Delibera 737 del 1993

Detenzione di animali per scopi diversi - Articolo 31, comma 1, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 24/91 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"

Delibera n. 737 del 01-02-1993 proposta da JORI

Detenzione di animali per scopi diversi - Articolo 31, comma

1, del regolamento di esecuzione della legge provinciale

24/91 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per

l'esercizio della caccia"

Il Relatore comunica:

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per

la protezione della fauna e per l'esercizio della caccia" ha

assunto piena efficacia in data 20 novembre 1992, a seguito

della avvenuta stipula della convenzione tra Provincia

Autonoma di Trento e l'Ente gestore della caccia nelle

riserve;

- l'articolo 36 di detta legge 24/91 individua le

attività inerenti la detenzione e la commercializzazione di

animali che sono assoggettate all'autorizzazione del

Presidente della Giunta provinciale o dell'Assessore da lui

delegato, rimandando poi la definizione dei casi, dei

criteri e delle modalità per il rilascio o l'eventuale

revoca dell'autorizzazione stessa al regolamento di

esecuzione della legge.

Considerato che:

- il regolamento di esecuzione della legge provinciale

24/91 è stato approvato dalla Giunta provinciale con propria

deliberazione n.15938 di data 13 novembre 1992, emanato con

D.P.G.P. 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. ed è entrato in

vigore il 27 gennaio 1993, quindicesimo giorno successivo a

quello della sua pubblicazione sul supplemento ordinario al

B.U.R.T.A.A. 12 gennaio 1993 n. 2;

- l'articolo 31, comma 1 del suddetto regolamento dispone

che la Giunta provinciale con propria deliberazione

individui le specie di mammiferi ed uccelli appartenenti

alla fauna autoctona ed esotica il cui allevamento, a scopo

ornamentale ed amatoriale, è soggetto ad autorizzazione

allorchè venga superato il numero minimo di esemplari

stabilito nella deliberazione medesima.

Rilevato che:

- ai sensi dello stesso comma 1 dell'articolo 31 vengono

escluse dall'applicazione delle disposizioni del regolamento

le specie di animali da compagnia ed affezione che convivono

anche occasionalmente con l'uomo;

- la legge provinciale 24/91 nonchè il relativo

regolamento di esecuzione disciplinano la detenzione di

animali ai fini della tutela della salute, dell'incolumità e

sicurezza pubbliche nonchè per il controllo della fauna

selvatica.

Ritenuto che:

- le finalità di cui sopra possano essere soddisfatte

fissando per le specie esotiche che non sono pericolose per

la pubblica incolumità un numero di capi complessivo

(riferito alla totalità delle specie detenute) al di sopra

del quale è richiesta l'autorizzazione;

- per i mammiferi autoctoni,nonchè per il cinghiale, per

il muflone e per il daino, ai fini del controllo di

possibili immissioni abusive di fauna sul territorio

provinciale con possibili conseguenze di ordine genetico e

sanitario sulle popolazioni selvatiche locali, risulti

indispensabile sottoporre a regime autorizzativo qualsiasi

detenzione;

- prevedendo già l'articolo 31, comma 2, del regolamento

di esecuzione la possibilità di detenere, a scopo

ornamentale ed amatoriale, per quanto riguarda gli uccelli

autoctoni, solamente le specie appartenenti alle famiglie

dei fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi

(Passeridae) sia sufficiente fissare un numero di capi

complessivo (riferito alla totalità delle specie detenute)

al di sotto del quale non è richiesta l'autorizzazione.

Considerato infine che l'art.33, comma 10, del

regolamento di esecuzione prevede che coloro i quali, alla

data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono in

possesso di animali la cui detenzione è soggetta ad

autorizzazione, sono tenuti a farne denuncia in occasione

della richiesta o del rinnovo dell'autorizzazione medesima.

Propone per l'allevamento a scopo ornamentale ed

amatoriale:

di fissare per le specie esotiche, ad eccezione di quelle

pericolose per la pubblica incolumità e del cinghiale, del

muflone e del daino, i seguenti limiti numerici massimi al

di sopra dei quali la detenzione è assoggettata ad

autorizzazione: mammiferi n. 3 capi (numero riferito alla

totalità delle specie detenute); uccelli n. 20 capi (numero

riferito alla totalità delle specie detenute). La detenzione

di specie pericolose per la pubblica incolumità, nonchè del

cinghiale, del muflone e del daino, è sempre soggetta ad

autorizzazione;

di sottoporre la detenzione di qualsiasi specie e numero

di capi di mammiferi autoctoni, nonchè del cinghiale del

muflone e del daino, ad autorizzazione;

di fissare per le specie appartenenti alle famiglie dei

fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi (Passeridae) i

seguenti numeri di capi complessivi al di sopra dei quali la

detenzione è assoggettata ad autorizzazione: fringillidi n.

5 capi (riferito alla totalità delle specie detenute);

emberizidi n. 5 capi (riferito alla totalità delle specie

detenute); ploceidi n. 5 capi (riferito alla totalità delle

specie detenute).

Propone inoltre di fissare il 31 maggio 1993 quale

termine ultimo per la presentazione delle denuncie di

detenzione di fauna selvatica di cui all'articolo 33, comma

10, del regolamento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visti gli artt. 34 e 36 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24

"Norme per la protezione della fauna selvatica e per

l'esercizio della caccia";

- visto l'art. 31, comma 1, del regolamento di esecuzione

della L.P. 24/91 emanato con D.P.G.P. 17 novembre 1992,

n. 16-69/Leg.;

- visti gli atti citati in premessa;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. per quanto attiene l'allevamento di fauna a scopo

ornamentale e amatoriale:

a) di fissare per le specie esotiche, ad eccezione di

quelle pericolose per la pubblica incolumità e del

cinghiale, del muflone e del daino, i seguenti limiti

numerici massimi al di sopra dei quali la detenzione è

assoggettata ad autorizzazione: mammiferi n. 3 capi

(numero riferito alla totalità delle specie detenute);

uccelli n. 20 capi (numero riferito alla totalità

delle specie detenute). La detenzione di specie

pericolose per la pubblica incolumità, nonchè di

soggetti di cinghiale, di muflone e di daino, è sempre

soggetta ad autorizzazione;

b) di sottoporre in ogni caso ad autorizzazione la

detenzione di specie di mammiferi autoctoni, nonchè il

cinghiale, il muflone ed il daino;

c) di fissare per le specie appartenenti alle famiglie

dei fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi

(Passeridae) i seguenti numeri di capi complessivi al

di sopra dei quali la detenzione è assoggettata ad

autorizzazione: fringillidi n. 5 capi (riferito alla

totalità delle specie detenute); emberizidi n. 5 capi

(riferito alla totalità delle specie detenute);

ploceidi n. 5 capi (riferito alla totalità delle

specie detenute).

2. Di fissare il 31 maggio 1993 quale termine ultimo per

quanto attiene la presentazione delle denuncie di

detenzione di fauna selvatica di cui all'articolo 33,

comma 10, del regolamento di esecuzione della L.P. 24/91.

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