Patentini di idoneità utilizzazioni forestali
1. IL PATENTINO DI IDONEITÀ TECNICA PER LA CONDUZIONE DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI AD USO COMMERCIALE SUI BOSCHI PUBBLICI
Le utilizzazioni forestali a fini commerciali sui boschi degli enti pubblici possono essere eseguite solo in presenza, sul cantiere di lavoro, di almeno un operatore munito del patentino di idoneità tecnica previsto dall'articolo 102 bis della L.P. 11/2007, o di altro titolo abilitativo per il quale il Servizio Foreste e fauna abbia rilasciato una dichiarazione di equipollenza (vedi: equipollenza) al patentino provinciale. Per ottenere il patentino (vedi: rilascio del patentino) occorre frequentare appositi corsi e superare un esame tecnico-pratico finale. Il patentino ha durata decennale dalla data di rilascio; alla scadenza va rinnovato (vedi: validità e rinnovo del patentino) previa frequenza di un corso di aggiornamento.
2. L'ELENCO PROVINCIALE DELLE IMPRESE FORESTALI
Per l'affidamento da parte degli enti pubblici proprietari di boschi dell'esecuzione di attività selvicolturali e di utilizzazione forestale, nonché di servizi in ambito forestale
Gli enti pubblici proprietari di bosco e le loro associazioni affidano l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazione forestale, nonché i servizi in ambito forestale, ad imprese iscritte nell' Elenco provinciale delle imprese forestali. In questo elenco (consulta il link ), sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni forestali, nonché per la realizzazione delle opere e per la prestazione dei servizi in ambito forestale .L'elenco si compone di diverse sezioni (dettagli). Alla tenuta dell'elenco provvede la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, (link al sito). Per l’iscrizione all’elenco, contattare la Camera di Commercio di Trento (link ).
Approfondimenti:
IL PATENTINO DI IDONEITÀ TECNICA ALLE UTILIZZAZIONI FORESTALI per l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali sui boschi di proprietà di enti pubblici
La ditta iscritta all'Elenco Provinciale delle imprese forestali, alla quale un ente pubblico proprietario di boschi abbia affidato l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali deve garantire la presenza continuativa sul cantiere di un operatore (responsabile delle utilizzazioni) dotato del patentino di idoneità tecnica previsto dall'articolo 102 bis della L.P. 11/2007, o di altro titolo abilitativo per il quale il Servizio Foreste e fauna abbia rilasciato una dichiarazione di equipollenza al patentino provinciale.Il patentino è personale, ne è titolare infatti il singolo operatore, ed ha validità di dieci anni dalla data di emissione. Alla scadenza può venire rinnovato.
RILASCIO DEL PATENTINO
Il rilascio del patentino in provincia di Trento è subordinato alla frequenza di un corso di formazione specifico di quaranta ore, distribuite su cinque giornate continuative, che si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche sui seguenti argomenti: tecniche di raccolta della produzione legnosa, nozioni di meccanizzazione forestale, organizzazione dei cantieri, sicurezza del lavoro forestale, valorizzazione della produzione legnosa, regolamentazione delle utilizzazioni forestali, nozioni di selvicoltura e gestione dei patrimoni forestali e al superamento di una prova tecnicopratica. Al termine del corso deve venire superato un esame tecnicopratico.
Al corso possono partecipare solo coloro che abbiano frequentato con profitto un corso base professionale, sempre di durata 40 ore, nei cinque anni precedenti.
Entrambi i corsi sono organizzati dall'Agenzia provinciale per le Foreste Demaniali – APROFOD (link ).
A seguito della frequenza al corso specifico per l'ottenimento del patentino d'idoneità ed al superamento della prova tecnico pratica , il patentino viene rilasciato d'ufficio dal Servizio Foreste e fauna. Il richiedente deve però produrre due foto tessera ed una marca da bollo, secondo modalità nella comunicazione di avvenuto superamento dell'esame.
