalità per la concessione di premi per utilizzazioni di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche o abiotiche in relazione alla pandemia da COVID-19, in attuazione dell'articolo 97, comma 1, lettera a) e dell'art.10, comma 1, lettera h della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).
1. INTRODUZIONE
Il regime di aiuto previsto dal presente allegato è istituito nel rispetto della Comunicazione della Commissione n. C (2020) 1863, adottata il 19 marzo 2020 e delle sue modifiche successive,
costituente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19".
Il regime è inoltre conforme al regime di aiuto n. SA.58547, notificato dallo Stato italiano come "Regime ombrello" ed approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2020) 3482 final.
2. ATTIVITA'AMMISSIBILI AL SOSTEGNO
Sono ammesse a sostegno le utilizzazioni boschive di legname schiantato o danneggiato da avversità biotiche e abiotiche nella Provincia di Trento, secondo quanto disposto dall'art.10, comma 1, lett.h) (Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale) e in riferimento all'articolo 97,
comma 1, lettera a) (Sovvenzioni per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta- legno) della Legge provinciale n.11 del 23 maggio 2007.
3. TIPO DI SOSTEGNO
Il contributo viene erogato in forma di premio a metro cubo netto esboscato e misurato. Ai fini del presente premio, viene considerato netto il volume del materiale legnoso tondo privo di corteccia.
Eventuali ed ulteriori riduzioni di volume attribuite in fase di misurazione a compensazione dei difetti del legno (tarizzo) non si applicano.
4. BENEFICIARI DEL PREMIO
Possono presentare domanda le piccole e medie imprese che hanno acquistato lotti per i quali effettuano l'utilizzazione, direttamente o affidandole a terzi, su terreni non di proprietà. L'aiuto non può essere concesso ad imprese che si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER).
Possono essere concessi gli aiuti in oggetto anche alle microimprese e piccole imprese - come definite ai sensi dell'articolo 2, punto 18), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purchè le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
5. IMPORTO DEL PREMIO
Il premio viene concesso in conto capitale in un'unica soluzione e successivamente erogato nella misura di 5 euro per ogni metro cubo netto esboscato.
Il limite massimo di premio concedibile per beneficiario e per anno è di 50.000 euro.
6. REQUISITI E VINCOLI
Le utilizzazioni per le quali si richiede il premio devono risultare già effettuate come previsto dal progetto di taglio o dall'allegato tecnico alla comunicazione di taglio forzoso. Il volume di legname Num. prog. 7 di 10
utilizzato deve provenire da lotti di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche o abiotiche nella Provincia di Trento.
Il beneficiario non può richiedere il contributo su misurazioni per le quali ha già beneficiato del premio.
Il limite minimo per domanda è di 200 metri cubi netti, che possono essere costituiti singolarmente o in combinazione da:
· legname tondo · materiale destinato alla cippatura · materiale cippato.
Fatto salvo il limite massimo per beneficiario e per anno, ogni beneficiario può presentare più
domande, ognuna delle quali può riferirsi a uno o più lotti esboscati anche su terreni di proprietari diversi ma che ricadano nell'ambito della medesima stazione forestale di riferimento.
7. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I termini per la presentazione delle domande sono fissati dal giorno seguente alla pubblicazione della deliberazione, che approva il presente allegato, sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento fino al lunedì 17 maggio 2021. Le domande arrivate dopo tale data sono irricevibili. La domanda di pagamento è contestuale e ricompresa nella domanda di concessione del premio.
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere redatte sulla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it e devono essere complete della documentazione prevista al successivo punto 10.
Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:
a. mediante consegna a mano presso la Stazione forestale del Servizio Foreste competente per territorio;
b. invio postale mediante raccomandata A/R (si considera la data della spedizione presso l'ufficio postale) alla Stazione forestale del Servizio Foreste competente per territorio o al Servizio Foreste;
c. mediante invio alla casella PEC del Servizio Foreste: serv.foreste@pec.provincia.tn.it.
Per velocizzare l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento, queste vanno indirizzate alla Stazione forestale del Servizio Foreste competente per il territorio al quale si riferisce il progetto di taglio/comunicazione di taglio forzoso. Qualora vengano inviate direttamente al Servizio Foreste, lo stesso provvederà ad inviarlo alla Stazione forestale competente.
9. CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
a) di essere una micro o una piccola-media impresa (PMI);
b) di non essere una media impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria - GBER.
10. DOCUMENTAZIONE DAALLEGARE ALLE DOMANDE DI CONCESSIONE E
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
· eventuale dichiarazione ai fini della ritenuta fiscale del 4% sui contributi erogati a soggetti titolari di reddito d'impresa;
· eventuale documentazione ai fini del controllo antimafia relativa al titolare e ai famigliari conviventi .
Per le utilizzazioni effettuate vengono inoltre allegati:
· progetto di taglio e cartografia in scala adeguata ovvero comunicazione di taglio forzoso con relativo allegato tecnico e cartografia in scala adeguata, riferite all'area di origine del materiale legnoso misurato;
· contratto o atto di acquisto del lotto in piedi Num. prog. 8 di 10
· verbale di misurazione del legname esboscato che deve essere redatto dal proprietario, su misurazioni verificate dal proprio servizio di custodia forestale, ovvero, in assenza di questo,
verificate da un tecnico terzo, esperto in materia forestale, e deve contenere i seguenti dati essenziali:
- nominativo del venditore - riferimento ai progetti/comunicazioni di taglio dai quali proviene il materiale misurato;
- data delle singole operazioni di misurazione, comunque successive al 31/01/2020;
- quantità misurate espresse in metri cubi per il legname tondo (con indicazione se misurato con corteccia o senza corteccia) e per il materiale destinato a cippatura, ed espresse in tonnellate o metri steri per il cippato;
- modalità di misurazione utilizzate per la determinazione delle quantità ed eventuali coefficienti di trasformazione adottati.
11. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, NONCHÈ CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEL PREMIO
A. Per l'ammissibilità a contributo si considera:
· la data del verbale di misurazione che deve essere compresa tra il 1 novembre 2020 al 17 maggio 2021;
· la data delle singole misurazioni che devono essere successive al 31 gennaio 2020;
B. Per il conteggio dei metri cubi ammissibili al premio vengono considerati:
· i quantitativi indicati nei verbali di misurazione;
· nel caso in cui il legname sia quantificato nel verbale di misurazione comprensivo della corteccia,
verrà applicato un coefficiente di trasformazione pari a 0,90 per la stima del volume netto.
Vengono considerati ammissibili al conferimento del premio le domande pervenute dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione.
Il materiale destinato a cippatura deve essere trasformato in metri cubi netti utilizzando idonei coefficienti da individuare a discrezione del tecnico incaricato a misurazione del materiale ed illustrati nel verbale.
Il materiale già cippato dovrà essere espresso in metri steri o in tonnellate; per la determinazione dei quantitativi in metri cubi netti verranno applicati i seguenti coefficienti di conversione standard:
· 0,33 per il passaggio da metri steri a metri cubi netti · 1,25 per il passaggio da tonnellate a metri cubi netti C. Fasi dell'istruttoria:
1. Istruttoria tecnica a cura della Stazione forestale competente che si occuperà dei seguenti aspetti:
· verifica dell'effettiva origine da avversità biotiche o abiotiche;
· verifica dell'avvenuto esbosco delle aree indicate nei progetti e nella domanda;
· assenza di contributi già percepiti relativi alla utilizzazione del medesimo materiale;
· congruenza dei metri cubi netti dichiarati con i quantitativi danneggiati stimati nei progetti/comunicazioni di taglio forzoso.
Istruttoria amministrativa a cura del Servizio Foreste, che verterà sui seguenti aspetti:
· controllo documentale;
· controllo della disponibilità finanziaria.
Le domande verranno istruite e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda completa di tutti gli allegati. L'incompletezza della domanda che comporti la necessità di sospensioni per richiesta di integrazioni, modificherà l'ordine cronologico ai fini dell'istruttoria e del finanziamento.
Le concessioni avverrano nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo 805560-001 del bilancio di previsione 2021. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, a parità di data di presentazione delle domande, verrà data priorità ai beneficiari che hanno ricevuto meno contributi sulla misura di aiuto approvata con la deliberazione 1200 del 7 agosto 2020 e ss.mm.
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Il procedimento di concessione del premio si concluderà nel termine massimo di 60 giorni.
L'impegno dei fondi disponibili sul capitolo 805560-001 del bilancio 2021 per gli interventi di cui ai presenti criteri deve peraltro concludersi entro il 30 giugno 2021.
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