Delibera 361 del 2015

Approvazione della disciplina concernente il rilascio e il rinnovo del patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali (L.P.23 maggio 2007, n.11, articolo 102 bis).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2015-D334-00032

Reg.delib.n. 361
Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Approvazione della disciplina concernente il rilascio e il rinnovo del patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali (L.P.23 maggio 2007, n.11, articolo 102 bis).

Il giorno 09 Marzo 2015 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

ASSESSORI
Donata Borgonovo Re

Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il relatore comunica:

Il Patentino per le utilizzazioni forestali è stato originariamente previsto dal R.D. 23 maggio 1924 n° 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e reso obbligatorio anche per l'esecuzione dei lavori di utilizzazione forestale nei boschi di proprietà degli Enti pubblici con la circolare n. 20 del 1 giugno 1926 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

La provincia di Trento ha legiferato una prima volta sulla materia con la L.P.16 dicembre 1986 n.33, che prevedeva che le imprese e le cooperative cui gli enti pubblici potessero affidare i lavori di utilizzazione forestale debbano essere in possesso del certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Servizio competente in materia di foreste secondo modalità stabilite dalla Giunta Provinciale.

Tali regole sono state dettate in un primo tempo con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 10702 del 23 agosto 1996, poi modificata dalla deliberazione n. 9628 del 29 agosto 1997, dalla deliberazione n. 1520 del 27 giugno 2003 e infine sostituita dalla deliberazione n.559 del 7 marzo 2008, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", che ha nel frattempo sostituito la L.P.16 dicembre 1986, n.33.

La L.P. 23 maggio 2007, n. 11 ha infatti confermato all'art.61 comma 2 e all'articolo 102 bis la disciplina che prevede che gli enti pubblici proprietari di bosco e le loro associazioni affidino l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazione forestale, nonché i servizi in ambito forestale ad imprese iscritte nell'elenco provinciale delle imprese forestali Queste, limitatamente all'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali, devono garantire la presenza in ogni squadra di lavoro di un operatore dotato del patentino.

Il patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali, che è personale ed ha una durata decennale decorrente dalla data del rilascio, attesta il conseguimento di una formazione tecnico-professionale da parte dell'operatore di utilizzazioni forestali ed è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste previo superamento di una prova tecnico-pratica.

L'articolo 102 bis della L.P. 23 maggio 2007, n.11 demanda a successivo provvedimento di Giunta provinciale la definizione delle modalità e dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei patentini, i contenuti dei corsi di formazione per il conseguimento del patentino, le condizioni e i requisiti per l'iscrizione alla prova tecnico pratica, nonché le condizioni per l'equipollenza degli attestati rilasciati dagli enti competenti di altre Regioni o Stati.

Tali corsi vengono realizzati dall'Agenzia Provinciale per le Foreste Demaniali, mentre le procedure per il rilascio e il rinnovo dei patentini sono di competenza del Servizio Foreste e fauna.

Si rende pertanto necessario disciplinare quanto previsto dall'articolo 102 bis della L.P.23 maggio 2007, n.11.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

visto l'art.61 comma 2 della L.P. 23 maggio 2007, n.11;
visto l'art.102 bis della della L.P. 23 maggio 2007, n.11
visto il parere previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 92 di data 3 febbraio 2014 del Servizio supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa (nota di data 15 gennaio 2015 prot. n. 21296);
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare per i motivi esposti in premessa, l'allegata disciplina concernente il rilascio e il rinnovo del patentino di idoneità tecnica per la conduzione di utilizzazioni forestali (L.P. 23 maggio 2007, n.11 - articolo 102 bis), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente la disciplina approvata con deliberazione n.559 del 7 marzo 2008;

di disporre, in via transitoria, che quanto previsto dall'art.8 comma 2 delle disposizioni allegate trovi applicazione a decorrere dal 150° giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento. I patentini con scadenza anteriore a tale data sono rinnovabili senza obbligo di partecipazione all'iniziativa di aggiornamento tecnico, purché la relativa domanda di rinnovo sia stata presentata entro la medesima data.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

MZ