Delibera 9720 del 1993
Delibera n. 9720 del 09-07-1993 proposta da JORI
Modifiche ed integrazioni alla delibera della Giunta
provinciale n. 737 di data 1 febbraio 1993, "Detenzione di
animali per scopi diversi - Articolo 31, comma 1, del
regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 24/91 -
Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio della caccia -.
Il relatore comunica:
La legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio della caccia", all'articolo 36 individua le
attività inerenti la detenzione e la commercializzazione di
animali che sono assoggettate all'autorizzazione del
Presidente della Giunta provinciale o dell'Assessore da lui
delegato, rimandando poi la definizione dei casi, dei
criteri e delle modalità per il rilascio o l'eventuale
revoca dell'autorizzazione stessa al regolamento di
esecuzione della legge.
Detto regolamento, approvato dalla Giunta provinciale
con propria deliberazione n. 15938 di data 13 novembre 1992,
al capo IV, stabilisce norme dettagliate relative alla
detenzione di animali per scopi diversi.
In particolare l'art. 31 del citato regolamento
prevede, al comma 1, che la Giunta provinciale con propria
deliberazione individui le specie di mammiferi e uccelli di
fauna autoctona ed esotica il cui allevamento, a scopo
ornamentale ed amatoriale, è soggetto ad autorizzazione
allorché venga superato il numero minimo di esemplari
stabilito nella deliberazione medesima.
La Giunta provinciale ha provveduto, con
provvedimento deliberativo n. 737 di data 1 febbraio 1993,
ad individuare i criteri di cui sopra, nonché a fissare al
31 maggio 1993 il termine ultimo per la presentazione delle
denuncie di detenzione di fauna selvatica, di cui
all'articolo 33, comma 10, del regolamento di esecuzione
della L.P. n. 24/91.
In particolare, per quanto attiene la detenzione di
uccelli appartenenti all'avifauna esotica, la citata
deliberazione fissa a venti il limite numerico al di sopra
del quale occorre l'autorizzazione, mentre fissa a cinque
quello relativo all'allevamento di soggetti appartenenti
alle famiglie degli Emberizidi, Ploceidi e Fringillidi
(numero riferito alla totalità delle specie detenute).
Al fine di esplicitare quanto disposto nella citata
deliberazione, onde evitare che i limiti numerici stabiliti
vengano aggirati attribuendo la proprietà di soggetti
detenuti presso il medesimo sito a più persone, si ritiene
opportuno specificare che i limiti numerici cui trattasi
sono da intendersi riferiti all'insieme dei soggetti
detenuti presso la stessa sede.
In considerazione del numero delle denuncie di
detenzione di avifauna pervenute entro il termine del 31
maggio al Servizio foreste, caccia e pesca della Provincia,
al quale competono gli adempimenti attribuiti dalla L.P. n.
24/91 al Servizio faunistico, fino all'attivazione di
quest'ultimo, e valutato tale numero esiguo rispetto a
quanti presumibilmente detengono soggetti di avifauna a
scopo amatoriale, la Giunta provinciale ha provveduto, con
deliberazione n. 8195 di data 11 giugno 1993, a spostare al
31 luglio 1993 il termine ultimo per la presentazione delle
denuncie stesse.
Inoltre l'articolo 36 della L.P. n. 24/91, nel
disciplinare la detenzione di animali per scopi diversi,
finalizza il dispositivo autorizzativo alla tutela della
salute, della incolumità e sicurezza pubblica, nonché al
controllo della fauna selvatica.
Ritenendo che, per quanto attiene il controllo
dell'avifauna selvatica, sia preminente l'aspetto relativo
alla tutela di quella autoctona, rispetto ai rischi di
inquinamento dovuti all'immissione di specie esotiche, ed in
considerazione del fatto che l'allevamento di avifauna
esotica è un'attività che entro certi limiti può
configurarsi come detenzione di specie animali da compagnia
e d'affezione, si ritiene opportuno elevare la soglia
numerica relativa all'obbligo di conseguire l'autorizzazione
per la detenzione di uccelli esotici, tenendo conto anche
del fatto che le specie minacciate di estinzione sono
iscritte nelle Appendici della Convenzione firmata a
Washington il 3 marzo 1973, denominata CITES e negli
allegati al regolamento del Consiglio della Comunità
Europea n. 3626/82/CEE del 3 dicembre 1982 e successive
modificazioni e pertanto già soggette ad apposite norme di
tutela.
