Delibera 737 del 1993
Delibera n. 737 del 01-02-1993 proposta da JORI
Detenzione di animali per scopi diversi - Articolo 31, comma
1, del regolamento di esecuzione della legge provinciale
24/91 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio della caccia"
Il Relatore comunica:
Premesso che:
- la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per
la protezione della fauna e per l'esercizio della caccia" ha
assunto piena efficacia in data 20 novembre 1992, a seguito
della avvenuta stipula della convenzione tra Provincia
Autonoma di Trento e l'Ente gestore della caccia nelle
riserve;
- l'articolo 36 di detta legge 24/91 individua le
attività inerenti la detenzione e la commercializzazione di
animali che sono assoggettate all'autorizzazione del
Presidente della Giunta provinciale o dell'Assessore da lui
delegato, rimandando poi la definizione dei casi, dei
criteri e delle modalità per il rilascio o l'eventuale
revoca dell'autorizzazione stessa al regolamento di
esecuzione della legge.
Considerato che:
- il regolamento di esecuzione della legge provinciale
24/91 è stato approvato dalla Giunta provinciale con propria
deliberazione n.15938 di data 13 novembre 1992, emanato con
D.P.G.P. 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. ed è entrato in
vigore il 27 gennaio 1993, quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul supplemento ordinario al
B.U.R.T.A.A. 12 gennaio 1993 n. 2;
- l'articolo 31, comma 1 del suddetto regolamento dispone
che la Giunta provinciale con propria deliberazione
individui le specie di mammiferi ed uccelli appartenenti
alla fauna autoctona ed esotica il cui allevamento, a scopo
ornamentale ed amatoriale, è soggetto ad autorizzazione
allorchè venga superato il numero minimo di esemplari
stabilito nella deliberazione medesima.
Rilevato che:
- ai sensi dello stesso comma 1 dell'articolo 31 vengono
escluse dall'applicazione delle disposizioni del regolamento
le specie di animali da compagnia ed affezione che convivono
anche occasionalmente con l'uomo;
- la legge provinciale 24/91 nonchè il relativo
regolamento di esecuzione disciplinano la detenzione di
animali ai fini della tutela della salute, dell'incolumità e
sicurezza pubbliche nonchè per il controllo della fauna
selvatica.
Ritenuto che:
- le finalità di cui sopra possano essere soddisfatte
fissando per le specie esotiche che non sono pericolose per
la pubblica incolumità un numero di capi complessivo
(riferito alla totalità delle specie detenute) al di sopra
del quale è richiesta l'autorizzazione;
- per i mammiferi autoctoni,nonchè per il cinghiale, per
il muflone e per il daino, ai fini del controllo di
possibili immissioni abusive di fauna sul territorio
provinciale con possibili conseguenze di ordine genetico e
sanitario sulle popolazioni selvatiche locali, risulti
indispensabile sottoporre a regime autorizzativo qualsiasi
detenzione;
- prevedendo già l'articolo 31, comma 2, del regolamento
di esecuzione la possibilità di detenere, a scopo
ornamentale ed amatoriale, per quanto riguarda gli uccelli
autoctoni, solamente le specie appartenenti alle famiglie
dei fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi
(Passeridae) sia sufficiente fissare un numero di capi
complessivo (riferito alla totalità delle specie detenute)
al di sotto del quale non è richiesta l'autorizzazione.
Considerato infine che l'art.33, comma 10, del
regolamento di esecuzione prevede che coloro i quali, alla
data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono in
possesso di animali la cui detenzione è soggetta ad
autorizzazione, sono tenuti a farne denuncia in occasione
della richiesta o del rinnovo dell'autorizzazione medesima.
Propone per l'allevamento a scopo ornamentale ed
amatoriale:
di fissare per le specie esotiche, ad eccezione di quelle
pericolose per la pubblica incolumità e del cinghiale, del
muflone e del daino, i seguenti limiti numerici massimi al
di sopra dei quali la detenzione è assoggettata ad
autorizzazione: mammiferi n. 3 capi (numero riferito alla
totalità delle specie detenute); uccelli n. 20 capi (numero
riferito alla totalità delle specie detenute). La detenzione
di specie pericolose per la pubblica incolumità, nonchè del
cinghiale, del muflone e del daino, è sempre soggetta ad
autorizzazione;
di sottoporre la detenzione di qualsiasi specie e numero
di capi di mammiferi autoctoni, nonchè del cinghiale del
muflone e del daino, ad autorizzazione;
di fissare per le specie appartenenti alle famiglie dei
fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi (Passeridae) i
seguenti numeri di capi complessivi al di sopra dei quali la
detenzione è assoggettata ad autorizzazione: fringillidi n.
5 capi (riferito alla totalità delle specie detenute);
emberizidi n. 5 capi (riferito alla totalità delle specie
detenute); ploceidi n. 5 capi (riferito alla totalità delle
specie detenute).
Propone inoltre di fissare il 31 maggio 1993 quale
termine ultimo per la presentazione delle denuncie di
detenzione di fauna selvatica di cui all'articolo 33, comma
10, del regolamento.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli artt. 34 e 36 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio della caccia";
- visto l'art. 31, comma 1, del regolamento di esecuzione
della L.P. 24/91 emanato con D.P.G.P. 17 novembre 1992,
n. 16-69/Leg.;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a
1. per quanto attiene l'allevamento di fauna a scopo
ornamentale e amatoriale:
a) di fissare per le specie esotiche, ad eccezione di
quelle pericolose per la pubblica incolumità e del
cinghiale, del muflone e del daino, i seguenti limiti
numerici massimi al di sopra dei quali la detenzione è
assoggettata ad autorizzazione: mammiferi n. 3 capi
(numero riferito alla totalità delle specie detenute);
uccelli n. 20 capi (numero riferito alla totalità
delle specie detenute). La detenzione di specie
pericolose per la pubblica incolumità, nonchè di
soggetti di cinghiale, di muflone e di daino, è sempre
soggetta ad autorizzazione;
b) di sottoporre in ogni caso ad autorizzazione la
detenzione di specie di mammiferi autoctoni, nonchè il
cinghiale, il muflone ed il daino;
c) di fissare per le specie appartenenti alle famiglie
dei fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi
(Passeridae) i seguenti numeri di capi complessivi al
di sopra dei quali la detenzione è assoggettata ad
autorizzazione: fringillidi n. 5 capi (riferito alla
totalità delle specie detenute); emberizidi n. 5 capi
(riferito alla totalità delle specie detenute);
ploceidi n. 5 capi (riferito alla totalità delle
specie detenute).
2. Di fissare il 31 maggio 1993 quale termine ultimo per
quanto attiene la presentazione delle denuncie di
detenzione di fauna selvatica di cui all'articolo 33,
comma 10, del regolamento di esecuzione della L.P. 24/91.
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