Delibera 906 del 2016

L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e s.m. Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d''acqua e delle aree protette art. 28 "Disciplina della raccolta dei funghi". Rideterminazione delle somme commisurate al periodo di raccolta a decorrere dall''anno 2016

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2016-S044-00209

Reg.delib.n. 906
Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e s.m. Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette art. 28 "Disciplina della raccolta dei funghi". Rideterminazione delle somme commisurate al periodo di raccolta a decorrere dall'anno 2016

Il giorno 31 Maggio 2016 ad ore 09:05 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

ASSESSORI
Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Luca Zeni

Assenti:

Sara Ferrari

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Il relatore comunica:

La legge provinciale L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e s.m. "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" all' art. 28 "disciplina della raccolta dei funghi" stabilisce che per i non residenti in un Comune della Provincia di Trento la raccolta dei funghi è subordinata al pagamento al Comune interessato di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta.
L'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11" prevedeva che la denuncia per la raccolta di funghi potesse avere una durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni. Ora, con l'art. 31 del decreto del presidente della provincia 12 aprile 2016, n. 2-36/leg, si è provveduto a modificare tali periodi prevedendo la possibilità di estendere la durata della denuncia per la raccolta funghi anche a novanta o centottanta giorni.
Con deliberazione n. 3287 del 30 dicembre 2009 erano state individuate le somme da versare in relazione alla durata del periodo di raccolta di 1 giorno, 3 giorni, 1 settimana, 2 settimane, 1 mese, ora, in relazione ai nuovi periodi previsti, si ritiene di integrare le previsioni di tale deliberazione con gli importi minimi e massimi entro cui il Comune può determinare l'ammontare della somma da versare per 90 e 180 giorni:
da E 60 a E 120 per 90 giorni da E120 a E 200 per 180 giorni.
Nella definizione dell'ammontare della somma il Comune dovrà inoltre tenere conto:
a) dell'estensione del territorio di validità della denuncia di raccolta dei funghi;
b) della localizzazione delle aree dove è svolta la raccolta;
c) del periodo in cui la raccolta viene effettuata, in relazione soprattutto alla frequenza e diffusione dei funghi;
d) del complessivo ambito territoriale dei comuni interessati a cui la denuncia è riferita, nel caso di raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei e in caso di associazione fra più comuni.
Ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE
- sentito il Relatore;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, art.28 "Disciplina della raccolta funghi";
- visto l'art. 11 del Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11";
- visto l'art. 31 del Decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2016, n. 2-36/Leg. "Modificazioni ai seguenti regolamenti attuativi della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura": decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg, decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg, decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2010 n. 13-45/Leg e decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg."
- vista la deliberazione n. 3287 di data 30 dicembre 2009;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di definire in applicazione dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg., gli importi minimi e massimi valevoli per i periodi di raccolta di 90 e 180 giorni, entro cui il comune può determinare l'ammontare della somma da versare per poter effettuare la raccolta dei funghi di cui all'articolo 28, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 nel modo seguente:
da E 60 a E 120 per 90 giorni da E120 a E 200 per 180 giorni.
2) di stabilire, in applicazione dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg., che nella definizione dell'ammontare della somma, all'interno delle fasce sopra riportate, il comune debba inoltre tenere conto:
a) dell'estensione del territorio di validità della denuncia di raccolta dei funghi;
b) della localizzazione delle aree dove è svolta la raccolta;
c) del periodo in cui la raccolta viene effettuata, in relazione soprattutto alla frequenza e diffusione dei funghi;
d) dell'ambito territoriale complessivo dei comuni interessati a cui la denuncia è riferita, nel caso di raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei e in caso di associazione fra più comuni;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

RB