VALIDITA' E RINNOVO DEL PATENTINO
Ai sensi dell’art 102 bis della Legge provinciale 11/2007, entrato in vigore alla fine del 2012, la validità del Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l’esecuzione delle utilizzazioni forestali è stabilita in 10 anni dalla data di rilascio, rinnovabile ogni dieci anni sino al compimento del settantesimo anno d’età.
La norma si applica retroattivamente anche ai patentini già emessi all'epoca dell'entrata in vigore della norma, che avevano come data di scadenza quella del compimento del sessantacinquesimo anno d'età del titolare del patentino: pertanto in provincia tutti i patentini hanno validità di dieci anni dalla data di emissione, anche se sul patentino stesso, fosse indicata una data di scadenza molto più lontana nel tempo.
Per rinnovare il patentino è necessario frequentare un corso di aggiornamento (corsi APROFOD ). della durata di 4 ore, tenuto dall'Agenzia Provinciale per le Foreste Demaniali APROFOD . Il corso va frequentato nei due anni antecedenti la data scadenza del patentino.
A seguito della frequenza al corso, si può inoltrare la domanda di rinnovo (link al modulo ) ed ottenere il nuovo documento, valido per un ulteriore decennio, sempre entro il settantesimo anno d'età del richiedente.
EQUIPOLLENZA FRA PATENTINO PROVINCIALE ED ALTRI TITOLI ABILITATIVI
La ditta iscritta all'Elenco Provinciale delle imprese forestali, alla quale un ente pubblico proprietario di boschi abbia affidato l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali deve garantire la presenza continuativa sul cantiere di un operatore (responsabile delle utilizzazioni) dotato del patentino di idoneità tecnica previsto dall'articolo 102 bis della L.P. 11/2007, o di altro titolo abilitativo per il quale il Servizio Foreste e fauna abbia rilasciato una dichiarazione di equipollenza al patentino provinciale.
Un operatore individuale che abbia conseguito un attestato rilasciato da altri soggetti, in altre regioni o Stati, può pertanto chiedere che l'attestato in suo possesso venga dichiarato equipollente al patentino di idoneità alle utilizzazioni boschive emesso dalla provincia Autonoma di Trento.
La dichiarazione di equipollenza viene rilasciata dal Servizio Foreste e fauna una volta verificata la congruenza del o degli attestati di formazione degli operatori con le condizioni richieste per il rilascio dei patentini nella provincia di Trento (vedi: rilascio del patentino), secondo i criteri fissati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 361 del 2015.
In particolare verranno verificati: i contenuti della formazione effettuata, la durata della formazione, il superamento di una prova tecnico-pratica.
La dichiarazione di equipollenza, da utilizzare in sostituzione del patentino provinciale, è sempre riferita al singolo operatore e non alla ditta.
Prima di presentare la domanda di equipollenza sull'apposito modulo (link al modulo ), si consiglia di sottoporre in via informale i propri attestati per una verifica preventiva dell'equipollenza degli stessi all'indirizzo di posta elettronica del servizio: serv.foreste@provincia.tn.it
L'ELENCO PROVINCIALE DELLE IMPRESE FORESTALI
L'elenco, istituito dalla Provincia Autonoma di Trento a norma dell'art. 61 della Legge Provinciale 11/2007, e del successivo DPP 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg (link articoli 6.1-6.6), è tenuto dalla Camera di Commercio di Trento nell'ambito dell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 della legge provinciale n. 20 del 2005.
L’elenco è organizzato in più sezioni a seconda dell’attività svolta, della sede legale, della presenza o meno di personale dotato di patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali (patentino forestale) alle dipendenze delle imprese iscritte.
La CCIAA provvede inoltre alla pubblicazione dell’elenco 1 su apposito sito internet (link ), a tal fine la stessa redige un profilo informativo di ciascuna impresa con le informazioni fornite dalle imprese stesse.
L’elenco e il profilo informativo dell’impresa sono aggiornati periodicamente anche sulla base delle segnalazioni e delle informazioni pervenute dall’impresa alla CCIAA.