Flora spontanea
Per la salvaguardia dell'ambiente alpino, sono protette tutte le specie erbacee ed arbustive, i muschi ed i licheni a diffusione naturale in tutto il territorio provinciale.
Alcune specie vegetali, considerate particolarmente meritevoli di tutela, non posso essere in alcun modo raccolte, commercializzate o danneggiate: tra queste si ricordano tutte le orchidee, le sassifraghe, i gladioli, i gigli, ma anche l'agrifoglio ed il pungitopo.
Di altre specie è invece consentita la raccolta fino ad una massimo di 5 steli fioriferi: va però evitata l'estirpazione di tuberi e radici.
Per alcune piante, il cui uso rientra nelle antiche consuetudini locali, la quantità può essere aumentata fino a 0,5-2 chilogrammi a seconda della specie: si tratta ad esempio dell'ortica; dei fiori di achillea, camomilla, biancospino; delle infiorescenze e frutti del sambuco; dei germogli del radicchio d'orso; dei germogli e infruttescenze del luppolo; delle foglie di alloro; delle foglie e fiori di menta e malva; delle gemme e pigne del pino mugo.
Per i muschi ed i licheni, è di norma consentito raccogliere fino a un chilogrammo (allo stato fresco) al giorno per persona.
Il divieto di raccolta può essere stabilito dal proprietario del terreno, che è tenuto a posizionare delle specifiche tabelle nei punti di accesso principali.
Tutte le deroghe ai divieti ed alle quantità sono rilasciate dalle Comunità territorialmente competenti.
La raccolta di muschi, licheni e fiori: quantità e modalità
Chi può eseguire la raccolta: persone di età superiore a 10 anni, oppure di età inferiore purché accompagnate da un adulto
Orari di raccolta: dalle ore 7.00 alle ore 19.00
Muschi, sfagni e licheni: non più di 1 chilogrammo allo stato fresco
Fiori: non più di 5 steli fioriferi per ogni specie, escluse quelle particolarmente tutelate.
Normativa
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Legge provinciale 23 maggio 2007, n.11
Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura - Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree...