Funghi
La raccolta dei funghi sul territorio provinciale è regolamentata: in generale, è consentita alle persone residenti o nate in uno dei comuni della provincia, ai proprietari di boschi nell'ambito del territorio di proprietà, agli aventi diritto d'uso civico all'interno del territorio gravato da tale diritto. Inoltre, laddove non esplicitamente vietato, è possibile raccogliere funghi anche per i non residenti, previo pagamento di una somma al Comune interessato: solitamente questa possibilità è esclusa all'interno dei parchi naturali e delle foreste demaniali.
La denuncia della raccolta può avere durata diversa (da 1 a 180 giorni) e va presentata al Comune dove si intende svolgere la ricerca dei funghi. In alcuni casi più Comuni limitrofi si sono accordati istituendo un ambito territoriale omogeneo entro il quale vale l'autorizzazione alla raccolta: in tal caso la denuncia può essere presentata a uno qualsiasi di tali Comuni.
Il divieto di raccolta può essere stabilito dal proprietario del terreno, che è tenuto a posizionare delle specifiche tabelle.
La quantità non potrà superare i 2 chilogrammi al giorno per persona, a meno che si sia in possesso di speciali autorizzazioni (per motivi di ricerca e studio o quando la raccolta costituisce fonte di lavoro e di sussistenza).
I raccoglitori sono tenuti a pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e a trasportarli solo in contenitori forati e rigidi; è vietato danneggiare o distruggere i funghi e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare il terreno.
La raccolta dei funghi: periodi, quantità, modalità
Chi può eseguire la raccolta: persone di età superiore a 10 anni, oppure di età inferiore purché accompagnate da un adulto, che ne abbiano diritto (residenti, ecc.) o che abbiano eseguito la denuncia di raccolta ed il versamento della somma prevista.
Periodo di raccolta: dipende dal Comune (che può fissare una durata minima) e dalla scelta del raccoglitore (che quindi pagherà una somma proporzionata alla durata del permesso di raccolta, variabile da 1 a 180 giorni).
Orari di raccolta: dalle ore 7.00 alle ore 19.00
Quantità ammessa: due chilogrammi al giorno per persona. E' possibile superare tale limite se un singolo fungo pesa più di 2 kg.
Modalità di raccolta: divieto d'uso di rastrelli, uncini ed altri mezzi che potrebbero danneggiare il terreno; pulizia sommaria dei funghi sul posto di raccolta; trasporto in contenitori forati e rigidi.
Dove è possibile la raccolta
La raccolta è consentita ovunque, tranne laddove il divieto sia espressamente indicato con appositi cartelli. Il divieto può essere stabilito dai Comuni, dalla Giunta Provinciale o dai proprietari privati dei terreni.
Come eseguire il pagamento della somma e comunicare l'uscita per la raccolta funghi
Denuncia di raccolta: il fac-simile che si trova in questo sito nel paragrafo “modulistica” va compilato e presentato al comune nel cui territorio dove si vuole operare la raccolta, oppure ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta dei funghi.
Somma da versare: ogni Comune stabilisce annualmente la quote da versare, differenziate a seconda del periodo di raccolta. In caso contrario, si applicano gli importi minimi fissati dalla Giunta provinciale. Sono previste particolari agevolazioni, ad esempio per i turisti che soggiornino per almeno tre giorni consecutivi, per i proprietari di immobili, per chi ha i genitori residenti in provincia di trento
Modalità di versamento della somma:
a) al comune contestualmente alla presentazione della denuncia
b) con bollettino di conto corrente postale intestato al comune, indicando nella causale “versamento per la raccolta funghi”, generalità dell'interessato e periodo di raccolta
c) con versamento al tesoriere del comune indicando nella causale “versamento per la raccolta funghi”, generalità dell'interessato e periodo di raccolta
d) mediante di sistemi di automazione collocati dal comune (se presenti)
e) mediante operatori commerciali e organizzazioni turistiche locali
f) in altre sedi eventualmente stabilite dai comuni
La ricevuta del versamento effettuato con le indicate ai punti b), c), d), e) e f), sostituisce la denuncia di raccolta, purché risulti compilata in ogni sua parte. Va conservata per l'intero periodo della raccolta e mostrata, su richiesta del personale di vigilanza, insieme ad un documento di riconoscimento.
Normativa
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Legge provinciale 23 maggio 2007, n.11
Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura - Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree...