Delibera 9720 del 1993

Modifiche ed integrazioni alla delibera della Giunta provinciale n. 737 di data 1 febbraio 1993, "Detenzione di animali per scopi diversi - Articolo 31, comma 1, del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 24/91 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia -.

Delibera n. 9720 del 09-07-1993 proposta da JORI

Modifiche ed integrazioni alla delibera della Giunta

provinciale n. 737 di data 1 febbraio 1993, "Detenzione di

animali per scopi diversi - Articolo 31, comma 1, del

regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 24/91 -

Norme per la protezione della fauna selvatica e per

l'esercizio della caccia -.

Il relatore comunica:

La legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante

"Norme per la protezione della fauna selvatica e per

l'esercizio della caccia", all'articolo 36 individua le

attività inerenti la detenzione e la commercializzazione di

animali che sono assoggettate all'autorizzazione del

Presidente della Giunta provinciale o dell'Assessore da lui

delegato, rimandando poi la definizione dei casi, dei

criteri e delle modalità per il rilascio o l'eventuale

revoca dell'autorizzazione stessa al regolamento di

esecuzione della legge.

Detto regolamento, approvato dalla Giunta provinciale

con propria deliberazione n. 15938 di data 13 novembre 1992,

al capo IV, stabilisce norme dettagliate relative alla

detenzione di animali per scopi diversi.

In particolare l'art. 31 del citato regolamento

prevede, al comma 1, che la Giunta provinciale con propria

deliberazione individui le specie di mammiferi e uccelli di

fauna autoctona ed esotica il cui allevamento, a scopo

ornamentale ed amatoriale, è soggetto ad autorizzazione

allorché venga superato il numero minimo di esemplari

stabilito nella deliberazione medesima.

La Giunta provinciale ha provveduto, con

provvedimento deliberativo n. 737 di data 1 febbraio 1993,

ad individuare i criteri di cui sopra, nonché a fissare al

31 maggio 1993 il termine ultimo per la presentazione delle

denuncie di detenzione di fauna selvatica, di cui

all'articolo 33, comma 10, del regolamento di esecuzione

della L.P. n. 24/91.

In particolare, per quanto attiene la detenzione di

uccelli appartenenti all'avifauna esotica, la citata

deliberazione fissa a venti il limite numerico al di sopra

del quale occorre l'autorizzazione, mentre fissa a cinque

quello relativo all'allevamento di soggetti appartenenti

alle famiglie degli Emberizidi, Ploceidi e Fringillidi

(numero riferito alla totalità delle specie detenute).

Al fine di esplicitare quanto disposto nella citata

deliberazione, onde evitare che i limiti numerici stabiliti

vengano aggirati attribuendo la proprietà di soggetti

detenuti presso il medesimo sito a più persone, si ritiene

opportuno specificare che i limiti numerici cui trattasi

sono da intendersi riferiti all'insieme dei soggetti

detenuti presso la stessa sede.

In considerazione del numero delle denuncie di

detenzione di avifauna pervenute entro il termine del 31

maggio al Servizio foreste, caccia e pesca della Provincia,

al quale competono gli adempimenti attribuiti dalla L.P. n.

24/91 al Servizio faunistico, fino all'attivazione di

quest'ultimo, e valutato tale numero esiguo rispetto a

quanti presumibilmente detengono soggetti di avifauna a

scopo amatoriale, la Giunta provinciale ha provveduto, con

deliberazione n. 8195 di data 11 giugno 1993, a spostare al

31 luglio 1993 il termine ultimo per la presentazione delle

denuncie stesse.

Inoltre l'articolo 36 della L.P. n. 24/91, nel

disciplinare la detenzione di animali per scopi diversi,

finalizza il dispositivo autorizzativo alla tutela della

salute, della incolumità e sicurezza pubblica, nonché al

controllo della fauna selvatica.

Ritenendo che, per quanto attiene il controllo

dell'avifauna selvatica, sia preminente l'aspetto relativo

alla tutela di quella autoctona, rispetto ai rischi di

inquinamento dovuti all'immissione di specie esotiche, ed in

considerazione del fatto che l'allevamento di avifauna

esotica è un'attività che entro certi limiti può

configurarsi come detenzione di specie animali da compagnia

e d'affezione, si ritiene opportuno elevare la soglia

numerica relativa all'obbligo di conseguire l'autorizzazione

per la detenzione di uccelli esotici, tenendo conto anche

del fatto che le specie minacciate di estinzione sono

iscritte nelle Appendici della Convenzione firmata a

Washington il 3 marzo 1973, denominata CITES e negli

allegati al regolamento del Consiglio della Comunità

Europea n. 3626/82/CEE del 3 dicembre 1982 e successive

modificazioni e pertanto già soggette ad apposite norme di

tutela.

Il comma 6 dell'art. 33 del regolamento di esecuzione

della L.P. n. 24/91 prevede inoltre che i soggetti allevati

devono essere muniti di un'apposito contrassegno individuale

inamovibile, secondo le modalità indicate dal provvedimento

di autorizzazione e quelle eventualmente stabilite in

seguito dal Servizio faunistico.

Risulta però particolarmente difficoltoso ed in

alcuni casi impossibile apporre su soggetti ormai adulti un

anello che abbia i requisiti dell'inamovibilità. Si rende

pertanto necessario che il provvedimento autorizzativo possa

prevedere la possibilità di utilizzare in via transitoria e

ad esaurimento anche contrassegni amovibili, limitatamente

ai soli soggetti adulti denunciati all'atto della richiesta.

Va da sè che detti capi dovranno esser progressivamente

sostituiti, in relazione alla loro longevità, con individui

muniti di anello inamovibile.

In considerazione degli scopi di tutela dell'avifauna

cui la norma in oggetto è finalizzata, e per poter arrivare,

dopo una fase di prima applicazione, in cui occorre prendere

atto di situazioni pregresse di difficile regolamentazione,

ad un effettivo regime di controllo, si ritiene comunque

indispensabile fissare un termine entro il quale tutti i

soggetti appartenenti alle famiglie dei Fringillidi,

Emberizidi e Ploceidi, anche se detenuti in numero inferiore

al limite al di sopra del quale è necessaria apposita

autorizzazione, siano muniti di anellino.

A partire dalla stessa data è altresì opportuno che

anche la detenzione di uccelli appartenenti alla fauna

esotica, indipendentemente dal numero, sia possibile solo

nei confronti di soggetti muniti di anello o comunque dei

quali sia possibile stabilire la provenienza, fatto salvo

quanto disposto dalle norme relative alla tutela delle

specie minacciate d'estinzione di cui alle Appendici della

Convenzione di Washington (CITES) e Allegati al regolamento

(C.E.E.) n. 3626/82.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 recante "Norme per

la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio

della caccia",

- visto il regolamento di esecuzione della L.P. 9 dicembre

1991, n. 24, approvato con deliberazione della Giunta

provinciale n. 15938 di data 13 novembre 1992;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 737 di

data 1 febbraio 1993;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8195

di data 11 giugno 1993;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. La detenzione di soggetti di avifauna esotica è

soggetta ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 36

della L.P. n. 24/91 qualora siano detenuti

complessivamente più di 50 capi (numero riferito alla

totalità delle specie detenute), fatto salvo quanto

previsto dalle specifiche norme in merito alla tutela

delle specie minacciate d'estinzione di cui alle Appendici

della Convenzione di Washington (CITES) e Allegati al

regolamento (C.E.E.) n. 3626/82 e successive

modificazioni.

2. Sono fatti salvi gli altri limiti numerici fissati

con deliberazione n. 737 di data 1 febbraio 1993, relativi

alla detenzione di mammiferi autoctoni ed esotici nonchè

di avifauna autoctona appartenente alle famiglie dei

Fringillidi, Emberizidi e Ploceidi.

3. Il limite numerico di cui ai precedenti punti 1) e

2) è da intendersi riferito alla totalità di soggetti

detenuti presso la medesima sede.

4. In via transitoria e ad esaurimento gli uccelli

adulti dichiarati all'atto della denuncia potranno essere

contrassegnati con un anello amovibile.

5. A partire dal 1 gennaio 1996 potranno essere

detenuti uccelli appartenenti alle famiglie dei

Fringillidi, Emberizidi e Ploceidi, anche se in numero

inferiore rispetto a quello oltre il quale si rende

necessaria l'autorizzazione, solamente se muniti di

anello.

6. A partire dallo stesso termine di cui al

precedente punto 5 potranno essere detenuti uccelli

esotici, anche se in numero inferiore rispetto a quello

oltre il quale si rende necessaria l'autorizzazione,

solamente se muniti di anello oppure sia possibile

certificarne la provenienza, fatto salvo quanto stabilito

dalle specifiche norme relative alla tutela delle specie

minacciate d'estinzione di cui alle Appendici della

Convenzione di Washington (CITES) e Allegati al

regolamento (C.E.E.) n. 3626/82 e successive

modificazioni.

7. La presente deliberazione sarà pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

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