Gestione ed utilizzazione delle foreste - page

I boschi trentini sono di norma gestiti secondo le prescrizioni di un apposito piano (vai a pianificazione forestale) che indica, tra l'altro, le modalità di taglio del bosco e la quantità di legname che è possibile prelevare in ogni particella forestale. La particella forestale è l'unità territoriale di base per la gestione ed ha un'estensione di 10-20 ettari in media.

Per le piccole proprietà private, senza piano di gestione aziendale, valgono le prescrizioni indicate nel Regolamento sulle Disposizioni forestali. Nel decreto di approvazione delle Disposizione forestali è inoltre presente, come allegato, una breve trattazione delle "Buone tecniche di coltivazione dei beni silvo-pastorali in provincia di Trento(vai al decreto n. 8 del 2011) che descrive le linee tecniche ed i criteri alla base delle pratiche selvicolturali adottate in provincia di Trento. In estrema sintesi la coltivazione dei boschi trentini si rifà ai principi della selvicoltura naturalistica, in grado di garantire in ogni momento l'equilibrio tra le diverse funzioni che la foresta può svolgere, a partire dalla sua fondamentale funzionalità bioecologica. Infatti soltanto un ecosistema forestale sano e in cui le diverse componenti possano svilupparsi in equilibrio fra loro, può assicurare all'uomo, oltre che una regolare produzione di biomassa legnosa, anche la stabilità dei versanti e la conservazione oltre che della biodiversità vegetale ed animale, anche di un ambiente salutare e di elevato valore paesaggistico (leggi di più sulle funzioni delle foreste).

Il regolamento fissa i tempi, i modi, e le prescrizione di carattere generale per lo svolgimento della attività selvicolturali. In particolare definisce le soglie quantitative al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione al taglio. Per le fustaie questa soglia è espressa in termini di volume tagliato: si può tagliare fino a 30 metri cubi di legname senza necessità di autorizzazione; per i cedui la soglia è invece in termini di superficie del taglio e corrisponde a 3.000 metri quadrati.

Per quantitativi superiori a tali soglie, nel caso di boschi gestiti con un piano. sarà necessaria una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); in assenza di un piano di gestione bisognerà richiedere un'autorizzazione. In entrambi i casi si deve procedere alla contrassegnatura delle piante da abbattere e deve essere redatto un progetto di taglio a firma di un professionista agronomo o forestale.

La richiesta di autorizzazione (vai al modello) o la SCIA (vai al modello) vanno inviate all'Ufficio Distrettuale forestale di zona (vai all'elenco degli Uffici Distrettuali). Per l'operazione di contrassegnatura e per la redazione del progetto di taglio è possibile richiedere assistenza tecnica all'Ufficio Distrettuale di zona (scarica il modello).

NUOVI CAPITOLATI D'ONERI

L’articolo 58 della legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007, concernente il “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette” assegna al Servizio Foreste e fauna il compito di elaborare specifici modelli di capitolato per i contratti di affidamento delle utilizzazioni forestali o di vendita in piedi di prodotti legnosi in cui è parte la Provincia.

Questi vengono poi resi disponibili anche alle altre Amministrazioni pubbliche locali, proprietarie di boschi, che intendano avvalersene. Lo stesso articolo dispone in ogni caso l’obbligo di adozione da parte di queste ultime di un capitolato generale e di uno particolare per le utilizzazioni forestali e la vendita del legname. L’articolo 58 definisce contenuti e requisiti essenziali che questi devono avere.

Vista la previsione normativa e la necessità di aggiornare e migliorare i capitolati attualmente in uso, con determina dirigenziale n. 127 d.d. 28/3/2014 sono stati quindi approvati due nuovi modelli contrattuali.

Rispetto ai precedenti, sono stati rivisti e aggiornati gli aspetti procedurali, la normativa di riferimento e la nomenclatura tecnica. Tale aggiornamento è conseguente anche all’attivazione dell’elenco delle imprese forestali. L’art. 61 della L.p. n. 11/2007 prevede infatti che le utilizzazioni uso commercio su proprietà di enti pubblici possano essere eseguite solo dalle imprese iscritte in un apposito elenco istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

Si è proceduto poi ad una significativa semplificazione dei testi, rendendoli più chiari, anche tramite la ridefinizione delle competenze e dei ruoli del personale coinvolto. A tal fine, i testi sono stati elaborati e condivisi dal Servizio Foreste e fauna e dal Consorzio dei Comuni trentini, che ha messo a disposizione la collaborazione di un Segretario Comunale e di due Custodi forestali, nonché dall’Associazione Artigiani, in rappresentanza delle imprese di utilizzazione forestale.

Tra le più significative modifiche vi è l’aggiornamento delle metodologie di misurazione e classificazione dei prodotti legnosi sul modello più comunemente impiegato in Europa e l’obbligo di redigere, per ogni lotto, un capitolato d’oneri particolare.

Vista la sempre più diffusa pratica dell’allestimento a strada di piante intere, la disciplina è infine integrata, rispetto ai modelli utilizzati nel passato, da previsioni relative alle modalità di gestione dei residui di utilizzazione, nel rispetto della normativa di riferimento (D.P.P. n. 8-66/Leg. del 14 aprile 2011 “Regolamento concernente le disposizioni forestali di attuazione degli artt. 98 e 111 della L.P. n. 11 del 23 maggio 2007”).