Delibera 3287 del 2009

L.P. 23 maggio 2007, n. 11, art. 28 "Disciplina della raccolta dei funghi". - Criteri per la definizione della somma da versare per la raccolta dei funghi.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2009-D326-00067

Reg.delib.n. 3287
Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
L.P. 23 maggio 2007, n. 11, art. 28 "Disciplina della raccolta dei funghi". - Criteri per la definizione della somma da versare per la raccolta dei funghi.

Il giorno 30 Dicembre 2009 ad ore 10:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Lorenzo Dellai

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alberto Pacher

ASSESSORI
Marta Dalmaso

Mauro Gilmozzi

Lia Giovanazzi Beltrami

Tiziano Mellarini

Alessandro Olivi

Franco Panizza

Ugo Rossi

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Relatore comunica:
La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) all'articolo 28 disciplina la raccolta dei funghi. In particolare il comma 2 del citato articolo stabilisce che per i soggetti non esentati dall'obbligo di denuncia, la raccolta dei funghi sul territorio provinciale sia subordinata al pagamento al Comune interessato di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta.
La norma prevede inoltre che l'ammontare di tale somma da versare per la raccolta dei funghi sia definita dai comuni stessi in coerenza con i criteri fissati dalla Giunta provinciale.
L'articolo 28, comma 2, della legge provinciale prevede inoltre che la somma sia commisurata al periodo di durata della raccolta. Ai sensi dell'articolo 11 decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)" la denuncia per la raccolta di funghi può avere una durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni, fatta salva la possibilità per il comune di definire, entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo minimo di raccolta.
Pertanto, ai fini della definizione da parte del comune dell'ammontare della somma, gli importi devono rientrare in una delle seguenti fasce, in relazione ai periodi di raccolta sopra indicati:
da E 5 a E 15 per 1 giorno
da E 10 a E 20 per 3 giorni
da E 20 a E 30 per 1 settimana
da E 30 a E 40 per 2 settimane
da E 40 a E 60 per 1 mese.
Nella definizione dell'ammontare della somma, all'interno delle fasce sopra riportate, il comune deve tenere conto inoltre:
a) dell'estensione del territorio di validità della denuncia di raccolta dei funghi;
b) della localizzazione delle aree dove è svolta la raccolta;
c) del periodo in cui la raccolta viene effettuata, in relazione soprattutto alla frequenza e diffusione dei funghi; in ogni caso la somma non dovrà subire diversificazioni per più di 2 periodi;
d) del complessivo ambito territoriale dei comuni interessati a cui la denuncia è riferita, nel caso di raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei e in caso di associazione fra più comuni.
L'articolo 114, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2007 consente ai regolamenti di attuazione della legge stessa di determinare, anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singoli disposizioni della legge e dei regolamenti stessi.
L'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)", stabilisce in particolare che gli articoli 28 e 109 della legge provinciale n. 11 del 2007 e la disciplina di attuazione della raccolta dei funghi prevista dallo stesso regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Si ritiene pertanto necessario applicare le nuove tariffe a far data dal 1° gennaio 2010.
L'articolo 28, comma 8, della legge provinciale n. 11 del 2007 stabilisce che la disciplina della raccolta dei funghi è di competenza dei comuni e può essere delegata alle comunità.
La presente deliberazione è stata, di conseguenza, sottoposta all'esame del Consiglio delle autonomie locali che ha espresso il proprio parere favorevole con nota di data 4 agosto 2009 prot. n. 519.
Ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
- sentito il Relatore;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, art. 28 "Disciplina della raccolta dei funghi";
- visto l'articolo 24 Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)";
- visto il parere favorevole dd. 4 agosto 2009, prot. n. 519, espresso dal Consiglio delle autonomie locali;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di definire, a far data dal 1° gennaio 2010 in applicazione dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg., gli importi minimi e massimi in relazione al periodo di durata della raccolta, entro cui il comune può determinare l'ammontare della somma da versare per poter effettuare la raccolta dei funghi di cui all'articolo 28, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 nel modo seguente:
da E 5 a E 15 per un periodo di raccolta di 1 giorno
da E 10 a E 20 per un periodo di raccolta di 3 giorni
da E 20 a E 30 per un periodo di raccolta di 1 settimana
da E 30 a E 40 per un periodo di raccolta di 2 settimane
da E 40 a E 60 per un periodo di raccolta di 1 mese;
2) di stabilire, a far data dal 1° gennaio 2010 in applicazione dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg., che nella definizione dell'ammontare della somma, all'interno delle fasce sopra riportate, il comune deve tenere conto inoltre:
a) dell'estensione del territorio di validità della denuncia di raccolta dei funghi;
b) della localizzazione delle aree dove è svolta la raccolta;
c) del periodo in cui la raccolta viene effettuata, in relazione soprattutto alla frequenza e diffusione dei funghi; in ogni caso la somma non dovrà subire diversificazioni per più di due periodi;
d) del complessivo ambito territoriale dei comuni interessati a cui la denuncia è riferita, nel caso di raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei e in caso di associazione fra più comuni;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IV - AV