Esercizio
La Provincia Autonoma di Trento può concedere un indennizzo per il danno diretto conseguente dall'investimento di orso bruno, per caso fortuito o forza maggiore, lungo le strade comunali, provinciali e statali, sono escluse le autostrade.I criteri e le modalità di corresponsione dell’indennizzo per i danni causati da investimento di orso bruno sono disciplinati dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, e 11 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1338 /2004 come modificata dalla deliberazione n. 1370 di data 7 luglio 2006, recante “Modalità per la concessione dell’indennizzo per i danni causati dall’investimento di ungulati”. prova
Beneficiario:
Possono beneficiare dell’indennizzo per i danni considerati dall’articolo 2:
a) il proprietario del veicolo o il titolare di altro diritto reale di godimento sul medesimo relativamente ai danni materiali e diretti;
b) il conducente ed i trasportati sul veicolo relativamente ai danni alla integrità fisica della persona;
c) gli eredi o aventi causa del deceduto, in caso di lesioni mortali.
Modalità di presentazione della domanda:
Fermo restando l’obbligo di denuncia di cui all’art. 26 della L.P. n. 24/1991, al verificarsi dell’investimento, il beneficiario ai sensi dell’articolo 3 presenta domanda, a pena di decadenza, entro 30 giorni lavorativi dalla data dell’investimento al Servizio Foreste e fauna.
La richiesta di indennizzo è corredata dalla seguente documentazione:
a) copia della carta di circolazione e del foglio di possesso attestanti il diritto di proprietà o di altro diritto reale sul veicolo;
b) verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora intervenuti sul luogo del sinistro;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le circostanze di fatto del sinistro, da cui risulti la data e l’ora del sinistro, la dinamica del medesimo e l’indicazione della circostanza di aver richiesto l’intervento dell’autorità di cui alla precedente lettera b), e dell’impossibilità di quest’ultima di intervenire sul posto,;
d) eventuali rilievi fotografici o ogni altro documento idoneo a ricostruire il fatto ed i danni prodotti dall'investimento da ungulato;
e) attestazione che il beneficiario non è titolare di polizze assicurative per i danni alle cose ed alle persone oggetto della domanda di indennizzo o, in caso contrario, copia degli eventuali contratti di assicurazione (ad esempio, CASKO sul veicolo, contratti di assicurazione per spese mediche, sanitarie o per danni alla persona);
f) attestazione di non avere beneficiato di provvidenze pubbliche per i danni che formano oggetto della domanda di indennizzo
g) fatture relative alla riparazione del veicolo o preventivo riportante l’ammontare del costo della riparazione dei danni subiti compilato da una ditta o da un perito iscritto all’albo;
h) fatture per spese mediche o trattamenti sanitari ed eventuali cartelle cliniche o perizie medico-legali attestanti le lesioni subite.
Entità dell’indennizzo:
L’indennizzo è corrisposto:a)”in caso di danno al veicolo, nella misura del 70% del danno subito dal veicolo, fino all’ammontare massimo di 10.000 Euro”.b) “in caso di lesione dell’integrità fisica della persona che comporti invalidità permanente, con un ammontare massimo di euro 150.000,00 in base alle percentuali previste dalle tabelle Inail.Per i danni alla persona è applicabile una franchigia del 5% riassorbibile al 15%.”.c)“in caso di morte, nella misura pari a euro 200.000,00”.
Esclusione dall’indennizzo:
Non sono indennizzabili i danni al veicolo ed alla persona considerati dall’articolo 2 quando:
a) il fatto non si è verificato per caso fortuito o forza maggiore;
b) il fatto è avvenuto con violazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
c) il sinistro non è stato causato dall’urto o dalla collisione dell’ungulato con il veicolo;
d) il veicolo o la persona fisica sono coperti da polizza assicurativa per i danni che formano oggetto della domanda di indennizzo, o comunque siano diversamente risarcibili;
e) il danneggiato abbia beneficiato di provvidenze pubbliche per i danni che formano oggetto della domanda di indennizzo.
L’indennizzo non spetta inoltre:
a) se l’effettivo ammontare di tutti i danni subiti non supera l’importo di 500 euro;
b) se i danni sono imputabili a comportamento colposo o doloso del danneggiato.
Normativa
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Delibera 1451 del 2014 09/09/2015
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Delibera 1068 del 2014 08/09/2015
Modulistica
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Domanda di licenza di pesca 28/07/2016