Il comma 6 dell'art. 33 del regolamento di esecuzione
della L.P. n. 24/91 prevede inoltre che i soggetti allevati
devono essere muniti di un'apposito contrassegno individuale
inamovibile, secondo le modalità indicate dal provvedimento
di autorizzazione e quelle eventualmente stabilite in
seguito dal Servizio faunistico.
Risulta però particolarmente difficoltoso ed in
alcuni casi impossibile apporre su soggetti ormai adulti un
anello che abbia i requisiti dell'inamovibilità. Si rende
pertanto necessario che il provvedimento autorizzativo possa
prevedere la possibilità di utilizzare in via transitoria e
ad esaurimento anche contrassegni amovibili, limitatamente
ai soli soggetti adulti denunciati all'atto della richiesta.
Va da sè che detti capi dovranno esser progressivamente
sostituiti, in relazione alla loro longevità, con individui
muniti di anello inamovibile.
In considerazione degli scopi di tutela dell'avifauna
cui la norma in oggetto è finalizzata, e per poter arrivare,
dopo una fase di prima applicazione, in cui occorre prendere
atto di situazioni pregresse di difficile regolamentazione,
ad un effettivo regime di controllo, si ritiene comunque
indispensabile fissare un termine entro il quale tutti i
soggetti appartenenti alle famiglie dei Fringillidi,
Emberizidi e Ploceidi, anche se detenuti in numero inferiore
al limite al di sopra del quale è necessaria apposita
autorizzazione, siano muniti di anellino.
A partire dalla stessa data è altresì opportuno che
anche la detenzione di uccelli appartenenti alla fauna
esotica, indipendentemente dal numero, sia possibile solo
nei confronti di soggetti muniti di anello o comunque dei
quali sia possibile stabilire la provenienza, fatto salvo
quanto disposto dalle norme relative alla tutela delle
specie minacciate d'estinzione di cui alle Appendici della
Convenzione di Washington (CITES) e Allegati al regolamento
(C.E.E.) n. 3626/82.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 recante "Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
della caccia",
- visto il regolamento di esecuzione della L.P. 9 dicembre
1991, n. 24, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 15938 di data 13 novembre 1992;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 737 di
data 1 febbraio 1993;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8195
di data 11 giugno 1993;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a
1. La detenzione di soggetti di avifauna esotica è
soggetta ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 36
della L.P. n. 24/91 qualora siano detenuti
complessivamente più di 50 capi (numero riferito alla
totalità delle specie detenute), fatto salvo quanto
previsto dalle specifiche norme in merito alla tutela
delle specie minacciate d'estinzione di cui alle Appendici
della Convenzione di Washington (CITES) e Allegati al
regolamento (C.E.E.) n. 3626/82 e successive
modificazioni.
2. Sono fatti salvi gli altri limiti numerici fissati
con deliberazione n. 737 di data 1 febbraio 1993, relativi
alla detenzione di mammiferi autoctoni ed esotici nonchè
di avifauna autoctona appartenente alle famiglie dei
Fringillidi, Emberizidi e Ploceidi.
3. Il limite numerico di cui ai precedenti punti 1) e
2) è da intendersi riferito alla totalità di soggetti
detenuti presso la medesima sede.
4. In via transitoria e ad esaurimento gli uccelli
adulti dichiarati all'atto della denuncia potranno essere
contrassegnati con un anello amovibile.
5. A partire dal 1 gennaio 1996 potranno essere
detenuti uccelli appartenenti alle famiglie dei
Fringillidi, Emberizidi e Ploceidi, anche se in numero
inferiore rispetto a quello oltre il quale si rende
necessaria l'autorizzazione, solamente se muniti di
anello.
6. A partire dallo stesso termine di cui al
precedente punto 5 potranno essere detenuti uccelli
esotici, anche se in numero inferiore rispetto a quello
oltre il quale si rende necessaria l'autorizzazione,
solamente se muniti di anello oppure sia possibile
certificarne la provenienza, fatto salvo quanto stabilito
dalle specifiche norme relative alla tutela delle specie
minacciate d'estinzione di cui alle Appendici della
Convenzione di Washington (CITES) e Allegati al
regolamento (C.E.E.) n. 3626/82 e successive
modificazioni.
7. La presente deliberazione sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
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